IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l’art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, che introduce
la patente a punti;
Visto in particolare il comma 4 del predetto decreto che prevede la
possibilità di riacquistare punti previa frequenza di corsi di aggiornamento
organizzati dalle autoscuole ovvero dai soggetti pubblici e privati
a ciò autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri;
Considerata l’esigenza di stabilire i criteri per il rilascio dell’autorizzazione
ai soggetti pubblici e privati che dovranno svolgere i corsi per il
recupero dei punti per la patente di guida;
Decreta:
Art. 1. Autorizzazione ad effettuare i corsi
1. I corsi previsti dall’art. 7, comma 4, del decreto legislativo 15
gennaio 2002, n. 9, e successive modificazioni, che consentono di recuperare
i punti decurtati a seguito di violazione di norme di circolazione stradale
sono svolti oltre che dalle autoscuole, da soggetti pubblici o privati
di comprovata esperienza nell’attività di formazione attinente a temi
di tutela della sicurezza della circolazione stradale con particolare
riferimento alle responsabilità del conducente del veicolo, autorizzati
dal Dipartimento dei trasporti terrestri secondo i criteri previsti
ai commi successivi.
2. L’autorizzazione a svolgere i corsi previsti dall’art. 7, comma 4,
del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, e successive modificazioni,
è rilasciata a: soggetti pubblici che effettuano i corsi sotto la loro
diretta supervisione e responsabilità; soggetti privati che svolgono
l’attività di cui al comma 1 da almeno dieci anni e che operano a livello
nazionale.<
3. I soggetti di cui al comma 2 devono dimostrare di possedere locali,
attrezzature e personale conformi a quanto previsto dal presente decreto.
Detti elementi potranno costituire oggetto di visita ispettiva preventiva
da parte degli uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri.
4. La richiesta di autorizzazione deve essere inoltrata al Dipartimento
dei trasporti terrestri, secondo lo schema di domanda di cui all’allegato
1; non può essere dato avvio ad un corso prima di aver ottenuto la
suddetta autorizzazione.
5. In relazione alle specifiche caratteristiche possedute dal soggetto
richiedente, le autorizzazioni possono essere rilasciate anche per l’effettuazione
di corsi relativi solo a determinate categorie di patenti di guida.
Art. 2. Locali e attrezzature richiesti per ottenere l’autorizzazione
1. I soggetti pubblici e privati, per essere autorizzati, devono dimostrare
di avere la disponibilità:
a) di un’aula di almeno mq 25 di superficie e comunque tale che per
ogni allievo siano disponibili almeno mq 1,50 dotata almeno di una cattedra
od un tavolo per l’insegnante e di posti a sedere per gli allievi in
proporzione alla disponibilità di superficie dell’aula;
b) servizi igienici composti da bagno illuminato e areato;
c) di materiale didattico costituito almeno da:
1) una serie di cartelli con le segnalazioni stradali: segnaletica verticale,
segnaletica orizzontale, segnaletica luminosa;
2) pannelli illustrativi degli elementi del veicolo rilevanti ai fini
della sicurezza stradale;
3) tavole raffiguranti le cinture di sicurezza, il casco e la loro funzione;
4) tavole raffiguranti gli interventi di primo soccorso;
5) pannelli ovvero tavole relativi al trasporto di merci pericolose
e carichi sporgenti;
6) una serie di cartelli raffiguranti il motore diesel, l’iniezione,
l’alimentazione, il servosterzo, gli impianti e gli elementi frenanti
dei veicoli industriali;
7) una serie di cartelli raffiguranti gli organi di traino dei veicoli
industriali, le loro sospensioni, gli organi di frenatura dei rimorchi,
la diversa classificazione di detti veicoli;
8) elementi frenanti sia per il freno misto che per quello del tipo
ad aria compressa, compresi gli elementi di frenatura del rimorchio.
2. Il materiale didattico di cui al comma 1, lettera c), può essere
sostituito con supporti audiovisivi o multimediali.
3. L’altezza minima di tali locali è quella prevista dal regolamento
edilizio vigente nel comune in cui sono ubicati i locali.
4. Per i corsi relativi alle patenti di guida sottocategoria A1 e categoria
A, B e B+E il materiale didattico obbligatorio è limitato a quello
previsto nei precedenti punti da 1) a 6).
