Il
nuovo codice consente anche alle associazioni degli autotrasportatori
di organizzare corsi per il recupero dei punti. Ma quanto costeranno?
Chi li farà? E non c’è il rischio, vista la probabile scarsità dei frequentatori,
che poche strutture monopolizzino il mercato e facciano gioco al rialzo?
La situazione è simile a quella di un calciatore squalificato per comportamento
scorretto, poniamo per tre giornate. Si decide che, per poter ritornare
in campo, debba frequentare un corso di riabilitazione che potrà essere
gestito... dalla stessa società di appartenenza o dall’associazione calciatori,
cioè dagli stessi soggetti che hanno interesse a farlo giocare al più
presto.
Chi custodirà i custodi? - Strano, no? Eppure per il recupero dei punti
patente il Ministero ha escogitato un sistema analogo. Oltre alle autoscuole,
infatti, potranno essere abilitati a fare i corsi di recupero anche soggetti
pubblici o privati che - recita la legge - "dimostrino comprovata esperienza
nell’attività di formazione attinente a temi di tutela della sicurezza
nella circolazione stradale". Tra questi soggetti - lo ha confermato lo
stesso ministro Lunardi - sono comprese anche le associazioni di autotrasporto,
che peraltro già organizzano in materia corsi di preparazione: basta fare
una richiesta specifica al Ministero rispettando determinati requisiti.
"Però non è proprio così semplice - obietta il segretario nazionale di
Anita, Luigi Sestieri. Bisogna comunque avvalersi di istruttori esperti
in materia. Non basta cioè essere un’associazione con 10 anni di anzianità,
devo avere docenti qualificati per la presentazione e la preparazione
del materiale ed inoltre le attrezzature adeguate ad illustrarlo. Inoltre
c’è il problema che, laddove siano presenti pochi associati da ërecuperare’
(come per esempio succede a noi nel Sud Italia), non sia economicamente
conveniente istituire corsi, col rischio di avere costi superiori ai benefici".
Corsi sì, ma solo per i camionisti - Ma mettiamo da parte la malafede
e diamo per scontato che le associazioni di categoria siano preparate,
in regola ed oggettive nell’applicazione dei principi di legge ai propri
soci o dipendenti. Apparirebbe logico allora che a queste strutture venisse
consentito di effettuare corsi erga omnes, automobilisti compresi. Invece
- guarda, guarda - gli unici utenti possibili sono gli autotrasportatori.
Una decisione criticatissima da Confartigianato Trasporti - "una complicazione
che rischia di far alzare il costo dei nostri corsi in quanto i beneficiari
vengono ristretti a un decimo dei nostri iscritti" - e da Anita, che vede
prioritario il ricorso alle autoscuole - "Stiamo valutando la possibilità
di stipulare particolari convenzioni per i nostri associati. Ci sembra
una soluzione più vantaggiosa in termini economici e inoltre consentirebbe
agli autisti dipendenti di frequentare anche i corsi base per il recupero
di soli sei punti".
Arriva il monopolio? - C’è però un rischio ulteriore. è chiaro che i camionisti
non sono 36 milioni come gli automobilisti e sono più ëpolverizzati’ sul
territorio. In alcune località ed aree si riuscirà ad averne un numero
sufficientemente alto per organizzare un corso economicamente conveniente,
in altre sarà invece più difficile: mettere su una struttura, pagare un
insegnante e quant’altro sono spese su cui poi non si rientra. Da ciò
il pericolo che, in alcuni contesti, non ci sia concorrenza tra nuove
strutture, ma emerga un unico soggetto che si accaparra tutti i corsisti
e che - addirittura - fissa il prezzo al rialzo come meglio crede. Insomma,
esiste un rischio monopolio, visto che mancano norme che impongano una
sorta di concorrenza interna oppure la previsione di tetti massimi di
tariffazione? "L’ipotesi monopolio onestamente non la credo possibile
- afferma Sestieri - anzi la possibilità di avere soggetti diversi dalle
autoscuole eviterà un cartello di questo tipo da parte delle autoscuole
stesse, funzionerà da deterrente. Noi, in generale, siamo favorevoli ai
corsi laddove le strutture beneficiarie, in zone territoriali di peso,
siano in grado di istituire e gestire corsi di recupero, avendo un bacino
di utenza "importante". Dove però questo non accade la tendenza è quella
di fare convenzioni con le reti di autoscuole, per assicurare un prezzo
equo".
