Cassazione: il praticante non può impugnare le multe in appello
da studiocataldi.it
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di Lucia Izzo - Il praticante avvocato non è legittimato ad esercitare il patrocinio nel giudizio di appello che si svolge dinanzi al Tribunale in composizione monocratica nelle cause civili di competenza del giudice di pace.
Infatti, le norme che riconoscono lo ius postulandi al praticante avvocato sono di stretta interpretazione e non possono essere interpretate estensivamente, poiché rappresentano un'eccezione alla regola generale secondo cui per esercitare il patrocinio legale è necessario superare l'esame forense ed essere iscritti all'albo degli avvocati.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, nella sentenza n. 3917/2016 (qui sotto allegata) pronunciandosi sul gravame proposto dagli attori contro una sentenza del Tribunale che, in composizione monocratica, aveva dichiarato la nullità dell'atto di appello, in quanto sottoscritto da praticante avvocato, ritenuto non abilitato alla sottoscrizione dell'atto di impugnazione.
Anche dinnanzi agli Ermellini l'esito del giudizio è lo stesso.
I giudici di Cassazione premettono che il caso sottoposto al giudizio della Suprema Corte, essendo relativo ad una causa iniziata con ricorso depositato il 17.9.2009 e ad un atto di appello proposto 1'11.5.2010, è soggetto ratione temporis alla disciplina del tirocinio forense di cui all'art. 8 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 e successive modificazioni (e non alla nuova disciplina dello svolgimento del tirocinio di cui all'art. 41 della sopravvenuta legge 31 dicembre 2012 n. 247, che ha introdotto la "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense").
In base alla predetta normativa, è riconosciuto ai praticanti avvocati uno speciale status abilitativo provvisorio, limitato e temporaneo, giustificato dalle esigenze di svolgimento del tirocinio e in vista degli esami da affrontare per conseguire l'abilitazione all'esercizio della professione forense e l'iscrizione nel relativo albo.
Tale speciale status abilitativo provvisorio costituisce eccezione alla regola generale per cui il patrocinio legale è consentito previo superamento dell'esame di stato ed iscrizione all'albo degli avvocati: pertanto, siccome le norme che consentono l'esercizio del patrocinio a chi, come il praticante avvocato, non ha superato l'esame di stato e non è iscritto nel detto albo professionale, introducono un'eccezione ad un principio generale, se ne impone una stretta interpretazione e, ai sensi dell'art. 14 delle preleggi, non ne è consentita l'interpretazione estensiva, non potendo quanto essa prevede essere esteso oltre i casi da essa considerati
Nell'elenco (tassativo) delle materie per le quali il praticante avvocato è abilitato al patrocinio dinanzi al Tribunale, non sono richiamate le cause dinanzi al Tribunale in composizione monocratica quando tale organo eserciti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 341 e 350 cod. proc. civ., le funzioni di giudice di appello avverso le sentenze del giudice di pace.
Nel silenzio della legge, deve escludersi che il legislatore abbia inteso concepire un sistema nel quale il patrocino del praticante avvocato nel giudizio in appello dinanzi al Tribunale in composizione monocratica sia consentito per alcuni segmenti della competenza del giudice di pace (quelli individuati per valore) e non per gli altri, con conseguente incoerenza del sistema.
Il ricorso va, pertanto rigettato, ma, in considerazione della questione giuridica sottoposta e dell'assenza di precedenti specifici nella giurisprudenza della Corte, le spese del presente giudizio di legittimità vanno compensate tra le parti.
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