Alcune
delle principali novità NON SOLO PATENTI A PUNTI |
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Si è parlato molto di patente a punti, in tutte le salse. Questa d’altra parte era la novità più attesa, ma le modifiche al Codice introdotte con la riforma in vigore dal 30 giugno sono numerose e comprendono misure severe, dal raddoppio di alcune multe all’abbassamento dei limiti di velocità in caso di pioggia e maltempo in genere. Giro di vite anche contro alcol e droga, è scattato poi l’obbligo di accendere sempre gli anabbaglianti fuori dai centri abitati per tutti i veicoli esclusi quelli storici.Vediamo di analizzare sinteticamente le principali novità. CERTIFICATO DI IDONEITA’ PER I CICLOMOTORISTI A
decorrere dal 1° luglio 2004, "Per guidare un ciclomotore
il minore di età che abbia compiuto 14 anni deve conseguire il
certificato di idoneità alla guida, rilasciato dal competente ufficio
del Dipartimento per i trasporti terrestri, a seguito di specifico corso
con prova finale, organizzato secondo le modalità di cui al comma
11-bis". CON LA PIOGGIA SI VA A 110, SOLO IN ALCUNI TRATTI LIMITE A 150 COME DEROGA AL LIMITE ORDINARIO DEI 130 KM/H Visto che si è parlato spesso solo del limite dei 150 Km/h è bene ricordare che in caso di "precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura" (pioggia, neve, cenere, foschia) su tutte le autostrade non si possono superare i 110 Km/h. Sulle extraurbane principali (le strade a doppia carreggiata che a ogni ingresso hanno cartelli simili a quelli di "inizio autostrada", ma su fondo blu anziché verde) in queste situazioni il limite scende da 110 a 90 Km/h. Rimangono invariati sia i limiti per tutte le altre strade sia l’obbligo generico di adeguare sempre la velocità alle circostanze, per cui in situazioni difficili e pericolose occorre mantenersi decisamente sotto i limiti consentiti per evitare incidenti e multe. #9; Sulle autostrade a 3 corsie in perfette condizioni e non soggette a maltempo e incidenti gli enti proprietari possono alzare il limite ordinario a 150 Km/h (previsto come deroga), nessuno Ente lo ha ancora fatto né è prevedibile che lo farà, almeno a breve. I tratti che corrispondono alle condizioni richieste sembra che non superino i 700 Km, rispetto all’intera rete di 6.500. LAMPEGGIO CON GLI ABBAGLIANTI NELL’ABITATO A differenza della normativa previgente, oggi, ai sensi dell’art. 153, comma 4: "È consentito l’uso intermittente dei proiettori di profondità per dare avvertimenti utili al fine di evitare incidenti e per segnalare al veicolo che precede l’intenzione di sorpassare. Tale uso è consentito durante la circolazione notturna e diurna e, in deroga al comma 1, anche all’interno dei centri abitati. LUCI ACCESE PER TUTTI Con le ultime modifiche del Codice luci accese per tutti i veicoli su tutte le strade extraurbane e autostrade. Sono esentati i soli autoveicoli nelle aree urbane (il cui inizio e la fine sono delimitati dagli appositi cartelli), mentre anche qui c’è l’obbligo per i ciclomotoristi e motociclisti. NUMEROSE LE MULTE CHE RADDOPPIANO Anche per le tasche dell’automobilista