Si recupera anche con corsi per patente B - Non bisogna poi dimenticare
che i titolari di patenti superiori che abbiano subìto decurtazioni inferiori
a sei punti possono frequentare i corsi base destinati ai titolari di
patente B. "è una possibilità - sottolinea Sestieri - che deriva paradossalmente
dalla mancata distinzione tra patente professionale e personale che la
legge non contempla, con il notevole vantaggio di fare 12 ore e non 18.
è chiaro però che i corsi specifici per gli autotrasportatori avranno
altri tipi di facilitazione, come la frequenza in giorni non lavorativi
ed in orari appetibili come quelli serali, laddove il farlo durante il
periodo di lavoro comporterebbe un’ulteriore perdita economica per il
trasgressore".
Oggi non ne ha bisogno nessuno, ma domani? - Va da sé che ad oggi i camionisti
che hanno necessità di recupero sono statisticamente in numero ridotto.
"Attualmente abbiamo fatto domanda per appena una ventina di iscritti
- spiega Elio Cavalli, presidente di Confartigianato Trasporti - Stiamo
cercando di organizzarci per poter tenere i corsi o quantomeno, se mancheranno
i numeri, di trattare i casi che si presenteranno con qualche facilitazione.
Il dubbio è che il numero di chi ha necessità corsuali sia talmente basso
da non rendere proficuo il ricorso al "fai da te". Un conto è avere bacini
di utenza da 1000-1500 iscritti, ma negli altri casi la strada migliore
sarà quella di ricorrere alle autoscuole". Confartigianato pensa in particolare
ad una gestione che potrà presentare a seconda dei casi strutture provinciali
oppure raggruppamenti multiprovinciali, decisi a livello regionale.
Intanto qualcosa si sta movendo anche nel privato. "Stiamo pensando -
ci comunica Daniele Dal Bue della Copav di Piacenza - di associare realtà
della nostra zona (Copav, Conap, Coap e probabilmente Gaap) per permettere
la creazione di corsi rivolti principalmente ai nostri soci, ma anche
agli esterni. Le cooperative che ho citato hanno un numero di associati
piuttosto alto ed un forte numero di veicoli, intorno alle 900 unità.
Pensiamo perciò che costituire un rapporto privilegiato con un’unica struttura
locale che si occupi dei vari consorzi piacentini sia un’idea vincente,
dato che Piacenza è una provincia rilevante dal punto di vista trasportistico,
senza ovviamente chiudere la porta ad altri consorzi o aziende di altre
province. Per il momento però non c’è nulla di concreto, anche perché
stiamo aspettando che la normativa sia un po’ più ne esistono comunque
pochini. "Non è ancora emersa l’esigenza di corsi di recupero, almeno
tra i nostri associati. Occorre inoltre tener conto che a tutt’oggi nessuno
ci dà coperture assicurative e che il servizio di cui stiamo parlando
è completamente nuovo. L’alternativa potrebbe essere appunto quella di
fornire coperture assicurative che forse renderebbero più agevole il compito
di chi abita lontano da Piacenza: se un’autista, ad esempio, sta a Bergamo,
sarà più comodo per lui fare il corso presso l’ente preposto della sua
città".
Docenti: solo esperti con almeno
5 anni di attività
Chi può svolgere i corsi di recupero? Oltre alle autoscuole, tutti i soggetti
pubblici o privati di "comprovata esperienza nell’attività di formazione
attinente a temi di tutela della sicurezza della circolazione stradale",
autorizzati dal Dipartimento dei trasporti terrestri. Per i soggetti privati
tale attività deve essere svolta da almeno dieci anni e i soggetti stessi
devono operare a livello nazionale. Inoltre si deve dimostrare di possedere
locali, attrezzature e personale adeguato. La richiesta di autorizzazione
deve essere inoltrata al Dipartimento dei trasporti terrestri.
Le aule devono essere di almeno 25 mq o comunque tali che per ogni allievo
siano disponibili almeno 1,50 mq. Il materiale didattico sarà costituito
da una serie di cartelli con le segnalazioni stradali e da pannelli illustrativi
di vario argomento. Per i veicoli industriali sono previsti anche cartelli
con gli organi di traino dei veicoli, le loro sospensioni, gli organi
di frenatura dei rimorchi, la diversa classificazione di detti veicoli
(compresi gli elementi di frenatura del rimorchio). Il materiale didattico
in questione può essere sostituito con supporti audiovisivi o multimediali.
