12 agosto 2003 |
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 di oggi, il testo definitivo del Decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214 Riportiamo il testo coordinato delle modifiche approvate in sede di conversione in legge del provvedimento |
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 27 giugno 2003, n. 151
Testo del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, coordinato con la legge di conversione 1° agosto 2003, n. 214 (in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 5), recante: «Modifiche ed integrazioni al codice della strada». (GU n. 186 del 12-8-2003- Suppl. Ordinario n.133) Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato Ë stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell’art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonchÈ dell’art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...)) A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 01. Modifiche alle disposizioni generali (( 1. All’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2, dopo la lettera F, Ë aggiunta la seguente: «F-bis. Itinerari ciclopedonali»; b) al comma 3, dopo la lettera F, Ë aggiunta la seguente: «F-bis. Itinerario ciclopedonale: strada locale, urbana, extraurbana o vicinale, destinata prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da una sicurezza intrinseca a tutela dell’utenza debole della strada». 2. All’articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, il numero 2) Ë sostituito dal seguente: «2) Area pedonale: zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie, nonchÈ eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali»; b) al comma 1, dopo il numero 34), Ë inserito il seguente: «34-bis) Parcheggio scambiatore: parcheggio situato in prossimità di stazioni o fermate del trasporto pubblico locale o del trasporto ferroviario, per agevolare l’intermodalità»; c) al comma 1, dopo il numero 53), Ë inserito il seguente: «53-bis) Utente debole della strada: pedoni, disabili in carrozzella, ciclisti e tutti coloro i quali meritino una tutela particolare dai pericoli derivanti dalla circolazione sulle strade».)) Art. 02. Disposizioni per la disciplina del traffico nei centri abitati (( 1. Al comma 14 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, Ë aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La violazione del divieto di circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici di trasporto, nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato Ë soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10». 2. Dopo il comma 15 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, Ë aggiunto il seguente: «15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare abusivamente l’attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 652 a euro 2.620. Se nell’attività sono impiegati minori la somma Ë raddoppiata. Si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI».)) Art. 03. Modifiche alle disposizioni sanzionatorie in materia di competizioni non autorizzate in velocità (( 1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) all’articolo 9, il comma 8-bis Ë abrogato; b) dopo l’articolo 9 sono inseriti i seguenti: «Art. 9-bis (Organizzazione di competizioni non autorizzate in velocità con veicoli a motore e partecipazione alle gare). - 1. Salvo che il fatto costituisca pi˜ grave reato, chiunque organizza, promuove, dirige o comunque agevola una competizione sportiva in velocità con veicoli a motore senza esserne autorizzato ai sensi dell’articolo 9 Ë punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 25.000 a euro 100.000. La stessa pena si applica a chiunque prende parte alla competizione non autorizzata. 2. Se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, la morte di una o pi˜ persone, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni; se ne deriva una lesione personale la pena Ë della reclusione da tre a sei anni. 3. Le pene indicate ai commi 1 e 2 sono aumentate fino ad un anno se le manifestazioni sono organizzate a fine di lucro o al fine di esercitare o di consentire scommesse clandestine, ovvero se alla competizione partecipano minori di anni diciotto. 4. Chiunque effettua scommesse sulle gare di cui al comma 1 Ë punito con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. 5. Nei confronti di coloro che hanno preso parte alla competizione, all’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre anni ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. La patente Ë sempre revocata se dallo svolgimento della competizione sono derivate lesioni personali gravi o gravissime o la morte di una o pi˜ persone. Con la sentenza di condanna Ë sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti, salvo che appartengano a persona estranea al reato, e che questa non li abbia affidati a questo scopo. 