La detrazione dei
punti dalla patente di guida del proprietario di un automezzo che non é in
grado di fornire i dati personali e gli estremi della patente del
conducente al momento dell’infrazione potrebbe venire dichiarata
illegittima dalla Corte Costituzionale.
La questione di legittimità costituzionale di questa norma, contenuta
nell’art. 126 bis del codice della strada, è stata sollevata da un legale
genovese, ed è stata ritenuta fondata da un giudice di pace di Genova che
l’ha trasmessa poi alla Consulta.
L’avv. Nicola Scodnik, difensore di un collega a cui sono stati detratti
due punti dalla patente di guida per una infrazione commessa da uno dei
suoi impiegati o associati, che aveva utilizzato un motociclo a lui
intestato, a disposizione dello studio, aveva appunto sollevato la
questione. Nel ricorso presentato il legale aveva sostenuto
l’impossibilità da parte del suo assistito a fornire il nominativo del
conducente del mezzo che è incorso nell’infrazione, in quanto “non
sussiste concreta possibilità, a distanza di tempo, di poter verificare
quale soggetto, il giorno e nell’ora della commessa infrazione, abbia
parcheggiato il mezzo in zona vietata (si trattava di sosta riservata agli
handicappati)”.
Il legale ha sostenuto che “non si può immaginare che un soggetto sia
tenuto a dichiarare obbligatoriamente il nominativo di una persona poiché
ciò comporterebbe una dichiarazione di scienza in relazione al fatto
storico che il soggetto a cui il mezzo era in consegna fosse
effettivamente colui che lo conduceva al momento della violazione, con
tutte quelle che possono essere le responsabilità connesse al rendere
dichiarazioni inconsapevolmente non veritiere”.
Nel ricorso era stato poi sottolineato che la norma risulta in contrasto
con gli articoli 3, 24 e 25 della Costituzione, poiché il proprietario del
veicolo che ha commesso l’infrazione non avrebbe alcuna possibilità di
potersi difendere, ma subire unicamente le conseguenze di un automatismo
legislativo, e verrebbe chiamato a rispondere indebitamente a titolo di
responsabilità oggettiva. |