I docenti devono aver conseguito l’abilitazione di insegnanti di teoria
per la formazione dei conducenti e devono aver svolto tale attività negli
ultimi cinque anni e per almeno tre anni consecutivi.
L’autorizzazione ai corsi può essere sospesa per un periodo da 15 giorni
a 6 mesi - previo controllo degli uffici provinciali del Dipartimento
dei trasporti terrestri e sempre se l’irregolarità non viene eliminata
entro 7 giorni - o addirittura revocata nel caso di "reiterate gravi irregolarità".
Per riguadagnare i 9 punti bastano
18 ore in 4 settimane
L’articolo 126-bis del nuovo codice, introducendo il regime della patente
a punti, ha anche previsto la possibilità di frequentare corsi di aggiornamento
che consentono di recuperare i punti persi. L’articolo è stato successivamente
esplicitato e definito da due decreti del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, emessi il 29 luglio 2003 e pubblicati sulla Gazzetta
Ufficiale n. 181 del 6 agosto 2003.
Nei decreti si chiarisce che è possibile iscriversi ai corsi solo dopo
aver ricevuto la comunicazione dell’avvenuta sottrazione dei punti da
parte del Dipartimento per i trasporti terrestri. Gli automobilisti "comuni",
titolari di patente A1-A-B-BE, possono effettuare il corso per il recupero
di 6 punti. I "professionisti del volante", quelli insomma che con la
patente ci lavorano (autotrasportatori, tassisti, ecc.), titolari di patente
C-CE-D-DE o CAP, potranno effettuare invece il corso per il recupero massimo
di 9 punti.
Quest’ultimo deve svolgersi entro un tempo massimo di 4 settimane. Le
lezioni non possono avere una durata superiore alle 2 ore giornaliere
e sono consentite al massimo 6 ore di assenza, che devono però essere
obbligatoriamente recuperate. Un numero di ore di assenza superiore a
6 comporta infatti la ripetizione del corso (il partecipante, come da
decreto, viene considerato assente dopo 15 minuti dall’inizio della lezione).
Già compilato anche il programma del corso, che comprenderà le seguenti
materie: segnaletica stradale (1 ora); norme di comportamento sulla strada
(4 ore); cause degli incidenti stradali (2 ore); stato psicofisico dei
conducenti, con particolare riguardo all’abuso di alcool o droghe (2 ore);
nozioni di responsabilità civile e penale, omissione di soccorso (1 ora);
disposizioni sanzionatorie (2 ore); responsabilità del trasporto pubblico
di persone (2 ore) e di cose (2 ore); elementi del veicolo rilevanti ai
fini della sicurezza stradale (2 ore). Il corso si differenzia da quello
"standard" per l’aggiunta di un’ora sulle sanzioni e sugli elementi del
veicolo che hanno un rilievo sulla sicurezza e di quattro ore sulle responsabilità
nel trasporto pubblico di cose e di persone.
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza che certifica
il recupero dei punti. Il reintegro dei punti decorrerà dalla data di
rilascio dell’attestazione di frequenza del corso.
Qualora il Centro Elaborazione Dati dei Dipartimenti Terrestri ricevesse,
in data anteriore a quella dell’attestato di frequenza del corso, la comunicazione
di perdita totale del punteggio residuo, il conducente non potrà godere
dei benefici del corso stesso e quindi dovrà sottoporsi ad esame di revisione.
Scorciatoie - è inutile illudersi - non ne esistono. Ad esempio è scritto
esplicitamente nei decreti attuativi che non sono ammissibili corsi on
line o in videoconferenza. Inoltre non è possibile frequentare più di
un corso per ogni comunicazione di decurtazione punti pervenuta, con un’ulteriore
penalizzazione per chi ha perso molti punti in una volta sola. Ironicamente,
chi fa le multe potrà ricoprire il ruolo di istruttore degli indisciplinati.
Ciò vale per i corsi pubblici, che potranno essere tenuti da poliziotti
adibiti al controllo della circolazione stradale e da dipendenti pubblici
che svolgono attività connesse alla sicurezza stradale. Sono previsti
anche motivi di revoca per l’autorizzazione dei corsi per i quali dovranno
essere tenuti appositi registri.
