Accertamento per ricavi non contabilizzati
La Corte di Cassazione con sentenza n. 4149 del 2 marzo 2016, ha chiarito il rapporto tra mancata acquisizione della documentazione bancaria e legittimità dell'accertamento dei maggiori ricavi non portati in contabilità.
Nel caso in oggetto, in primo e secondo grado non si riconoscevano valide le motivazioni del Fisco sull'accertamento per: “ricavi non dichiarati e costi non deducibili”, poggiate su “mere congetture”, avendo i “frammentari listini presenti sui files” mero valore indicativo.
In pratica: documentazione extracontabile rinvenuta nel computer aziendale composta da "file (documenti archiviati in formato digitale) riportanti indicazioni frammentarie di listini vendita”.
La Cassazione, ha però ribaltato il giudizio, sostenendo che l'assenza di elementi di supporto all'accertamento, contestata assieme alla mancanza di verifiche bancarie e alla mera applicazione dei parametri, non è esaustiva sul piano logico degli argomenti addotti dall'ufficio.
Secondo la Corte di Cassazione, l'affermazione di “mancanza di elementi di supporto” della contestazione è apodittica (non necessita di spiegazioni), il riferimento ai parametri, non è conferente, potendo essere neutralizzato dalla prova contraria (in questo caso a sfavore del contribuente) e, infine, la documentazione bancaria non esclude di per sé la rilevanza probatoria del procedimento seguito dall'ufficio per la determinazione dei ricavi.
In buona sostanza, la Cassazione ribadisce, come già altre volte in passato, che il solo rinvenimento di documentazione extracontabile, afferente l'attività della azienda, se non si sostanzia con ulteriori elementi valutativi di supporto, non incide sulla valutazione dell'accertamento proposto dall'Ufficio Fiscale, in relazione alla determinazione di maggiori ricavi.
R.G.