Circolare Ministero della Giustizia 10 maggio 2016
Legge 28 aprile 2016 n.57. Coordinamento dell’ufficio del giudice di pace
Ministero della Giustizia
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi
Il Capo Dipartimento
Oggetto: legge 28 aprile 2016, n. 57. Coordinamento dell’ufficio del giudice di pace.
Prot. m.dg.DOG. 10/05/2016.0063861.U
1. Il 14 maggio 2016 entrano in vigore alcune delle norme della legge 28 aprile 2016, n. 57 (Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2016).
Particolare attenzione, per le ricadute che determina sull’organizzazione degli uffici giudiziari, va rivolta all’art. 5 (Coordinamento dell’ufficio del giudice di pace), che dispone:
“1. L’ufficio del giudice di pace è coordinato dal presidente del tribunale, il quale provvede a tutti i compiti di gestione del personale di magistratura ed amministrativo.
2. Il presidente del tribunale provvede a formulare al presidente della corte di appello la proposta della tabella di organizzazione dell’ufficio del giudice di pace.
3. Gli affari sono assegnati sulla base di criteri stabiliti dal presidente del tribunale ai sensi del comma 2 e mediante il ricorso a procedure automatiche.
4. Il presidente del tribunale, nell’espletamento dei compiti di cui al presente articolo, può avvalersi dell’ausilio di uno o più giudici professionali”...