Per quanto infine riguarda i costi, le prime stime parlano di prezzi fra
i 150 ed i 250 euro per gli automobilisti, che per i camionisti - viste
le 6 ore aggiuntive - dovrebbero salire a cifre tra i 300 e i 350 euro.
Ma non è esclusa la possibilità di convenzioni che consentano un ribasso
del prezzo
Codice della Strada: modifiche
a go-go
Il codice della strada, ormai, è una specie di work in progress: ogni
settimana si provvede a qualche modifica e aggiustamento. Negli ultimi
mesi, in particolare, si segnalano due novità di rilievo.
La prima riguarda la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del
29 dicembre 2003 di un decreto legge con cui Governo dispone alcune proroghe
per svariate disposizioni normative, alcune delle quali relative proprio
al Codice della strada e all’autotrasporto. In particolare è stato previsto
lo slittamento al 1ƒ aprile 2004 dell’obbligo di indossare indumenti ad
alta visibilità (giubbotto o bretelle retroriflettenti) fuori dai centri
abitati, in caso di discesa dal veicolo, previsto dall’art. 162 del Codice
della strada.
Nel provvedimento in questione è stato altresì inserito lo slittamento
al 1ƒ gennaio 2005 dell’obbligo previsto dall’art. 72 del Codice della
strada, di equipaggiare i veicoli adibiti al trasporto di cose o per trasporti
specifici con strisce posteriori e laterali retroriflettenti.
Altra proroga è quella che conferma fino al 31 dicembre 2005 gli attuali
componenti del Comitato centrale e dei comitati provinciali per l’Albo
degli autotrasportatori.
La seconda novità, invece, è contenuta nella legge 24 novembre 2003 n.
326, che converte il decreto legge 269/03, che contiene la manovra fiscale
del Governo per il 2004. Ebbene anche in questo provvedimento si modificano
gli artt. 213 e 214 del Codice della Strada, relativi al sequestro, fermo,
confisca e alienazione dei veicoli.
Nel caso di sequestro del veicolo il proprietario, il conducente o un
altro soggetto obbligato in solido, vengono nominati custodi del mezzo
con obbligo di depositarlo in un luogo di cui abbiano la disponibilità,
a proprie spese. Il documento di circolazione sarà trattenuto presso l’ufficio
di appartenenza dell’organo di Polizia che ha accertato la violazione
ed il veicolo dovrà recare in modo visibile la segnalazione di veicolo
sequestrato. Quando sono trascorsi trenta giorni dall’esaurimento dei
ricorsi, anche giurisdizionali, proposti dall’interessato, o quando sono
decorsi inutilmente i termini per la loro proposizione, il provvedimento
della confisca è definitivo. In tal caso, il custode nominato dovrà trasferire
il veicolo, a proprie spese ed in condizioni di sicurezza, nel luogo individuato
dal Prefetto. Decorso inutilmente detto termine, il mezzo sarà trasferito
a cura dell’organo accertatore e a spese del custode.
I veicoli confiscati sono contrassegnati dal sigillo dell’ufficio cui
appartiene il pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro. All’autore
della violazione, o ad uno dei soggetti obbligati solidalmente che rifiutino
di trasportare o custodire, a proprie spese il mezzo, secondo quanto stabilito
dalla Polizia, si applica la sanzione amministrativa del pagamento della
somma da e 1.549,37 a e 6.197,48, nonché la sanzione accessoria della
sospensione della patente da uno a tre mesi. In questo caso, verranno
indicati dalla Polizia, nel verbale di sequestro, i motivi che non hanno
consentito la custodia del veicolo.
Per quanto riguarda infine il fermo amministrativo del mezzo, il proprietario,
nominato custode, o in sua assenza il conducente o altro soggetto obbligato
in solido, dovrà far cessare la circolazione del veicolo con conseguente
collocazione del mezzo in luogo di cui abbia la disponibilità, oppure
lo custodirà in luogo non sottoposto a pubblico passaggio a proprie spese.
Anche in tal caso sul veicolo verrà apposto un sigillo che verrà rimosso
dall’Ufficio da cui dipende l’organo di Polizia che ha accertato la violazione,
decorso il periodo di fermo amministrativo. Coloro che contravvengono
a tale disposizione saranno soggetti alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da e 656,25 a e 2.628,15, nonché alla sanzione
accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi.