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L’etilometro lo inchioda. Si salva perché è turco

Camionista ubriaco assolto perché non conosce l’italiano. Regolari gli atti amministrativi

TRIESTE L’etilometro lo inchioda. Ma la lingua italiana, a lui sconosciuta, lo salva. Ramazan Kurku, camionista turco di cinquant’anni, si salva dall’accusa di aver guidato il suo autoarticolato in stato di ebbrezza proprio perché non conosce una parola d’italiano.

La sua “disavventura” inizia l’8 febbraio del 2015. Kurku viene fermato di notte da una pattuglia della polizia stradale mentre percorre il raccordo alla guida del suo camion con il rimorchio. Ha gli occhi arrossati e l’alito vinoso e, quando scende dalla cabina, inciampa. Fa fatica a camminare. Gli agenti lo sottopongono alla prova dell’etilometro che evidenzia, in entrambi i test, valori superiori alla soglia massima consentita. Esattamente 1,93 grammi per litro al primo accertamento e 2,09 al secondo.

L’esito è inequivocabile. E la procedura regolare. Peccato, però, che il camionista ubriaco è un turco che non parla italiano. Come emerge dalla motivazione della sentenza di assoluzione del giudice Francesco Antoni, infatti, gli agenti, dando atto che non comprende la lingua italiana, mettono a disposizione di Ramazan Kurku un traduttore turco solo il giorno successivo. Ventiquattr’ore dopo il fermo del camion. E la prova dell’etilometro.

Ma quel ritardo, come scrive il giudice, non è accettabile perché è venuta a mancare «nell’immediatezza la possibilità di comprendere il significato degli avvisi che gli agenti avrebbero rivolto al camionista con riferimento agli accertamenti urgenti che si stavano per compiere come l’invito a farsi assistere da un difensore».

Da questa nullità, continua Antoni, «consegue unicamente l’inutilizzabilità degli accertamenti effettuati con l’etilometro». In altri termini l’alcoltest non è valido perché il camionista non poteva comprendere gli avvisi ufficiali dei poliziotti dal momento che non conosceva l’italiano. «Pertanto - scrive il giudice - questi rilievi non permettono di stimare con la precisione necessaria il grado di alcolemia, né tale test può venir colmato dall’escussione orale degli agenti di polizia giudiziaria».

Da qui, accogliendo le richieste dell’avvocato difensore Marta Silano, l’assoluzione «perché il fatto non constituisce reato». Tuttavia il camionista turco non supera indenne l’episodio: gli atti amministrativi realativi all’episodio sono stati infatti regolarmente trasmessi alla competente autorità. E quindi la multa e il sequestro del camion non

glieli ha tolti nessuno. Anche perché è stato ritenuto utilizzabile il verbale «con riferimento ai fatti che gli ufficiali di polizia giudiziaria vi descrivono per averli direttamente osservati come la condotta del camionista e il rilievo della tipica sitomatologia dell’ebbrezza alcolica».

di Corrado Barbacini
da ilpiccolo.gelocal.it


AVANTI COSI’.  IL RISPETTO DELLA FORMA, MANDA IN ARCHIVIO IL BUON SENSO, CON QUESTI RISULTATI.
AVVISO PER I CAMIONISTI ITALIANI: NON VI PASSI PER LA TESTA DI FARLA FRANCA IN TURCHIA PERCHE’ NON COMPRENDETE IL TURCO... (ASAPS)
“E’ venuta a mancare «nell’immediatezza la possibilità di comprendere il significato degli avvisi che gli agenti avrebbero rivolto al camionista con riferimento agli accertamenti urgenti che si stavano per compiere come l’invito a farsi assistere da un difensore».
In altri termini l’alcoltest non è valido perché il camionista non poteva comprendere gli avvisi ufficiali dei poliziotti dal momento che non conosceva l’italiano. «Pertanto - scrive il giudice - questi rilievi non permettono di stimare con la precisione necessaria il grado di alcolemia, né tale test può venir colmato dall’escussione orale degli agenti di polizia giudiziaria».
Tuttavia il camionista turco non supera indenne l’episodio: gli atti amministrativi relativi all’episodio sono stati infatti regolarmente trasmessi alla competente autorità. E quindi la multa e il sequestro del camion non glieli ha tolti nessuno. Anche perché è stato ritenuto utilizzabile il verbale «con riferimento ai fatti che gli ufficiali di polizia giudiziaria vi descrivono per averli direttamente osservati come la condotta del camionista e il rilievo della tipica sintomatologia dell’ebbrezza.

 

Martedì, 26 Aprile 2016
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