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Varie , Leggi-Circolari 18/04/2016

NESSUNA IMPOSTA DI BOLLO SULLE QUIETANZE RILASCIATE PER IL PAGAMENTO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.
Con una interpretazione autentica, l'Agenzia delle Entrate  stabilisce che non sono soggette ad imposta di bollo le quietanze rilasciate per il pagamento della sanzioni amministrative alle violazioni al C.d.S., di importo superiore ad euro 77,47.

(Risoluzione n. 25 del 18/04/2016)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Centrale Normativa

RISOLUZIONE N. 25/E

Roma, 18 aprile 2016

 

 

OGGETTO: Interpello – Art. 11, legge 27 luglio 2000, n.212
Trattamento fiscale ai fini dell’imposta di bollo delle quietanze di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle disposizioni del Codice della Strada


 

 

 


    Con l’interpello specificato in oggetto, concernente l’interpretazione, del DPR n. 642 del 1972 è stato esposto il seguente:

 

Quesito


    Il Comune di … ha chiesto di conoscere il trattamento tributario, ai fini dell’imposta di bollo, applicabile alle quietanze emesse a seguito del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle disposizioni recate dal Codice della strada, effettuato presso i preposti agenti contabili del servizio di conciliazione della Polizia Locale. ...


 > Leggi il testo integrale della circolare


Un'importante circolare dell'Agenzia delle Entrate. (ASAPS)



Lunedì, 18 Aprile 2016
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