Sabato 23 Novembre 2024
area riservata
ASAPS.it su

Diffamazione mediante l'utilizzo dei social network
da altalex.com

Il nostro ordinamento, disciplina ai sensi dell’art. 595 del codice penale l’ipotesi di diffamazione. La L. 48/2008, grazie alla quale sono state introdotte nel nostro ordinamento una serie di nuove ipotesi di reato classificate genericamente come crimini informatici, non ha però nulla aggiunto in ordine alla possibilità di configurare anche il reato diffamazione perpetrato attraverso le reti informatiche o telematiche...

 
 
di Fabrizio Corona
da altalex.com

 
SAREBBE BENE PRENDERNE NOTA
La Suprema Corte di Cassazione  con la sentenza n. 24431/2015, ha stabilito che postare un commento offensivo sulla bacheca di Facebook della persona offesa integra il reato di diffamazione a mezzo stampa. Il Giudice di Legittimità, ha stabilito che inserire un commento su una bacheca di un social network significa dare al suddetto messaggio una diffusione che potenzialmente ha la capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone, sicché, laddove questo sia offensivo, deve ritenersi integrata la fattispecie aggravata del reato di diffamazione. (ASAPS)
Lunedì, 20 Giugno 2016
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK