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Ministero dell'Interno
Circolazione con patente di guida sospesa: rapporti tra art. 128, comma 2 ed art. 218, comma 6, C.d.S.

(Circ. n. 300/A/3953/16/109/55 del 1° giugno 2016)

 

Ministero dell'Interno
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, 
delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato

 

Prot. n. 300/A/3953/16/109/55

Roma, 1° giugno 2016

OGGETTO: Circolazione con patente di guida sospesa: rapporti tra art. 128, comma 2 ed art. 218, comma 6, C.d.S.


            Si fa riferimento al quesito inerente al regime sanzionato:rio da applicare al conducente che circoli durante il periodo di sospensione della patente, a seguito della disciplina introdotta con la modifica dell'articolo 128 C.d.S.
            In particolare, con l'introduzione delle specifiche sanzioni previste dal nuovo comma 2 dell'articolo 128 C.d.S. per l'ipotesi di circolazione ce'n patente sospesa a seguito della mancata sottoposizione a visita medica o ad esame di idoneità tecnica, si è manifestato un problema di coordinamento con le sanzioni quantitativamente più rigide già previste dall'articolo 218 C.d.S.: ne è derivata l'inevitabile incertezza circa le sanzioni da applicare al caso concreto, ovvero quali fattispecie sottoporre al più favorevole regime sanzionatorio dell'articolo 128, comma 2, C.d.S. e quali, invece, a quello dell'articolo 218, comma 6, C.d.S. ...


> Leggi il testo integrale della circolare


 

Si fa riferimento al quesito inerente al regime sanzionatorio da applicare al conducente che circoli durante il periodo di sospensione della patente, a seguito della disciplina introdotta con la modifica dell'articolo 128 C.d.S. (ASAPS)

Mercoledì, 01 Giugno 2016
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