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Ministero dell'interno
Trattamento fiscale ai fini dell'imposta di bollo delle quietanze di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada.
Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 25/E del 18.04.2016.

(Circolare n.300/A/2881/16/127/34 del 21/04/2016)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ministero dell'Interno
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria,
delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato

 

Prot. n. 300/A/2881/16/127/34

Roma 21 aprile 2016

 

 

OGGETTO: Trattamento fiscale ai fini dell'imposta di bollo delle quietanze di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada.
Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 25/E del 18.04.2016.

 


 

 


                                                                                                                                            Indirizzi… omissis

 

     L'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa, con la risoluzione in oggetto specificata del 18 aprile u.s., che ad ogni buon fine si allega in copia (ali. I), nel trattare un quesito concernente l'obbligo di assolvimento dell'imposta di bollo da parte del soggetto che riceve una quietanza, per valori di importo superiore ad € 77,47, relativa alla corresponsione di denaro per il pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie al C.d.S., ha espresso il parere che le stesse non siano soggette ad alcun trattamento fiscale ai fini dell'imposta di bollo. …


> Leggi il testo integrale della circolare.


Anche il Ministero dell'interno conferma l'orientamento espresso dall'Agenzia delle Entrate circa la non assoggettabilità all'imposta di bollo per le ricevute rilasciate a seguito del pagamento delle sanzioni previste per le violazioni alla norme del Codice della Strada. (ASAPS)

Venerdì, 22 Aprile 2016
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