Lunedì 23 Dicembre 2024
area riservata
ASAPS.it su
Editoriali 07/07/2016

GLI EFFETTI DELLA LEGGE SULLA “PARTICOLARE TENUITA’ DEL FATTO”. QUINDI PER UNA CONDANNA BISOGNERA’ ASPETTARE CHE L’EBBRO DI TURNO AMMAZZI QUALCUNO...?

Foto Coraggio - archivio Asaps

“Va in questa direzione una recente sentenza del Tribunale di Ravenna che ha assolto un 28enne faentino ritenendo il fatto non punibile in ragione della ‘particolare tenuità del fatto’ da poco contemplata anche sulla guida in stato di ebbrezza, un aspetto dibattuto persino in Cassazione.” (guidava in una strada presumibilmente deserta, stante l’ora dell’avvenuto accertamento) e l’esiguità del danno o del pericolo (nessun danno o pericolo sono derivati a persone o cose). Risulta anche la non abitualità del comportamento», inoltre «l’imputato è incensurato».
Secondo il nostro parere nessuna strada della Romagna è mai “presumibilmente deserta” e se passasse anche una sola bicicletta la connotazione del “pericolo” rimarrebbe sempre insita nella guida con quel tasso alcolico. Si chieda il parere degli esperti sulla differenza nella conduzione di un veicolo da parte di un sobrio rispetto ad un conducente con un tasso di 1,42 g/l, si faccia una prova!!
Ci dispiace leggere questa sentenza nella città in cui il pirata ubriaco che uccise nel 2014 il piccolo Gionatan , 4 anni, è stato condannato alla pena irrisoria di 2 anni e 9 mesi.
Da una parte si approva l’Omicidio stradale dall’altra il sistema trova sempre il modo di non punire. Ma la Cassazione è stata chiara. Vigileremo con attenzione sugli effetti! Quando si approva una legge si devono poi prevedere le conseguenze. La battaglia per la sicurezza stradale rimane tutta in salita!!
Giordano Biserni (ASAPS)

 

>Guidava ubriaco, ma il giudice lo assolve. "Strada deserta e non ha fatto danni"
La sentenza riguarda un 28enne faentino, fermato alle 4 di mattina con un tasso alcolico quasi tre volte il limite

 

 

Giovedì, 07 Luglio 2016
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK