Ministero dell'Interno
Circolazione con patente di guida sospesa: rapporti tra art. 128, comma 2 ed art. 218, comma 6, C.d.S.
Ministero dell'Interno
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria,
delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato
Prot. n. 300/A/3953/16/109/55
Roma, 1° giugno 2016
OGGETTO: Circolazione con patente di guida sospesa: rapporti tra art. 128, comma 2 ed art. 218, comma 6, C.d.S.
Si fa riferimento al quesito inerente al regime sanzionato:rio da applicare al conducente che circoli durante il periodo di sospensione della patente, a seguito della disciplina introdotta con la modifica dell'articolo 128 C.d.S.
In particolare, con l'introduzione delle specifiche sanzioni previste dal nuovo comma 2 dell'articolo 128 C.d.S. per l'ipotesi di circolazione ce'n patente sospesa a seguito della mancata sottoposizione a visita medica o ad esame di idoneità tecnica, si è manifestato un problema di coordinamento con le sanzioni quantitativamente più rigide già previste dall'articolo 218 C.d.S.: ne è derivata l'inevitabile incertezza circa le sanzioni da applicare al caso concreto, ovvero quali fattispecie sottoporre al più favorevole regime sanzionatorio dell'articolo 128, comma 2, C.d.S. e quali, invece, a quello dell'articolo 218, comma 6, C.d.S. ...
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Si fa riferimento al quesito inerente al regime sanzionatorio da applicare al conducente che circoli durante il periodo di sospensione della patente, a seguito della disciplina introdotta con la modifica dell'articolo 128 C.d.S. (ASAPS)