Tanto
tuonò finché piovve di Giordano Biserni* |
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Ci
vuole un coraggio grande così per dire anche questa volta che
le modifiche al CdS sono le solite misure non adeguatamente severe e
probabilmente inefficaci. In realtà il D.L. 27 giugno 2003 n.
151, convertito con modifiche nella legge 214 del 1° agosto 2003
sembra mantenere i connotati di un provvedimento innovativo e sufficientemente
severo per far dire, pur con alcuni difetti e con la necessità
di precise condizioni (le vedremo dopo), che questa volta si è
fatto finalmente sul serio. Certo lo stato confusionale iniziale con
l’approvazione del D.L. 151 che entrava in vigore il 30 giugno,
ma che alla sera dello stesso giorno non era stato ancora pubblicato
sulla G.U., è stato enorme. Le successive modifiche in sede di
conversione del D.L. con la legge 214 hanno poi creato altra incertezza
fra gli automobilisti e gli stessi tutori dell’ordine. Insomma
ai tecnici ministeriali del diritto un bel 5- non glielo toglie nessuno.
E’ anche vero che in sede di conversione al vino "buono"
del telaio portante della riforma, cioè la famosa (o famigerata)
patente a punti, è stata aggiunta acqua, come il limite portato
da 3 a 2 anni per il recupero totale dei punti, o quello portato da
5 a 3 anni per i neopatentati ai quali i punti sottratti (a partire
però solo dal 1° ottobre 2003), saranno doppi. (Si pensi
a quanti si sono visti togliere punti doppi dal 30 giugno al 12 agosto,
data di pubblicazione della legge, perché patentati da meno di
5 anni, previsione poi modificata). Anche il bonus di 2 punti per ogni
biennio di "buona condotta", nato col lodevole scopo di premiare
i conducenti rispettosi delle regole, rischia poi di premiare anche
quelli che rispettosi non lo sono affatto, ma sono solo fortunati nel
non incappare nei (rari) controlli, aspetto questo fondamentale. Indebolita
poi molto, (troppo) la parte relativa alle sanzioni nel settore dell’autotrasporto,
per il quale prima tutti invocavano misure adeguate poi molti hanno
ritirato la mano. Tuttavia il complesso della tabella dei punteggi rimane
severo, l’introduzione della sottrazione dei punti a carico del
proprietario che non comunica alla polizia entro 30 giorni chi era alla
guida al momento dell’infrazione è addirittura una misura
rivoluzionaria, tanto che abbiamo seri dubbi che possa resistere alle
prime spallate dei ricorsi alla Corte Costituzionale. Si pensi al fatto
di come sarà favorito il proprietario non titolare di patente
(a chi verranno tolti i punti?) rispetto a quello titolare di licenza
di guida. Torneremo a vedere molte macchine intestate ad arzilli nonni
non muniti di patente, oppure se ancora muniti, destinati ad addossarsi
la responsabilità per pagare i punti in sottrazione anche se
non erano alla guida quella notte quando la vettura andava come una
scheggia e sorpassava come se fosse guidata da Montoya. Cosa non si
fa per favorire i figli e i nipoti! Non proprio chiara anche la situazione
delle macchine intestate alle persone giuridiche. Si dovranno istituire
i registri di entrata e uscita aziendali? Anche il meccanismo di recupero
dei punti appare non troppo lineare. Quante volte si potrà frequentare
il corso di aggiornamento per il recupero dei 6 o 9 punti? * Presidente Asaps |
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Nota informativa: Sondaggio Ispo - AcNielsen/Cra per Corriere della Sera. 20 luglio 2003 Campione rappresentativo dei maggiorenni per sesso, età, titolo di studio, professione, area geografica ed ampiezza del centro di residenza. Metodo: panel telematico con integrazione dati: Elaborazione: Spss. N.=3942/165. Rispondenti 85%-100% Margine di approssimazione: 1.0%. La documentazione completa su www.agcom.it | ||