N.300/A/1/43773/101/3/3/8 Roma, 1 luglio 2003
OGGETTO: Decreto
legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, come modificato dal Decreto-legge 27
giugno 2003,
n. 151.
Disposizioni per l’applicazione della disciplina della patente a punti.
- ALLE
QUESTURE DELLA REPUBBLICA |
LORO SEDI |
- AI
COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE |
LORO SEDI |
- ALLE
ZONE POLIZIA DI FRONTIERA |
LORO SEDI |
- AI
COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA FERROVIARI |
LORO SEDI |
- AI
COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA POSTALE |
LORO
SEDI |
|
|
e, per conoscenza, |
|
|
|
- AGLI UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO |
LORO
SEDI |
- AI COMMISSARIATI DI GOVERNO
PER LE PROVINCE AUTONOME DI |
TRENTO-BOLZANO |
- ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE AUTONOMA
DELLA VALLE D’AOSTA |
AOSTA |
- AL
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento dei Trasporti Terrestri e
per i Sistemi Informativi e
Statistici |
ROMA |
- AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per l’Amministrazione
Penitenziaria
|
ROMA |
- AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E
FORESTALI
Corpo Forestale dello Stato
|
ROMA |
- AL COMANDO GENERALE
DELL’ARMA DEI CARABINIERI |
ROMA |
- AL
COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA |
ROMA |
- AL CENTRO ADDESTRAMENTO POLIZIA STRADALE |
CESENA |
Come è noto, dal 30 giugno 2003 sono entrate
in vigore le disposizioni dell’articolo 126-bis del codice della strada
(CdS), introdotto dal decreto legislativo 15.1.2002, n. 9, modificato dal
decreto-legge 27.6.2003, n. 151, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale-Serie
generale n. 149 del 30.6.2003, che disciplinano la patente a punti.
Questo nuovo istituto, che ha carattere
cautelare e risponde all’esigenza di tutelare con più incisività la
sicurezza stradale, integra efficacemente il sistema delle sanzioni
pecuniarie ed accessorie attualmente in vigore.
A ciascun titolare di patente di guida
rilasciata in Italia Ë riconosciuto un numero iniziale di punti pari a 20.
La perdita totale di tale punteggio, a seguito del cumulo di più violazioni
realizzate nel tempo, determina l’obbligo di revisione della patente, cioè
la ripetizione dell’esame teorico e della prova pratica, al fine di
confermare la permanenza nel conducente dell’abilità alla guida e della
conoscenza delle norme che disciplinano la circolazione stradale.
La procedura di decurtazione del punteggio e
la successiva fase di verifica dell’idoneità alla guida sono attribuite alla
competenza del Dipartimento dei Trasporti Terrestri e per i Sistemi
Informativi e Statistici (D.T.T.S.I.S.) del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti, presso il quale Ë istituita l’Anagrafe nazionale degli
abilitati alla guida ai sensi dell’art.225 CdS, con il compito anche di
gestire la registrazione di tutte le violazioni accertate e di effettuare le
prescritte comunicazioni ai medesimi, come previsto dal comma 2 dell’art.
126-bis CdS.
Quanto sopra premesso, allo scopo di renderne
uniforme l’applicazione, sono di seguito disciplinati gli adempimenti
specifici per gli operatori di polizia nella fase dell’accertamento
dell’illecito e per gli Uffici dai quali essi dipendono per i contenuti e le
modalità della comunicazione dell’illecito all’Anagrafe nazionale degli
abilitati alla guida.
1. Violazioni che determinano la decurtazione del punteggio.
La tabella allegata all’articolo 126-bis CdS,
come modificata dall’art. 7, c. 10 del D.L. 27.6.2003, n. 151 (pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale-Serie generale n. 149 del 30.6.2003) elenca le
ipotesi sanzionatorie per ciascuna della quali Ë prevista la decurtazione di
un determinato punteggio (all. 1).
Tale decurtazione riguarda solo le patenti di
guida rilasciate in Italia, nonché quelle dei cittadini dell’Unione Europea
che abbiano stabilito la propria residenza normale in Italia ed abbiano
ottenuto il riconoscimento dell’originario documento di guida: sul piano
operativo queste patenti recano gli estremi dell’operazione di
riconoscimento su un’etichetta adesiva applicata sul documento di guida,
rilasciata dal D.T.T.S.I.S. Tale disciplina non interessa i conducenti di
veicoli titolari di patente di guida extracomunitaria o di patente
comunitaria il cui titolare non abbia stabilito la propria residenza in
Italia e non abbia chiesto il c.d. riconoscimento della patente in Italia.
La decurtazione dei punti può avvenire solo
per quelle violazioni commesse alla guida di veicoli, per i quali Ë
prescritta la titolarità di patente, conformemente al consolidato indirizzo
giurisprudenziale in materia.
A titolo esemplificativo, il passaggio con il
semaforo rosso determina la perdita di 5 punti se realizzato alla guida di
un’autovettura o di un motociclo o di un autobus, mentre non determina la
perdita di alcun punto se realizzato con una bicicletta o con un
ciclomotore, sia pure condotti da persona titolare di patente di guida.
2.
Adempimenti
per gli operatori di polizia
Il nuovo meccanismo della patente a punti
impone agli operatori di polizia di comunicare al trasgressore che la
violazione commessa comporta la decurtazione di punteggio, riportando la
relativa annotazione nel verbale di contestazione con l’indicazione del
punteggio previsto.
A tale riguardo può essere utilizzata la
seguente dizione: “La violazione dell’art. ..... CdS determina la
decurtazione di n. .... punti”. Qualora con un solo verbale siano contestate
più violazioni che prevedono decurtazione di punteggio, per ciascuna di esse
l’entità dei punti previsti dovrà essere indicata separatamente.
