Ministero dell’Interno DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
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N.300/A/1/43773/101/3/3/8 Roma, 1 luglio 2003
OGGETTO: Decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, come modificato dal Decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151. Disposizioni per l’applicazione della disciplina della patente a punti.
Come è noto, dal 30 giugno 2003 sono entrate in vigore le disposizioni dell’articolo 126-bis del codice della strada (CdS), introdotto dal decreto legislativo 15.1.2002, n. 9, modificato dal decreto-legge 27.6.2003, n. 151, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale-Serie generale n. 149 del 30.6.2003, che disciplinano la patente a punti. Questo nuovo istituto, che ha carattere cautelare e risponde all’esigenza di tutelare con più incisività la sicurezza stradale, integra efficacemente il sistema delle sanzioni pecuniarie ed accessorie attualmente in vigore. A ciascun titolare di patente di guida rilasciata in Italia Ë riconosciuto un numero iniziale di punti pari a 20. La perdita totale di tale punteggio, a seguito del cumulo di più violazioni realizzate nel tempo, determina l’obbligo di revisione della patente, cioè la ripetizione dell’esame teorico e della prova pratica, al fine di confermare la permanenza nel conducente dell’abilità alla guida e della conoscenza delle norme che disciplinano la circolazione stradale. La procedura di decurtazione del punteggio e la successiva fase di verifica dell’idoneità alla guida sono attribuite alla competenza del Dipartimento dei Trasporti Terrestri e per i Sistemi Informativi e Statistici (D.T.T.S.I.S.) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, presso il quale Ë istituita l’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida ai sensi dell’art.225 CdS, con il compito anche di gestire la registrazione di tutte le violazioni accertate e di effettuare le prescritte comunicazioni ai medesimi, come previsto dal comma 2 dell’art. 126-bis CdS. Quanto sopra premesso, allo scopo di renderne uniforme l’applicazione, sono di seguito disciplinati gli adempimenti specifici per gli operatori di polizia nella fase dell’accertamento dell’illecito e per gli Uffici dai quali essi dipendono per i contenuti e le modalità della comunicazione dell’illecito all’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
1. Violazioni che determinano la decurtazione del punteggio.
La tabella allegata all’articolo 126-bis CdS, come modificata dall’art. 7, c. 10 del D.L. 27.6.2003, n. 151 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale-Serie generale n. 149 del 30.6.2003) elenca le ipotesi sanzionatorie per ciascuna della quali Ë prevista la decurtazione di un determinato punteggio (all. 1). Tale decurtazione riguarda solo le patenti di guida rilasciate in Italia, nonché quelle dei cittadini dell’Unione Europea che abbiano stabilito la propria residenza normale in Italia ed abbiano ottenuto il riconoscimento dell’originario documento di guida: sul piano operativo queste patenti recano gli estremi dell’operazione di riconoscimento su un’etichetta adesiva applicata sul documento di guida, rilasciata dal D.T.T.S.I.S. Tale disciplina non interessa i conducenti di veicoli titolari di patente di guida extracomunitaria o di patente comunitaria il cui titolare non abbia stabilito la propria residenza in Italia e non abbia chiesto il c.d. riconoscimento della patente in Italia. La decurtazione dei punti può avvenire solo per quelle violazioni commesse alla guida di veicoli, per i quali Ë prescritta la titolarità di patente, conformemente al consolidato indirizzo giurisprudenziale in materia. A titolo esemplificativo, il passaggio con il semaforo rosso determina la perdita di 5 punti se realizzato alla guida di un’autovettura o di un motociclo o di un autobus, mentre non determina la perdita di alcun punto se realizzato con una bicicletta o con un ciclomotore, sia pure condotti da persona titolare di patente di guida.
2. Adempimenti per gli operatori di polizia
Il nuovo meccanismo della patente a punti impone agli operatori di polizia di comunicare al trasgressore che la violazione commessa comporta la decurtazione di punteggio, riportando la relativa annotazione nel verbale di contestazione con l’indicazione del punteggio previsto. A tale riguardo può essere utilizzata la seguente dizione: “La violazione dell’art. ..... CdS determina la decurtazione di n. .... punti”. Qualora con un solo verbale siano contestate più violazioni che prevedono decurtazione di punteggio, per ciascuna di esse l’entità dei punti previsti dovrà essere indicata separatamente. Secondo la previsione dell’art. 126-bis, comma 2, la sottrazione dei punti Ë possibile solo quando il conducente, quale responsabile della violazione, sia stato identificato inequivocabilmente. La violazione comporta la decurtazione di punteggio in misura doppia rispetto a quella prevista nella tabella allegata all’articolo 126-bis CdS, quando Ë commessa da neopatentati, cioË se Ë commessa entro i primi 5 anni dal rilascio della patente.
