Fisco e imprese. Ecco l'interpello abbreviato
Sono da considerarsi operative, le norme sull'interpello abbreviato.
Il nuovo istituto, al quale possono ricorrere le imprese per formulare quesiti sulla applicazione di norme fiscali a casi concreti su cui si ritiene ci siano "rischi" applicativi. Il nuovo strumento è previsto dal decreto attuativo della riforma fiscale e sulla certezza del diritto. Riguarda, in particolare modo, i contribuenti che aderiscono all'adempimento collaborativo, previsto dall'art. 6, 2° del D. Lgs. 128/2015.
Esso, può riguardare tutte le tipologie di interpello, già previste: interpello ordinario puro; qualificatorio; probatorio; antiabusivo; disapplicativo.
Il fisco valuta la richiesta entro 15 giorni; risponde entro 45 giorni. Il rischio fiscale, per il quale il contribuente (l'impresa) rivolge l'interpello, è inteso quale rischio di operare in violazione di norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i principi o con le finalità dell'ordinamento tributario.
Va presentato alla Agenzia delle Entrate; l'ufficio competente sarà stabilito da successivo provvedimento. Il termine per la risposta: 45 giorni, decorre dalla data di ricevimento da parte dell'ufficio competente.
Esso, contiene la comunicazione dei rischi per i quali si presenta l'istanza. La stessa, si presenta prima della scadenza dei termini per la dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari connessi alla questione oggetto di interpello. E' redatta in carta libera, inviata via PEC, oppure con spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, oppure consegnata a mano all'ufficio competente.
Si considera presentata a partire dalla data di ricezione (data di consegna oppure, per le istanze presentate a mezzo servizio postale o per via telematica, data dell'avviso di ricevimento rilasciato dal sistema postale o della ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dal sistema di posta elettronica certificata).
La presentazione dell'istanza di interpello, chiarisce il decreto, non ha effetto sulle scadenza previste dalle norme tributarie e sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
L'istanza contiene:
* dati identificativi del contribuente;
* circostanze e specifica descrizione del caso concreto, i relazione al quale si ravvisano rischi fiscali;
* specifiche norme tributarie di cui si chiede l'interpretazione, per l'applicazione o per la disapplicazione;
* esposizione chiara e univoca della soluzione proposta dal contribuente e del comportamento che esso intende adottare;
* domicilio e recapito telematico del contribuente;
* sottoscrizione;
* indicazione che si tratta di una istanza presentata ai sensi dell'art. 6, comma 2 del decreto legislativo 128/2015.
All'istanza, deve essere allegata copia della documentazione necessaria, non in possesso dell'Agenzia. Nel corso dell'istruttoria, possono essere richiesti chiarimenti e documenti suppletivi, anche invitando lo stesso contribuente a fornire dati e notizie ritenute necessarie. Può infine richiedere, una sola volta, di integrare la documentazione. La mancata presentazione della documentazione chiesta, entro sei mesi, determina la decadenza dell'istanza.
La risposta delle Entrate, arriva via raccomandata postale, oppure via PEC. Se entro 45 giorni previsti dall'istruttoria, non arriva la risposta richiesta, scatta il SILENZIO ASSENSO. Si intende quindi valida, l'interpretazione prospettata dal contribuente. La risposta fornita dall'Agenzia, ha validità esclusiva per il caso prospettato e per eventuali comportamenti successivi della stessa impresa, riconducibili alla stessa situazione. Sono nulli eventuali atti amministrativi, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanati in difformità all'esito dell'interpello.
Attenzione: se l'Amministrazione Finanziaria risponde in ritardo, o fornisce una nuova soluzione al caso prospettato, l'eventuale inosservanza comporta il pagamento di imposte e interessi, senza sanzioni.
Il contribuente è tenuto a comunicare al Fisco, un eventuale comportamento non conforme alla risposta fornita con l'interpello e qualsivoglia modifica sulle circostanze di fatto o di diritto, sulla base delle quali è stata fornita risposta.
R. G.