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Patente a punti 19/12/2003

Tanto tuonò finché piovve E’ la patente a punti il vero spauracchio degli italiani alla guida. Essenziali però tre elementi: controlli severi e frequenti, banca dati funzionale e Giudice di Pace in grado di giudicare celermente e con equità

Tanto tuonò finché piovve
E’ la patente a punti il vero spauracchio degli italiani alla guida.
Essenziali però tre elementi: controlli severi e frequenti, banca dati funzionale e Giudice di Pace in grado di giudicare celermente e con equità

di Giordano Biserni*

Ci vuole un coraggio grande così per dire anche questa volta che le modifiche al CdS sono le solite misure non adeguatamente severe e probabilmente inefficaci. In realtà il D.L. 27 giugno 2003 n. 151, convertito con modifiche nella legge 214 del 1° agosto 2003 sembra mantenere i connotati di un provvedimento innovativo e sufficientemente severo per far dire, pur con alcuni difetti e con la necessità di precise condizioni (le vedremo dopo), che questa volta si è fatto finalmente sul serio. Certo lo stato confusionale iniziale con l’approvazione del D.L. 151 che entrava in vigore il 30 giugno, ma che alla sera dello stesso giorno non era stato ancora pubblicato sulla G.U., è stato enorme. Le successive modifiche in sede di conversione del D.L. con la legge 214 hanno poi creato altra incertezza fra gli automobilisti e gli stessi tutori dell’ordine. Insomma ai tecnici ministeriali del diritto un bel 5- non glielo toglie nessuno. E’ anche vero che in sede di conversione al vino "buono" del telaio portante della riforma, cioè la famosa (o famigerata) patente a punti, è stata aggiunta acqua, come il limite portato da 3 a 2 anni per il recupero totale dei punti, o quello portato da 5 a 3 anni per i neopatentati ai quali i punti sottratti (a partire però solo dal 1° ottobre 2003), saranno doppi. (Si pensi a quanti si sono visti togliere punti doppi dal 30 giugno al 12 agosto, data di pubblicazione della legge, perché patentati da meno di 5 anni, previsione poi modificata). Anche il bonus di 2 punti per ogni biennio di "buona condotta", nato col lodevole scopo di premiare i conducenti rispettosi delle regole, rischia poi di premiare anche quelli che rispettosi non lo sono affatto, ma sono solo fortunati nel non incappare nei (rari) controlli, aspetto questo fondamentale. Indebolita poi molto, (troppo) la parte relativa alle sanzioni nel settore dell’autotrasporto, per il quale prima tutti invocavano misure adeguate poi molti hanno ritirato la mano. Tuttavia il complesso della tabella dei punteggi rimane severo, l’introduzione della sottrazione dei punti a carico del proprietario che non comunica alla polizia entro 30 giorni chi era alla guida al momento dell’infrazione è addirittura una misura rivoluzionaria, tanto che abbiamo seri dubbi che possa resistere alle prime spallate dei ricorsi alla Corte Costituzionale. Si pensi al fatto di come sarà favorito il proprietario non titolare di patente (a chi verranno tolti i punti?) rispetto a quello titolare di licenza di guida. Torneremo a vedere molte macchine intestate ad arzilli nonni non muniti di patente, oppure se ancora muniti, destinati ad addossarsi la responsabilità per pagare i punti in sottrazione anche se non erano alla guida quella notte quando la vettura andava come una scheggia e sorpassava come se fosse guidata da Montoya. Cosa non si fa per favorire i figli e i nipoti! Non proprio chiara anche la situazione delle macchine intestate alle persone giuridiche. Si dovranno istituire i registri di entrata e uscita aziendali? Anche il meccanismo di recupero dei punti appare non troppo lineare. Quante volte si potrà frequentare il corso di aggiornamento per il recupero dei 6 o 9 punti?
Gli organi di informazione hanno poi sottolineato più volte che i conducenti professionisti (taxisti, conducenti di pullman, camionisti) potranno recuperare 9 punti. L’informazione sembrava dubbia in quanto i 9 punti, secondo il senso letterale della norma, avrebbero dovuto recuperarli i titolari di CAP (Certificato di abilitazione professionale) unitamente alle patenti B, C, C+E, D, D+E. In sostanza alcuni autotrasportatori che non svolgono servizio pubblico e che avendo superato i 21 anni non sono titolari di CAP, sembrava non potessero recuperare 9 punti ma solo 6. Tuttavia alle Infrastrutture si sono attivati per una interpretazione estensiva della norma che ha risolto il problema.