Art. 3. Docenti dei corsi di recupero dei punti
1. I docenti dei soggetti privati che svolgono i corsi per il recupero
dei punti devono aver conseguito l’abilitazione di insegnanti di teoria
per la formazione dei conducenti e devono aver svolto tale attività
negli ultimi cinque anni per almeno tre anni consecutivi.
2. I docenti dei corsi istituiti da soggetti pubblici possono essere,
oltre a quelli previsti al comma 1:
a) docenti appartenenti agli organi di polizia adibiti al controllo
della circolazione stradale o appartenenti ai soggetti adibiti ai servizi
di polizia stradale, che abbiano maturato esperienze nel settore della
formazione;
b) dipendenti di soggetti pubblici che svolgono attività connesse alla
sicurezza della circolazione stradale, che abbiano maturato esperienze
nel settore della formazione.
3. Ai fini dello svolgimento dei corsi per il recupero dei punti, gli
insegnanti di teoria delle autoscuole devono soddisfare i medesimi requisiti
previsti al comma 1.
Art. 4. Sospensione e revoca dell’autorizzazione
1. Gli uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri effettuano
controlli periodici presso i soggetti pubblici e privati di cui all’art.
1 al fine di verificare la persistenza dei requisiti previsti nel presente
decreto. In occasione delle visite ispettive viene redatto un verbale
in cui si evidenziano le irregolarità riscontrate. Esse sono contestate
immediatamente al legale rappresentante dell’ente autorizzato.
2. Sulla base di detto verbale il direttore dell’ufficio provinciale
del Dipartimento dei trasporti terrestri competente per territorio emana
atto di diffida per l’eliminazione delle irregolarità accertate entro
il termine di sette giorni.
3. Nel caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 2, il direttore
dell’ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri competente
per territorio dispone la sospensione da quindici giorni a sei mesi
dell’autorizzazione ad effettuare nuovi corsi per il recupero dei punti.
4. Nei casi in cui siano accertati reiterate gravi irregolarità, il
direttore dell’ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri
competente per territorio revoca l’autorizzazione ad effettuare i corsi.
5. Le misure di sospensione o di revoca di cui ai precedenti commi 3
e 4, si applicano direttamente in caso di violazioni riferite a quanto
previsto all’art. 1, commi 4 e 5, ed all’art. 3, commi 1 e 3.
Art. 5. Corsi effettuati dalle autoscuole
1. Le autoscuole autorizzate ai sensi dell’art. 335, comma 10, lettera
a), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.
495, possono svolgere corsi per il recupero di punti per tutte le categorie
di patenti, mentre le autoscuole autorizzate ai sensi dell’art. 335,
comma 10, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495, possono svolgere corsi solo per titolari di patenti
di categoria A e B e patenti speciali corrispondenti.
Roma, 29 luglio 2003
Fac simile della richiesta di autorizzazione
MARCA DA BOLLO
Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento dei trasporti terrestri e dei sistemi informativi e statistici
Direzione generale motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre
via Giuseppe Caraci, 36 00157 Roma
Oggetto: richiesta di autorizzazione ad effettuare i corsi di cui all’art.
7, comma 4, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, e successive
modificazioni.
Lo scrivente, in qualità di.... chiede, ai sensi dell’art. 7 del decreto
legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, e successive modificazioni, di essere
autorizzato ad effettuare lo svolgimento dei corsi di aggiornamento
dei conducenti per il recupero dei punti della patente di guida.
Lo scrivente, a tal fine, si impegna:
1) a fornire in allegato la documentazione prevista dall’art. 2 del
decreto ministeriale .........................;
2) ad effettuare i corsi di formazione nel totale rispetto delle disposizioni
previste dall’art. .... del decreto ministeriale ....;
3) a notificare per iscritto, nei termini prescritti, all’ufficio provinciale
del Dipartimento dei trasporti terrestri competente per territorio,
relativamente alla sede dell’ente od organizzazione, quanto segue:
a) sede di svolgimento dei corsi e orari;
b) data di inizio del corso;
c) calendario completo dei giorni e delle ore di lezione con l’indicazione
dei rispettivi docenti, con precisazione del responsabile del corso
(dati anagrafici, numero telefonico);
d) elenco dei nominativi dei partecipanti al corso.
4) a consentire il libero accesso ai funzionari del.... incaricati ad
effettuare controlli, nelle sedi di svolgimento del corso nelle ore
e nei giorni di svolgimento del corso;
5) a tenere a disposizione appositi registri di frequenza;
6) a comunicare eventuali variazioni da apportare all’allegato elenco
dei docenti.
Data .................
Firma
.............................................
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