L'ubriaco al volante che non fa danni non è punibile
Con la sentenza 23216, la Corte di Cassazione stabilisce che chi si mette alla guida in stato di ebrezza con un tasso alcolico che supera di poco (*) il minimo consentito e i comportamenti assunti dal guidatore non provocano danni, non è punibile.
La sentenza, quindi, rimanda direttamente alla norma sulla tenuità del fatto che è stata introdotta con il Dlgs 28/2015.
Nel verdetto depositato, la Cassazione spiega come la condotta dell’imputato non poteva essere considerata sconsiderata e che il grado etilico non può essere considerato decisivo in questi casi perché “se è vero che la presenza di un grado etilico superiore a quello minimo può deporre in astratto per un fatto non particolarmente tenue ciò non vale in assoluto e in concreto”. (**) Il dovere del giudice è infatti quello di considerare il fatto complessivamente e la “gravità dell’offesa del bene giuridico protetto”.
SPOSIAMO E FACCIAMO NOSTRI I COMMENTI DELL’AICAT (Associazione Italiana Club Alcolisti in Trattamento)
ALLA SENTENZA COMMENTATA. (ASAPS)
(*) Nota: quanto “di poco” si può superare, per non essere punibile?
Nel momento in cui il limite non vale più, e viene spostato, tutto diviene opinabile.
A quel punto vince chi può pagare l’avvocato più bravo.
(**) Nota: anche se sparo qualche colpo di pistola in giro (ma pochi, eh), il comportamento “può deporre in astratto per un fatto non particolarmente tenue” ma “ciò non vale in assoluto e in concreto”.
Infatti mi può capitare di non colpire nessuno.