Il nostro ordinamento, disciplina ai sensi dell’art. 595 del codice penale l’ipotesi di diffamazione. La L. 48/2008, grazie alla quale sono state introdotte nel nostro ordinamento una serie di nuove ipotesi di reato classificate genericamente come crimini informatici, non ha però nulla aggiunto in ordine alla possibilità di configurare anche il reato diffamazione perpetrato attraverso le reti informatiche o telematiche...
SAREBBE BENE PRENDERNE NOTA
La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 24431/2015, ha stabilito che postare un commento offensivo sulla bacheca di Facebook della persona offesa integra il reato di diffamazione a mezzo stampa. Il Giudice di Legittimità, ha stabilito che inserire un commento su una bacheca di un social network significa dare al suddetto messaggio una diffusione che potenzialmente ha la capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone, sicché, laddove questo sia offensivo, deve ritenersi integrata la fattispecie aggravata del reato di diffamazione. (ASAPS)