IL FUNZIONAMENTO DELLA PATENTE A PUNTI di Paolo Amoretti |
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L’Unione Europea ha imposto agli Stati membri di diminuire, entro il 2010, l’incidentalità del 50% e in Italia, dove ogni anno abbiamo una media di 12 morti ogni 100.000 abitanti, raggiungendo quasi l’incredibile cifra di 7000 morti. Per cercare di raggiungere questo risultato, si Ë proceduto a numerose modifiche del Codice della strada. Dal 1° gennaio 1993 ad oggi il “nuovo codice della strada” Ë stato modificato ben 46 volte senza però ottenere reali risultati. Quest’estate, con l’approvazione della Legge 214/03, Ë finalmente arrivata la “rivoluzione culturale” della patente a punti, che ha prodotto timori e polemiche ma anche risultati di un certo rilievo. Questo nuovo sistema non sostituisce ma si affianca al sistema sanzionatorio già vigente al momento. Infatti, il ritiro con sospensione immediata della patente di guida, già prevista per le violazioni più gravi quali la guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, il superamento dei limiti di velocità di oltre 40 Km/h, l’inversione di marcia in ambito autostradale, resta in vigore e viene affiancata dalla detrazione di punti dalla patente di guida. Non c’Ë dubbio che le nuove norme del CdS hanno agito da deterrente e, i risultati cominciano a vedersi: analizzando il periodo dal 30 giugno al 31 ottobre del corrente anno e confrontandolo col medesimo periodo dell’anno 2002, si rileva che, in percentuale, - il numero dei morti Ë diminuito del 17,38 % e che il numero dei feriti, Ë diminuito del 19,44 %, (risultato più che soddisfacente).
La patente a punti non rappresenta uno strumento repressivo ma, al contrario, ha natura prevalentemente cautelare; infatti punisce i conducenti meno virtuosi, impedendo loro di guidare se commettono un certo numero di infrazioni ma, al tempo stesso, premia i conducenti più virtuosi che non commettono infrazioni.
Il sistema della patente a punti riguarda: - tutti i titolari di patente di guida rilasciata dello Stato italiano; - tutti i titolari di patente rilasciata da uno Stato dell’Unione Europea che abbiano richiesto la residenza in Italia; - tutti i titolari di patente rilasciata da Stato estero ove non vige il sistema della Patente a punti. (In questo caso i soggetti non vengono sottoposti a revisione della patente di guida ma viene loro inibita la guida sul territorio italiano).
La detrazione dei punti non viene applicata: - per le violazioni compiute alla guida di veicoli per i quali non Ë necessaria la patente di guida (ciclomotori, velocipedi), sebbene sia allo studio una modifica di tale norma che preveda la sottrazione di punti anche nel caso di conduzione di ciclomotori; - per le infrazioni commesse dai passeggeri dei veicoli, come il mancato uso delle cinture (a meno che non si tratti di minorenni nel qual caso i punti vengono detratti ai conducenti, qualora siano gli unici responsabili dei minori presenti).
Per entrare nello specifico, dal 30 giugno 2003, a tutte le patenti Ë stato attribuito un punteggio iniziale di 20 punti. Questo credito Ë attribuito automaticamente e non richiede alcun aggiornamento del documento di guida. Se nel corso di un biennio il titolare di patente non commette infrazioni che comportano decurtazione di punteggio, beneficia di un bonus di 2 punti che vengono aggiunti alla sua dotazione iniziale. Se il suo comportamento corretto e rispettoso delle regole continua, il punteggio aumenta ancora di due punti ogni due anni sino al raggiungimento del tetto massimo di 30 punti. Alla perdita totale dei punti consegue la revisione della patente di guida cioË la verifica della permanenza dell’abilità alla guida, attraverso la ripetizione degli esami teorici e pratici. Durante la stesura della legge Ë stato previsto un peggioramento per i neo patentati. Sono considerati neo patentati i soggetti che alla data del 1° ottobre 2003 non siano già titolari di altra patente B o categoria superiore. Infatti, per i titolari di patenti rilasciate successivamente a tale data (1° ottobre 2003) Ë prevista la riduzione del punteggio in misura doppia per ogni singola violazione commessa entro i primi tre anni dal rilascio. Pertanto, a questi conducenti può essere sufficiente anche una sola grave infrazione per la perdita totale del punteggio. Due particolari problematiche della patente a punti riguardano.- le violazioni accertate e non contestate immediatamente a conducenti di veicoli intestati a persone fisiche; - le violazioni accertate e non contestate immediatamente ai conducenti di veicoli intestati a società ovvero a persone giuridiche. Nel primo caso, il titolare della carta di circolazione riceve il verbale di contestazione e, se nel termine di trenta giorni, non comunica chi effettivamente si trovava alla guida del suo veicolo, i punti vengono detratti dalla sua patente di guida; Nel secondo caso, quando il veicolo Ë intestato ad una ditta o società, ecc., la perdita di punteggio non viene registrata a carico del legale rappresentante, ma questi ha l’obbligo di comunicare chi effettivamente si trovasse alla guida del veicolo societario al momento dell’accertamento della violazione. In caso di mancata comunicazione, l’Ufficio di Polizia che ha proceduto all’invio del verbale di contestazione applicherà a carico della ditta o società, ecc., la sanzione dell’art. 180 comma 8 che comporta una sanzione pecuniaria di € 343,35.
