Patente
a punti. Art.126-bis CdS. Risposta del Ministero dell’Interno |
|
N.300/A/1/43791/109/16/1 |
Roma,1 settembre 2003
|
Oggetto: |
Patente a punti. Art.126-bis CdS |
- ALLA PREFETTURA UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO ROMA |
|
Si fa riferimento al quesito di codesto Ufficio di cui alla nota prot. 26157/1218/2002 del 29 agosto 2003 con il quale si chiedeva di conoscere l’avviso della scrivente Direzione in ordine alla possibilità di applicare la decurtazione di 2 punti, prevista dalla tabella allegata all’art. 126-bis CdS, per la violazione della segnaletica che, ai sensi dell’art. 7 CdS, delimita le zone a traffico limitato. In particolare, la questione rappresentata appare essere incentrata sulla portata da attribuire alla norma dell’art. 146 comma 2° e sulla definizione dell’ambito di applicazione delle sanzioni ivi previste da cui consegue, quale effetto immediato ed automatico, l’applicazione della decurtazione di punteggio. In proposito, questo ufficio ritiene che la portata del richiamato art. 146 comma 2° C.d.S sia del tutto residuale poiché la norma deve essere necessariamente valutata nel più ampio contesto normativo del codice della strada e delle norme di comportamento che la segnaletica impone ai conducenti. Infatti, la norma dell’art. 146 comma 2, prevede la possibilità di applicare una sanzione solo per quei comportamenti contrastanti con gli obblighi o le limitazioni imposte dalla segnaletica stradale che non siano già oggetto di sanzione da parte di altre norme del codice della strada. Ciò appare espressamente chiarito dall’ultima parte dello stesso comma 2° del citato art.146, secondo cui sono fatte salve dall’applicazione della sanzione di cui trattasi tutti i comportamenti già puniti dagli artt.6, 7 e 191 C.d.S tra i quali rientrano le violazioni riguardanti la segnaletica verticale collocata con ordinanze degli enti proprietari delle strade e quella posta a protezione dei pedoni. Sembra evidente inoltre che la sanzione in oggetto non possa applicarsi neanche per le violazioni riguardanti la segnaletica di precedenza, già oggetto di più specifica sanzione da parte dell’art. 145 C.d.S né per le violazioni riguardanti i cartelli di divieto di sorpasso, che trovano una disciplina autonoma nell’art.148, né, infine, per le violazioni dei cartelli di divieto di sosta che trovano autonoma disciplina negli articolo 6, 7, 157 ed 158 C.d.S. Alla stessa conclusione si giunge per quanto riguarda i segnali luminosi del traffico che sono oggetto di una specifica disciplina da parte dell’art. 146 comma 3° C.d.S nonché dei segnali collocati in prossimità dei passaggi a livello, considerati dall’art. 147 C.d.S. Sulla base di queste considerazioni e di un’accurata ricognizione delle norme che si interessano dell’argomento, sembra potersi concludere che la sanzione dell’art. 146 comma 2° sia applicabile solo per la violazione delle indicazioni dalla segnaletica stradale collocata al di fuori di un’ordinanza di regolamentazione del traffico emanata dall’ente proprietario della strada ai sensi degli artt.6 e 7 e, cioè, solo per la segnaletica stradale orizzontale non avente carattere immediatamente complementare rispetto quella verticale imposta con la stessa ordinanza ovvero della segnaletica temporanea collocata in prossimità di cantieri stradali o altre situazioni eccezionali in assenza di una specifica ordinanza di regolamentazione. Quanto sopra premesso, la scrivente Direzione ritiene che sia escluso che dall’applicazione di altre norme riguardanti la segnaletica stradale, ed in particolare delle violazioni di segnaletica stradale che, ai sensi dell’art 7 CdS, delimita le Zone a Traffico Limitato nei centri abitati, possa prodursi la decurtazione di punteggio ai sensi dell’art.126 bis C.d.S. |
|
IL DIRETTORE CENTRALE (Piscitelli) |
|