Complesso anche il meccanismo della sottrazione dei punti che potrà avvenire solo quando il procedimento sanzionatorio sarà definito, cioè nei casi in cui la multa sarà stata pagata (il pagamento esclude la possibilità di fare ricorso), non è stata pagata ed è finita a ruolo, è stato presentato ricorso e l’autorità a cui l’interessato si è rivolto ha preso una decisone. Da precisare anche diversi dettagli sulle modalità di comunicazione dell’esaurimento dei punti in dotazione. L’obbligo di rifare l’esame scatta infatti solo dopo che l’ufficio provinciale della DTT competente sul luogo di residenza del conducente, ha completato la procedura necessaria, che consiste nel:
1)- ricevere dall’Anagrafe nazionale dei conducenti l’avviso che l’interessato è rimasto senza punti;
2)- disporre la "revisione della patente" (tecnicamente la ripetizione degli esami si chiama così);
3)- notificare il provvedimento al conducente.
Avvenuta la notifica del provvedimento da parte del DTT, l’interessato ha 30 giorni di tempo per prenotare l’esame di guida, che consisterà in una prova di teoria e una di pratica. Probabilmente si potranno tenere nella stessa giornata, e la prova di teoria si limiterà a una discussione orale. Fra l’avviso e le prove d’esame si potrà rimanere regolarmente in possesso della patente e quindi si potrà regolarmente guidare. Solo chi non supera l’esame subirà la revoca della patente e dovrà iniziare le pratiche per l’ottenimento di una nuova patente come se non fosse mai stato patentato (documenti, foto ecc.). Non sarà tuttavia possibile sostenere l’esame di pratica prima di un anno. Anche chi dopo aver ricevuto l’avviso dal DTT non prenota e non si sottopone ad esame, si vedrà sospesa la patente a tempo indeterminato e per tornare a guidare dovrà risottoporsi per forza all’esame di revisione. Le prime indicazioni del periodo estivo ci dicono che le modifiche al CdS e la patente a punti hanno già raggiunto un primo risultato positivo con la diminuzione degli incidenti e dei feriti del 20-30% e dei morti del 20-25% circa. E’ presto per cantare vittoria, si dovrà ora verificare a fine anno e con le statistiche del periodo invernale, i reali risultati. Certo è che nei mesi estivi sembra nata una nuova etica della strada, nella quale il rispetto delle regole è apparso meno occasionale. Non potrebbe essere il momento per il miglioramento dell’etica, dell’educazione civica, del senso dello Stato nel nostro Paese? Perché la legge produca gli effetti sperati si dovranno però realizzare tre condizioni essenziali, assolutamente irrinunciabili, pena il fallimento della riforma:
- Un concreto incremento quantitativo e qualitativo dei controlli su strada, per evitare che l’effetto novità venga riassorbito dall’automobilista che si rende poi conto che la norma è scritta solo sulla carta.
- Una reale funzionalità della banca dati presso il DTT, affinché ogni forza di polizia possa conoscere in tempo reale lo stato del punteggio del conducente. Ciò anche ai fini di dare seguito pratico ai casi di recideva a cui consegue il ritiro temporaneo della patente. Si consideri poi che ora il meccanismo si è fatto ancor più complesso poiché nella banca dati dovrà essere registrato non solo ciò che il conducente ha commesso, ma anche ciò che non ha commesso al termine del periodo biennale di "osservazione" che gli permetterà di recuperare periodicamente 2 punti, arrivando ad un massimo di 10.
- Celerità ed equità nei giudizi dei Giudici di Pace. Si deve tener conto che i punti non potranno essere sottratti e contabilizzati in diminuzione fino alla conclusione del procedimento sanzionatorio.
E’ vero che la nuova normativa prevede per i ricorsi ai GdP il versamento di una cauzione pari alla metà dell’importo massimo della sanzione che potrebbe disincentivare la molla dei ricorsi stessi. Vista l’importanza dei punti per la patente i ricorsi rimarranno però sicuramente numerosi. Gli uffici dei GdP riusciranno a far fronte a una notevole mole di lavoro in tempi adeguati e con formale sufficientemente omogenee nelle decisioni? Se anche uno solo di questi tre delicati elementi non funzionerà a dovere la riforma, che presenta aspetti sicuramente molto positivi e condivisibili, ad esclusione dell’inutile e propagandistico possibile limite dei 150 Km/h nelle autostrade, sarà destinata ad un ennesimo fallimento con gravi responsabilità a molti livelli. E di tutto potrebbe rimanere funzionante proprio solo quel nuovo limite e i cartelli bilingue. Un’occasione storica che non può essere assolutamente mancata.

* Presidente Asaps

Nota informativa: Sondaggio Ispo - AcNielsen/Cra per Corriere della Sera. 20 luglio 2003 Campione rappresentativo dei maggiorenni per sesso, età, titolo di studio, professione, area geografica ed ampiezza del centro di residenza. Metodo: panel telematico con integrazione dati: Elaborazione: Spss. N.=3942/165. Rispondenti 85%-100% Margine di approssimazione: 1.0%. La documentazione completa su www.agcom.it



di Giordano Biserni

Editoriale "Il Centauro"
Venerdì, 19 Dicembre 2003
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