Il legislatore ha previsto comunque, un’agevolazione per i trasgressori, ossia la decurtazione massima di 15 punti nel caso di accertamento contemporaneo di pi˜ infrazioni, anche se derivanti da raddoppio per i neopatentati. Non Ë previsto, però, alcun beneficio se il conducente ha commesso violazioni gravi, cioË quelle che prevedono il ritiro immediato. Infatti, la limitazione del massimo punteggio cumulabile non si applica nei casi in cui, anche per una sola violazione accertata, Ë prevista la sospensione ovvero la revoca della patente di guida (guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, il superamento dei limiti di velocità di oltre 40 Km/h, l’inversione di marcia in ambito autostradale, ecc.).
In questi casi i punti previsti per ciascuna violazione si sommano in modo pieno anche oltre il limite dei 15 punti con la conseguenza che si può perdere tutta la dotazione di punti anche per un solo accertamento. Tutte le operazioni relative alla Patente a punti sono gestite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti attraverso un terminale elettronico e sono effettuate per via telematica. Il titolare può verificare presso l’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida lo stato della propria patente. Inoltre, presto sarà disponibile, presso il portale internet del predetto Ministero un sistema di consultazione diretta e riservata della propria posizione. In ultimo, un accenno su come viene effettuata la comunicazione dell’avvenuta decurtazione dei punti dalla patente di guida dell’utente, da parte del Dipartimento dei Trasporti Terrestri. La comunicazione avviene solo quando effettivamente vengono decurtati i punti cioË quando Ë ancora possibile la decurtazione di punti, perchÈ il titolare della patente di guida ha ancora una sua dotazione. Infatti, qualora il saldo del punteggio sia zero, non avviene alcuna comunicazione in quanto non Ë possibile una decurtazione negativa (oltre – 20). Nella comunicazione vengono indicati: - il verbale di contestazione che ha determinato la decurtazione di punteggio; - la data di definizione del verbale; - la data di compimento delle operazioni di trasmissione.
Un fattore molto importante Ë la definizione del verbale, cioè il momento in cui il procedimento sanzionatorio è concluso. Questo avviene quando: - la violazione Ë stata pagata, infatti in questo caso non è più possibile proporre ricorso; - quando la violazione non Ë stata pagata ed Ë finita a ruolo; - quando Ë stato proposto ricorso e l’Autorità a cui il trasgressore si Ë rivolto ha emesso una decisione sfavorevole al trasgressore.
L’organo di Polizia Stradale che ha accertato la violazione ha solo l’obbligo di comunicare gli estremi della violazione e l’entità del punteggio da decurtare, mentre il provvedimento di decurtazione Ë di competenza del DTT. Al ricevimento della comunicazione da parte del DTT e se non si Ë persa ancora la totalità dei punti posseduti, l’utente può recuperare i punti decurtati i predetti soggetti in due modi: - con un comportamento virtuoso per un periodo di due anni consecutivi che al termine determinerà la ricostruzione dell’intero punteggio iniziale di 20 punti; - con la frequenza di appositi corsi di aggiornamento da effettuare presso autoscuole. Tali corsi, della durata di 12 ore, permettono il recupero di 6 punti per i titolari di patenti delle categorie A1, A, B e BE; - ovvero con la frequenza di appositi corsi di aggiornamento da effettuare presso autoscuole o altri soggetti autorizzati della durata di 18 ore, per i titolari di patenti cosiddette professionali cioè C, CE, D, DE oppure muniti di certificato di abilitazione professionale KA e KB, che consentono di recuperare 9 punti. Al termine del corso viene rilasciato un attestato che, entro tre giorni deve essere consegnato all’ufficio provinciale del DTT per l’aggiornamento dell’anagrafe nazionale degli abilitati Venerdì, 19 Dicembre 2003
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