Secondo la previsione dell’art. 126-bis, comma
2, la sottrazione dei punti Ë possibile solo quando il conducente, quale
responsabile della violazione, sia stato identificato inequivocabilmente.
La violazione comporta la decurtazione di
punteggio in misura doppia rispetto a quella prevista nella tabella allegata
all’articolo 126-bis CdS, quando Ë commessa da neopatentati, cioË se Ë
commessa entro i primi 5 anni dal rilascio della patente.
3.
Comunicazione
delle violazioni all’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
Secondo quanto disposto dal comma 2 del citato
art. 126-bis, l’organo da cui dipende l’agente accertatore, entro trenta
giorni dalla definizione della contestazione effettuata, deve dare notizia
all’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida dell’accertamento delle
violazioni che comportano perdita di punteggio. Tale attività, anche per i
verbali redatti da personale della Polizia di Stato in servizio presso
uffici diversi, Ë svolta in provincia dalla Sezione di Polizia Stradale, che
cura il registro cronologico di cui all’art.383, comma 3 del Regolamento di
esecuzione del codice della strada.
La comunicazione può essere effettuata solo se
il verbale di contestazione sia stato definito e cioè quando sia avvenuto il
pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i
procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali, ovvero siano
decorsi inutilmente i termini per la proposizione dei medesimi.
Pertanto in assenza di notizie certe circa
l’esito dei procedimenti amministrativi o giurisdizionali da parte del
conducente o dell’obbligato in solido, l’ufficio da cui dipende l’organo
accertatore non deve disporre l’inoltro della citata comunicazione
all’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
Nel caso in cui nel medesimo verbale siano
state contestate più violazioni che hanno determinato la decurtazione di
punteggio, la comunicazione all’Anagrafe deve avvenire per ciascuna di esse,
anche in tempi differiti, in ragione dello stato del procedimento
amministrativo che riguarda le singole ipotesi, per alcune delle quali
potrebbe essere intervenuto il pagamento in misura ridotta, mentre per altre
il trasgressore potrebbe aver avviato la procedura del rimedio
amministrativo o giurisdizionale.
Per effetto delle disposizioni del richiamato
D.L. n.151/03 la comunicazione deve essere effettuata solo per via
telematica secondo i tracciati record e le modalità stabilite dal Ministero
delle Infrastrutture e Trasporti.
L’Anagrafe nazionale degli abilitati alla
guida Ë già stata attivata per avviare l’alimentazione della banca-dati da
parte degli organi di polizia stradale di cui all’art.12 CdS. In questa
prima fase di attuazione, per consentire comunque l’avvio del nuovo sistema,
la Sezione Polizia Stradale e i propri reparti dipendenti provvederanno a
ricevere gli elementi essenziali della comunicazione da parte di quegli
organi di polizia stradale ancora privi del collegamento telematico con il
D.T.T.S.I.S.
4. Recupero
dei punti sottratti a seguito della contestazione di illeciti.
Il legislatore ha previsto che il conducente
che mantenga un comportamento corretto, senza alcuna contestazione di
violazioni che comportano la detrazione di punti nell’arco di tre anni
consecutivi dall’ultimo fatto accertato, recupera l’intero punteggio di 20
punti (art.126-bis, c.5).
L’art.126-bis, c.4, ha inoltre previsto che la
frequenza di appositi corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole e
da soggetti pubblici e privati autorizzati dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, consenta all’interessato di recuperare 6
punti, elevati a 9 per i titolari di certificato di abilitazione
professionale nonché di patente C, C+E, D, D+E, che frequentino specifici
corsi di aggiornamento.
5. Sospensione
della patente a seguito dell’obbligo di revisione.
Al conducente, che abbia esaurito tutto il
punteggio disponibile, il D.T.T.S.I.S. notifica nei modi previsti dall’art.
201, c.3, CdS il provvedimento di revisione della patente. Qualora
l’interessato non si sottoponga agli accertamenti dell’idoneità tecnica
prescritti dall’art.128 CdS entro i 30 giorni successivi alla data di
notifica, la patente di guida Ë sospesa a tempo indeterminato.
Il provvedimento di sospensione viene
notificato a cura degli organi di cui all’art.12 CdS, che provvedono anche
al materiale ritiro del documento, rilasciando copia di apposito verbale, ed
alla sua conservazione .
* * *
Gli Uffici Territoriali del Governo, che
leggono per conoscenza, sono pregati di voler estendere il contenuto della
presente ai Corpi o Servizi di Polizia Municipale e Provinciale.
IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE
DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Allegato 1
TABELLA DEI PUNTEGGI PREVISTI ALL’Art.
126-BIS
Venerdì, 19 Dicembre 2003 email stampa
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SOCIAL NETWORK
Norma violata |
Punti |
|
|
|
Art. 141 |
Comma 8 |
2 |
|
Comma 9, 1° periodo |
4 |
|
Comma 9, 3° periodo |
10 |
|
|
|
Art. 142 |
Comma 8 |
2 |
|
Comma 9 |
10 |
|
|
|
Art. 143 |
Comma 11 |
4 |
|
Comma 12 |
10 |
|
Comma 13, con rif. al comma 5
|
4 |
|
|
|
Art. 145 |
Comma 10 |
5 |
|
|
|
Art. 146 |
|
|
|
di divieto di sosta e di fermata
|
2 |
|
|
5 |
|
|
|
Art. 147 |
Comma 5 |
5 |
|
|
|
Art. 148 |
Comma 15 con riferimento ai commi 2 e 8 |
2 |
|