NESSUNA IMPOSTA DI BOLLO SULLE QUIETANZE RILASCIATE PER IL PAGAMENTO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.
Con una interpretazione autentica, l'Agenzia delle Entrate stabilisce che non sono soggette ad imposta di bollo le quietanze rilasciate per il pagamento della sanzioni amministrative alle violazioni al C.d.S., di importo superiore ad euro 77,47.
AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Centrale Normativa
RISOLUZIONE N. 25/E
Roma, 18 aprile 2016
OGGETTO: |
Interpello – Art. 11, legge 27 luglio 2000, n.212 Trattamento fiscale ai fini dell’imposta di bollo delle quietanze di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle disposizioni del Codice della Strada |
Con l’interpello specificato in oggetto, concernente l’interpretazione, del DPR n. 642 del 1972 è stato esposto il seguente:
Quesito
Il Comune di … ha chiesto di conoscere il trattamento tributario, ai fini dell’imposta di bollo, applicabile alle quietanze emesse a seguito del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle disposizioni recate dal Codice della strada, effettuato presso i preposti agenti contabili del servizio di conciliazione della Polizia Locale. ...
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Un'importante circolare dell'Agenzia delle Entrate. (ASAPS)