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Patente a punti 19/12/2003

Corsi di recupero punti patente Modalità d’uso

Corsi di recupero punti patente
Modalità d’uso

Avete già commesso qualche violazione stradale dopo che sono entrate in vigore le nuove modifiche al codice e di conseguenza la vostra patente ha perso punti? Oramai tutti sanno che possono recuperarli prima di vedere esauriti i 20 punti a disposizione consumati i quali occorre sostenete nuovamente l’esame di idoneità alla guida. Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, infatti, ha reso finalmente noti i programmi dei corsi di recupero, che saranno affidati ad autoscuole ed associazioni di categoria.
Vi sono due tipi di corsi: il primo consente di recuperare 6 punti ai possessori di patenti per auto e motocicli (cioè per le patenti di categoria A, B) e si dovrà svolgere nell’arco di due settimane per una durata complessiva di 12 ore (le lezioni non dovranno superare le 2 ore giornaliere per dare modo di poter svolgere le normali attività lavorative).
Il secondo corso, invece, riguarda gli autisti con CAP o patenti professionali (cioè di categoria B+E, C, C+E, D, D+E) e durerà complessivamente 18 ore, da compiersi indicativamente in 4 settimane consecutive. A differenza del primo, quest’ultimo corso consentirà di recuperare ben 9 punti. La frequentazione ai corsi di recupero sarà ammessa soltanto dopo che il contravventore avrà ricevuto la comunicazione di decurtazione del punteggio da parte del Dipartimento dei trasporti terrestri (ex Ispettorato della motorizzazione), che comunque difficilmente arriverà prima di 3/4 mesi dal giorno dell’avvenuta infrazione. Tuttavia, non sarà nemmeno così facile poter recuperare i punti previsti se si registreranno assenze superiori alle 4 ore nel primo caso ed alle 6 ore nel secondo. Tale condotta comporterà la ripetizione del corso al quale ci si è iscritti e non sono ammesse lezione on-line. Le ore perse entro i limiti ammessi andranno recuperate.
Il progetto originario, inoltre, prevede che i corsi saranno gratuiti se svolti attraverso organismi pubblici, mentre diventeranno a pagamento se organizzati da autoscuole o enti simili. Il numero dei partecipanti, inoltre, non potrà mai essere superiore alle 25 unità. Fra gli enti simili, vale la pena rammentarlo, potranno anche esservi soggetti privati o associazioni da tempo presenti nel settore della sicurezza stradale e la cui esperienza sia comprovata da atti ministeriali (un esempio concreto potrebbe essere rappresentato, pensate un poco, proprio dall’A.S.A.P.S.).
Durante il corso, poi, se vengono commesse altre violazioni che comportano la totale decurtazione dei punti a disposizione, il valore delle lezioni sarà reso nullo e si dovrà procedere ad un nuovo esame per il conseguimento della patente di guida. Ricordiamo anche che si recupereranno 2 punti ogni 2 anni, senza aver commesso infrazioni, fino a un massimo di 10 punti e un totale di 30. Naturalmente, la legge non obbliga alcun automobilista a frequentare i corsi di cui si parla e basterà attendere che trascorrano 2 anni per rivedere la propria patente riacquistare i punti persi (naturalmente sempre se nello stesso arco di tempo non sono state commesse altre infrazioni).
Se invece dovesse avvenire il contrario si raggiunga quota zero, allora l’incauto automobilista dovrà ripetere l’esame di idoneità alla guida, sostenendo sia l’esame teorico che quello pratico. In realtà, qualora l’iscrizione al corso avvenga entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento di revoca a cura dello stesso Dipartimento dei trasporti terrestri, la patente non gli verrà materialmente ritirata e potrà continuare a circolare per i 30 giorni successivi. Dal 31esimo giorno, invece, scatterà la revoca del documento di guida sino a quando non supererà l’esame di Stato e tutto questo per rammentargli come sulla strada non siano più ammessi errori e disattenzioni. Speriamo che in questo modo qualcuno cominci finalmente a capirlo...!

Venerdì, 19 Dicembre 2003
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