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Varie , Circolari 07/06/2016

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni IVASS
Coperture Assicurative R.c.a. - Dematerializzazione contrassegni e documenti assicurativi - Accertamenti e sanzioni applicabili ai sensi degli artt. 180,181, e 193 del C.d.S.

(Circ. n. 0111471/16 del 01 giugno 2016)

 

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
IVASS

 

Oggetto: coperture Assicurative R.c.a. - Dematerializzazione contrassegni e documenti assicurativi - Accertamenti e sanzioni applicabili ai sensi degli artt. 180,181, e 193 del C.d.S.

Prot. n. 0111471/16 del 01 giugno 2016

 

Si fa riferimento alla nota 300/A/3477/16/106/15 del 13 maggio 2016, alla nota 300/A/7886/15/124/9 del 16/11/2015 e si richiama la circolare n. 300/A/7094/15/12479 del 15 ottobre 2015 di codesto Ministero, nonché il comunicato stampa del Ministero delle Infrastrutture in data 12 ottobre 2015 laddove si afferma che, ai fini dell’accertamento della copertura, l’attestazione rilasciata dall’impresa di assicurazione dell’avvenuta stipula o del pagamento “prevale in ogni caso rispetto a quanto accertato o contestato a seguito di consultazione della banca dati. Resta in ogni caso fermo l’obbligo, previsto dall’articolo 180 del Codice della strada, di tenere a bordo del veicolo il certificato di assicurazione”...

>LEGGI IL TESTO DELLA CIRCOLARE


Certificato di assicurazione RCA in forma digitale - IVASS - Provvedimento n. 41 del 22/12/2015 - Validità ai fini della circolazione. Quesito già posto dall’ASAPS al Servizio Polizia Stradale.
 
Pubblichiamo  la comunicazione N°  0111471716   dell’1-6-2016 , inviata da IVASS al Servizio Polizia Stradale   Ministero dell’Interno, con la quale  l’Istituto di Vigilanza, oltre a informare il Servizio e le altre autorità in indirizzo sulle recenti disposizioni regolamentari relative alla dematerializzazione del certificato assicurativo R.C.A., dà sue specifiche indicazioni sulla normativa applicabile ai fini della contestazione dell’inadempimento dell’obbligo assicurativo R.C.A.
Certamente sulla base della nota IVASS non mancheranno di emergere alcuni aspetti problematici come nel caso del veicolo in sosta che da un accertamento itinerante degli agenti non risulti assicurato presso la banca dati del MIT e il proprietario del mezzo non sia rintracciabile nell’immediato per l’esibizione del certificato cartaceo ancorché trasmesso per posta elettronica. Solleviamo qualche perplessità  per esempio nel caso che poi il veicolo si allontani e nelle more dell’accertamento dell’esistenza del certificato avvenga un incidente magari anche grave o mortale, senza che il mezzo sia stato sequestrato e risulti poi in effetti scoperto da assicurazione RCA.
Si resta in attesa a breve di una specifica circolare del Servizio Polizia Stradale del Ministero dell’Interno. (ASAPS)

Martedì, 07 Giugno 2016
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