ALCOLTEST E IL SOFFIO “INSUFFICIENTE”
Nella circolazione stradale molte sono le responsabilità intrinseche ai soggetti che si pongono alla guida, in particolare quella della guida in stato di ebbrezza, anche in presenza della dicitura "volume insufficiente".
Sarebbe da dire che non ci si può salvare dalle sanzioni per detta fattispecie nemmeno quando l’etilometro, assieme al risultato numerico della misurazione, dà il responso a favore dell’utente.
Questo induce a riflettere su due sentenza di recente emanazione:
la prima da parte della Corte di Cassazione penale n. 19161/16 del 09/05/2016
la seconda, sempre della stessa Corte penale n. 19176/16 del 09/05/2016.
Nel primo caso, ricorre innanzi agli Ermellini l’utente riconosciuto in primo grado colpevole del reato di cui all’art. 186 comma 2 lett. c), che guidava sotto l'effetto di alcol, il quale, poneva l’attenzione del ricorso sulla responsabilità, nonostante una delle due prove, mediante alcooltest recasse la dicitura "volume insufficiente".
Invece, nel secondo caso, il ricorrente innanzi agli Ermellini, poneva l’attenzione sul fatto che la condanna per guida in stato di ebrezza alcolica, accertata con alcoltest, fosse da riferibile all'ipotesi meno grave, in quanto inferiore ad 1,5 g/I (1,49 alla prima misurazione ed 1,35 alla seconda), anziché, come da contestazione di cui all’art. 186 comma 2 lett. c ) del Codice della strada.
Analizzando separatamente le due sentenze, nella sentenza 19161/16 si nota che secondo i Giudici, la dicitura “volume insufficiente”, presente sullo scontrino dell'etilometro, non inficia, di per sé, la validità del testo, ben potendo, la misurazione, ritenersi valida dall'inspirazione di un minimo volume d'aria.
Nel punto 2 del già citato provvedimento cosi si legge: “il giudice di merito ha evidenziato come dagli atti acquisiti emergesse la penale responsabilità dell’imputato, la quale trovava fondamento nell’esito positivo dell’accertamento etilometro mediaNte alcoltest. Congrua motivazione si rinviene nella sentenza anche con riferimento all’elemento istruttorio dello scontrino dell’etilometro con al dicitura “volume insufficiente”, posto che tale dicitura non inficia di per sé l’attendibilità e la validità del test. La misurazione, in altri termini, non può ritenersi inficiata dall’inspirazione di un volume d’aria minimo; anzi, può dirsi acquisita, in nome del favor rei, una misurazione verosimilmente inferiore per difetto al reale, dalla quale ovviamente il prevenuto non ha motivo di dolersi. L’insufficienza del quantitativo d’aria immessa nell’etilometro non esclude che l’apparecchio sia in grado di rilevare il tasso di etilemia; qualora lo strumento pervenga alla misurazione dell’etilemia, nonostante il volume insufficiente d’aria in esso inspirata dal prevenuto, ma tale comunque da consentire il funzionamento, il tasso alcolemico così riscontrato può essere assunto a fondamento delle decisione.”
Mentre, nella sentenza 19176/16, ha ragione l'automobilista che è stato condannato per guida in stato d'ebbrezza alcolica, nella fattispecie più grave tra quelle previste dall'art. 186, comma 2,del Codice della strada, nonostante il tasso alcolico, misurato mediante etilometro, come già riportato.
Interessante il passaggio così riportato nella sentenza: “si è reiteratamente affermato che lo stato di ebbrezza alcolica può essere accertato, per tutte le ipotesi attualmente precisato dall’art. 186, con qualsiasi mezzo, e quindi anche su base sintomatica, indipendentemente dalla verifica strumentale, dovendosi comunque ravvisare l’ipotesi più lieve, priva di rilievo pensale (lett. a), quando, pur risultando accertato il superamento della soglia minima, non sia possibile affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, che la condotta dell’agente rientri nell’ambito di una delle tre ipotesi.
Nel caso di specie, a fronte di un risultato strumentale che colloca lo stato di ebrezza nella seconda fascia, la Corte di merito ha ritenuto ci sussumere il fatto nella fattispecie più grave osservando che “l’alcoltest, seppure eseguito a distanza di circa due ore dal momento del sinistro stradale, ha dato esito positivo, con tasso alcolemico di 1,49 e 1,35 g/l, cosicché- essendo ben noto che la concentrazione di alcol, in andamento ascendente tra i 20 ed i 60 minuti dall’assunzione (c.d. curva di Widmark) , assume un andamento decrescente dopo aver raggiunto il picco massimo di assorbimento in detto intervallo di tempo – non c’è dubbio che i rilevati dati, inequivocabilmente attestanti l’andamento decrescente del tasso alcolemico presente nell’organismo dell’imputato e risultati, pure, di poco inferiore rispetto alla soglia di 1,50 g/l, si siano ben prestati a corroborare, una volta esclusa l’assunzione di alcol da parte dello stesso dopo la verificazione del sinistro, uno stato di ebbrezza alcolica, al momento del comportamento di guida, collocabile non già nella fascia di cui alla lett. a) dell’art. 186 comma 2, del Codice della Strada, ma bensì in quella più grave di cui alla lett. c) del citato articolo”.
* Comandante P.L. Unione dei comuni Padova Nordovest – Piazzola sul Brenta
Chiarimenti sul cd: “Volume insufficiente”. (ASAPS)