Insidie stradali: risponde il Comune anche se il servizio di pulizia è affidato a terzi
da studiocataldi.it
Va addebitata al Comune la responsabilità del danno provocato da cosa in custodia, poichè l'ente non può liberarsi invocando l'appalto con cui ha affidato la pulizia delle strade a terzi, facendo così ricadere la colpa sulla società incaricata.
Lo ha disposto la dodicesima sezione civile del Tribunale di Roma in una recente sentenza (n. 743/2014).
La precisazione arriva a seguito del ricorso di una donna, vittima di un incidente mentre procedeva a piedi su un marciapiede: la domanda della ricorrente, tuttavia, viene rigettata per mancata corrispondenza tra le varie testimonianze assunte, posto che l'incidente è avvenuto, tra l'altro, in condizioni di visibilità ottimale (quindi evitabile) come confermato dalla stessa vittima.
Tuttavia, se l'esito della vicenda fosse stato diverso e si fosse riscontrata una responsabilità non imputabile alla donna, questa sarebbe gravata indubbiamente dal Comune.
Per i giudici capitolini, "la responsabilità del Comune quale proprietario del demanio stradale per danni a terzi non viene a cessare per avere l'ente affidato la pulizia a terzi, costituendo l'appalto lo strumento tecnico-giuridico per la realizzazione di un proprio obbligo istituzionale a norma dell'art. 14 C.d.S.".
Come confermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'ente non avrebbe potuto liberarsi facendo ricadere la colpa sulla società incaricata, attraverso un appalto, del servizio di pulizia: in una simile circostanza, infatti, l'obbligo di vigilare e custodire i beni del demanio stradale permane in capo all'ente pubblico proprietario.
di Lucia Izzo
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