si prospettano tempi duri. Sono numerose le infrazioni che raddoppiano negli importi. Vediamone alcune fra le più comuni e "abituali": - le sanzioni per mancato uso di cinture, seggiolini o casco, uso del telefonino senza auricolare o vivavoce, sorpasso vietato, circolazione o sosta sulle corsie riservate ai mezzi pubblici, trasporto di passeggeri sui ciclomotori e sosta alle fermate dei bus, nei posti per disabili e vicino agli "scivoli" loro riservati, passano da 33,60 a 68,25 euro; - le multe per guida contromano, mancata precedenza, passaggio col rosso e sorpasso nelle situazioni più rischiose (curve, dossi, tram o filobus fermi, sorpassi doppi) passano da 68,25 a 137,55 euro; - chi circola contromano in punti pericolosi (curve, dossi eccetera) o effettua sorpassi vietati alla guida di un mezzo pesante deve ora pagare 270,90 euro anziché 137,55. SOSPENSIONE PATENTE E FERMO AMMINISTRATIVO Non solo raddoppio della sanzione, ma anche sospensione della patente in caso di recidiva nei due anni. Ecco i casi di sospensione per chi ripete la stessa violazione due volte nel giro di due anni: passaggio col rosso, sorpasso irregolare e mancato uso di cinture o seggiolini, scatta la sospensione della patente da 1 a 3 mesi. I sorpassi più pericolosi sono ora puniti con la stessa sospensione già alla prima infrazione. Se non si usa il casco, c’è il fermo amministrativo del veicolo per 30 giorni e la sanzione anche a carico del minorenne che non ne fa uso. Prima non prevista. Abolito, invece, il fermo del veicolo per chi guida con patente scaduta, una misura attesa da molti. IN SETTE CASI LA POLIZIA PUO’ NON FERMARVI PER LA CONTESTAZIONE Riviste anche alcune regole sulla contestazione delle infrazioni: resta il principio secondo cui i trasgressori devono essere fermati subito quando è possibile, ma l’art. 201 del CdS ha introdotto un elenco di 7 casi in cui il fermo immediato del veicolo è ritenuto "non necessario": 1. velocità eccessiva; 2. passaggio col rosso; 3. sorpasso vietato; 4. infrazione accertata in assenza del trasgressore (per esempio, divieto di sosta); 5. infrazione accertata con apparecchi che non consentono di individuare il trasgressore in tempo per fermarlo; 6. controlli automatici su velocità e sorpassi effettuati anche con apparecchi fissi non presidiati da agenti che si trovano sul posto; 7. transito in zone a traffico limitato o corsie preferenziali rilevato con telecamere o varchi elettronici. Nei casi elencati gli agenti di polizia non devono fornire sul verbale spiegazioni sul perché non hanno fermato il trasgressore. In tutte le altre situazioni, invece, devono (come prima) motivare il loro operato adeguatamente, non con frasi generiche. Esisteva un elenco anche prima, ma solo nel Regolamento di esecuzione e senza valore vincolante. Ora queste norme sono un po’ più chiare delle precedenti. DURANTE LA SOSTA IL MOTORE DEV’ESSERE SPENTO Una modifica "antinquinamento" è stata inserita nell’art. 157, comma 2, ultimo periodo, il quale stabilisce che: "…Durante la sosta, il veicolo deve avere il motore spento". La sanzione è di e 33,60.
