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Notizie brevi 07/06/2016

Genedani: «L'obbligo di pesatura dei container non deve ricadere sul trasportatore»

Il 1° luglio entrerà in vigore la nuova norma, applicativa della RegolaVI/2 della Convenzione Solas 74, che impone la pesatura dei container prima dell’imbarco sulle navi. Una norma voluta da ragioni di sicurezza, ma che – come denuncia il presidente di Confartigianato Trasporti, Amedeo Genedani – «trova impreparato il mittente, il quale tenterà di scaricare il problema sul vettore che è la parte più debole della filiera del trasporto, con l’aggiunta di un oneroso servizio accessorio al trasporto della merce». Come a dire, alla fine chi paga, anche e soprattutto in termini di burocrazia e di allungamento delle tempistiche, sono sempre i trasportatori. Ed ecco perché Genedani, dopo aver sottolineato che «l’autotrasporto merci non è stato coinvolto nelle sedi decisionali sul tema della pesatura», auspica che «il Governo conceda lo slittamento di tre mesi come proposto dall’IMO» e che in questi tre mesi venga emanato il regolamento ministeriale con cui si concede l’autorizzazione ad agire con «qualsiasi modalità di pesatura purché rispondente, in termini di tolleranze, a quelle stabilite dal Decreto Dirigenziale».

Inoltre, il presidente di Confartigianato Trasporti (nonché di Unatras) sottolinea alcuni aspetti critici della normativa che devono essere risolti per avere delle Linee Guida nazionali articolate e specifiche.

Rispetto all’ambito di applicazione dell’obbligo di pesatura o alle caratteristiche degli strumenti di pesatura, per esempio, Genedani si dice contrario al fatto che il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, vale a dire l’ente che ha emanato la normatica in materia, «valuti caso per caso eventuali altre ipotesi di strumenti tecnici di pesatura perché ciò provocherebbe perdite di tempo, contenziosi e ambiguità che metterebbero in forse il nomale ciclo camionistico nelle aree portuali e negli interporti».
Inoltre secondo Genedani deve essere previsto:
- che la dichiarazione di verifica del peso lordo del container (VGM) possa essere contenuta, in documenti quali la polizza di carico, il packing list/bolla, nla bolletta doganale o altri documenti necessari per il trasporto, purché sia presente la firma, anche digitale, dello shipper (o della persona da questi autorizzata);
- che lo shipping document possa essere spedito con ogni mezzo consentito senza che l’autotrasportatore si debba preoccupare di conservare il dato VGMM
- che il trasportatore non sia penalizzato qualora venga rimossa parte del carico in seguito a sequestri o controlli o per la sospensione delle procedure di imbarco da parte del terminalista se si dovesse verificare una differenza tra il VGM dichiarato e quello verificato nel momento di carico ed ovviamente nei tempi della pesatura.

Infine, secondo il presindente di Confartigianato è anche opportuno che la circolare ministeriale dovrebbe faccia riferimento all’osservanza della disciplina prevista dalla legge n. 127 del 2010, secondo la quale deve essere riconosciuto un indennizzo al trasportatore al carico/scarico, quando l’attesa eccede le due ore.

da uominietrasporti.it

 

 

Martedì, 07 Giugno 2016
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