3. Comunicazione delle violazioni all’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
Secondo quanto disposto dal comma 2 del citato art. 126-bis, l’organo da cui dipende l’agente accertatore, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, deve dare notizia all’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida dell’accertamento delle violazioni che comportano perdita di punteggio. Tale attività, anche per i verbali redatti da personale della Polizia di Stato in servizio presso uffici diversi, Ë svolta in provincia dalla Sezione di Polizia Stradale, che cura il registro cronologico di cui all’art.383, comma 3 del Regolamento di esecuzione del codice della strada. La comunicazione può essere effettuata solo se il verbale di contestazione sia stato definito e cioè quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali, ovvero siano decorsi inutilmente i termini per la proposizione dei medesimi. Pertanto in assenza di notizie certe circa l’esito dei procedimenti amministrativi o giurisdizionali da parte del conducente o dell’obbligato in solido, l’ufficio da cui dipende l’organo accertatore non deve disporre l’inoltro della citata comunicazione all’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Nel caso in cui nel medesimo verbale siano state contestate più violazioni che hanno determinato la decurtazione di punteggio, la comunicazione all’Anagrafe deve avvenire per ciascuna di esse, anche in tempi differiti, in ragione dello stato del procedimento amministrativo che riguarda le singole ipotesi, per alcune delle quali potrebbe essere intervenuto il pagamento in misura ridotta, mentre per altre il trasgressore potrebbe aver avviato la procedura del rimedio amministrativo o giurisdizionale. Per effetto delle disposizioni del richiamato D.L. n.151/03 la comunicazione deve essere effettuata solo per via telematica secondo i tracciati record e le modalità stabilite dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. L’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida Ë già stata attivata per avviare l’alimentazione della banca-dati da parte degli organi di polizia stradale di cui all’art.12 CdS. In questa prima fase di attuazione, per consentire comunque l’avvio del nuovo sistema, la Sezione Polizia Stradale e i propri reparti dipendenti provvederanno a ricevere gli elementi essenziali della comunicazione da parte di quegli organi di polizia stradale ancora privi del collegamento telematico con il D.T.T.S.I.S.
4. Recupero dei punti sottratti a seguito della contestazione di illeciti.
Il legislatore ha previsto che il conducente che mantenga un comportamento corretto, senza alcuna contestazione di violazioni che comportano la detrazione di punti nell’arco di tre anni consecutivi dall’ultimo fatto accertato, recupera l’intero punteggio di 20 punti (art.126-bis, c.5). L’art.126-bis, c.4, ha inoltre previsto che la frequenza di appositi corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole e da soggetti pubblici e privati autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, consenta all’interessato di recuperare 6 punti, elevati a 9 per i titolari di certificato di abilitazione professionale nonché di patente C, C+E, D, D+E, che frequentino specifici corsi di aggiornamento.
5. Sospensione della patente a seguito dell’obbligo di revisione.
Al conducente, che abbia esaurito tutto il punteggio disponibile, il D.T.T.S.I.S. notifica nei modi previsti dall’art. 201, c.3, CdS il provvedimento di revisione della patente. Qualora l’interessato non si sottoponga agli accertamenti dell’idoneità tecnica prescritti dall’art.128 CdS entro i 30 giorni successivi alla data di notifica, la patente di guida Ë sospesa a tempo indeterminato. Il provvedimento di sospensione viene notificato a cura degli organi di cui all’art.12 CdS, che provvedono anche al materiale ritiro del documento, rilasciando copia di apposito verbale, ed alla sua conservazione .
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Gli Uffici Territoriali del Governo, che leggono per conoscenza, sono pregati di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o Servizi di Polizia Municipale e Provinciale.
IL CAPO DELLA POLIZIA DIRETTORE GENERALEDELLA PUBBLICA SICUREZZA
Allegato 1
TABELLA DEI PUNTEGGI PREVISTI ALL’Art. 126-BIS
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