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GIUBBOTTO RIFLETTENTE OBBLIGATORIO. MEGLIO ASPETTARE COMUNQUE Il decreto-legge 151/2003, nella versione in vigore dal 30 giugno, prevedeva solo l’obbligo di rendersi visibili con un oggetto luminoso o riflettente mentre si andava a piazzare il triangolo (bastavano una torcia elettrica o lo stesso triangolo, se tenuto in mano e rivolto verso chi sopraggiunge). Ma il decreto-legge sembra abbia scontentato i produttori e i venditori di giubbotti. Il Parlamento ha reintrodotto l’obbligo. C’è però tempo fino al 1° gennaio 2004. E’ il caso poi di non avere fretta e attendere le disposizioni del Ministero delle infrastrutture che dovrà fissarne le caratteristiche merceologiche. ALCOL E DROGA SI VA IN CASERMA Maglie più strette anche per il popolo della notte e del fine settimana. Sarà più facile punire chi supera il limite di alcol consentito nel sangue (0,5g/l) o guida sotto l’effetto di droghe: gli agenti potranno costringere i conducenti sospetti a seguirli in caserma o in ospedale (motivando i loro sospetti o effettuando test preliminari rapidi, che ora sono esplicitamente ammessi dal Codice, ai quali però dovranno seguire le verifiche con l’etilometro o con gli altri strumenti di controllo ammessi per le sostanze stupefacenti), per i necessari accertamenti. Chi rifiuta viene ora punito esattamente come se fosse stato trovato positivo al test. Per chi invece ha un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l il Prefetto dispone la sospensione della patente fino all’esito della visita medica di cui all’art. 119 CdS. #9; Quando la violazione è commessa dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., ovvero di complessi di veicoli con la sentenza di condanna è disposta la revoca della patente (salvo ammissione all’oblazione con conseguente venir meno delle pene accessorie). #9; Attenzione, fra i complessi di veicoli devono ricondursi anche le auto trainanti roulotte, per cui i conducenti dovranno dare poca confidenza agli alcolici. Per l’irrogazione della pena è ora competente il tribunale. In modo a nostro avviso irrazionale la competenza per l’irrogazione della pena ai sensi dell’art. 187 Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, sembra rimanere di competenza del Giudice di pace. |
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TELECAMERE ANCHE IN AUTOSTRADA Il grande fratello diventa protagonista in autostrada. Infatti ora tra le infrazioni accertabili automaticamente con dispositivi omologati che non richiedono la presenza di agenti sul posto, oltre a sorpassi vietati, eccessi di velocità e circolazione in zone a traffico limitato e corsie preferenziali, ci sono ora le violazioni delle regole di comportamento delle autostrade e strade extraurbane principali. Verranno verosimilmente installate telecamere per multare a distanza chi effettua inversioni o retromarce o per chi transita sulle corsie d’emergenza. GARE AUTOMOBILISTICHE: ORA SI RISCHIA LA GALERA Le recenti modifiche hanno introdotto sanzioni severissime, a carattere penale, per le gare automobilistiche. Diverse le ipotesi ai sensi dell’art. 9-bis. Per chi organizza, o partecipa a qualsiasi titolo, ad una competizione sportiva in velocità con veicoli a motore è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da Euro 25.000,00 a Euro 100.000,00. Consegue poi la sospensione della patente da uno a tre anni. Se dalla gara non autorizzata derivano lesioni personali gravi o gravissime o la morte di una o più persone, conseguono la revoca della patente di guida e la confisca dei mezzi, salvo che essi non appartengano a persone estranee al reato. RICORSI AL GIUDICE DI PACE PIU’ COSTOSI CON LA CAUZIONE E TEMPI LUNGHI PER LE DECISIONI DEL PREFETTO Più caro anche il ricorso al Giudice di pace. Il ricorrente dovrà ora versare una cauzione, depositando l’importo, su di un LIBRETTO GIUDIZIARIO da aprirsi a cura dell’interessato presso un ufficio postale, pari alla metà del massimo previsto per la multa irrogata. Inoltre, i giudici non potranno mai applicare sanzioni inferiori a minimi stabiliti dal Codice (prima a volte praticavano "sconti" discutibili). Si tratta di misure ovviamente mirate alla dissuasione dei ricorsi sistematici. Tuttavia la possibile perdita dei punti rimarrà un forte stimolo a ricorrere. Nel caso di accoglimento del ricorso la somma versata come cauzione sarà restituita. Nel caso di respingimento, qualora la cauzione non fosse sufficiente andrà integrata con provvedimento anche coattivo. Misura disincentivante anche per i ricorsi al Prefetto. Chi ricorrerà al prefetto non potrà più farla facilmente franca sperando nei ritardi degli uffici prefettizi: l’ordinanza dovrà essere necessariamente emessa entro il periodo massimo di 210 giorno, se il ricorso è inoltrato al prefetto, o in 180 giorni se presentato direttamente all’ufficio cui appartiene l’organo accertatore. |