6. In ogni caso l’autorità amministrativa dispone l’immediato divieto di effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Art. 9-ter (Divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore). - 1. Fuori dei casi previsti dall’articolo 9-bis, chiunque gareggia in velocità con veicoli a motore Ë punito con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da euro 5.000 a euro 20.000. 2. Se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, la morte di una o pi˜ persone, si applica la pena della reclusione da sei a dieci anni; se ne deriva una lesione personale la pena Ë della reclusione da due a cinque anni. 3. All’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre anni ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. La patente Ë sempre revocata se dallo svolgimento della competizione sono derivate lesioni personali gravi o gravissime o la morte di una o pi˜ persone. Con la sentenza di condanna Ë sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti, salvo che appartengano a persona estranea al reato e che questa non li abbia affidati a questo scopo»; c) al comma 4 dell’articolo 79 Ë aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La misura della sanzione Ë da euro 1.000 a euro 10.000 se il veicolo Ë utilizzato nelle competizioni previste dagli articoli 9-bis e 9-ter»; d) al comma 9, primo periodo, dell’articolo 141, sono premesse le parole: «Salvo quanto previsto dagli articoli 9-bis e 9-ter,»; il secondo e il terzo periodo del medesimo comma 9 sono soppressi.)) Art. 1. Modifiche alle disposizioni inerenti l’espletamento dei servizi di polizia stradale, le norme per la costruzione e la tutela delle strade, le norme sui veicoli e le norme di equipaggiamento dei veicoli 1. Al comma 1 dell’articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo la lettera d) Ë inserita la seguente: «d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell’ambito del territorio di competenza;»; b) dopo la lettera f) Ë aggiunta la seguente: «f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto». (( 1-bis. Dopo il comma 3 dell’articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, Ë inserito il seguente: «3-bis. I servizi di scorta per la sicurezza della circolazione, nonchÈ i conseguenti servizi diretti a regolare il traffico, di cui all’articolo 11, comma 1, lettere c) e d), possono inoltre essere effettuati da personale abilitato a svolgere scorte tecniche ai veicoli eccezionali e ai trasporti in condizione di eccezionalità, limitatamente ai percorsi autorizzati con il rispetto delle prescrizioni imposte dagli enti proprietari delle strade nei provvedimenti di autorizzazione o di quelle richieste dagli altri organi di polizia stradale di cui al comma 1». 1-ter. Al comma 5 dell’articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: «nel presente articolo» sono inserite le seguenti: «, eccetto quelli di cui al comma 3-bis,».)) 2. Al comma 2 dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) le parole: «solo per le strade esistenti» sono sostituite dalle seguenti: «solo per specifiche situazioni»; b) le parole: «l’adeguamento» sono sostituite dalle seguenti: «il rispetto». (( 2-bis. Al comma 13-bis dell’articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, Ë aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Chiunque viola le prescrizioni indicate al presente comma e al comma 7 Ë soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 4.000 a euro 16.000; nel caso in cui non sia possibile individuare l’autore della violazione, alla stessa sanzione amministrativa Ë soggetto chi utilizza gli spazi pubblicitari privi di autorizzazione». 2-ter. Dopo il comma 2 dell’articolo 37 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, Ë inserito il seguente: «2-bis. Gli enti di cui al comma 1 possono utilizzare, nei segnali di localizzazione territoriale del confine del comune, lingue regionali o idiomi locali presenti nella zona di riferimento, in aggiunta alla denominazione nella lingua italiana». 2-quater. Il comma 4 dell’articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, Ë sostituito dal seguente: «4. Rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l’iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI». 2-quinquies. Al comma 5 dell’articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «ai sensi del comma 4» sono soppresse.)) 3. All’articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 2 ((sono inseriti i seguenti:)) «2-bis. Durante la circolazione gli autoveicoli i rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose nonchÈ classificati per uso speciale o per trasporti specifici, ((immatricolati in Italia)) e con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, devono altresì essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti. ((Le caratteristiche tecniche di tali strisce sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento internazionale ECE/ONU n. 104.)) (( 2-ter. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi e i semirimorchi adibiti al trasporto di cose o di persone, con massa complessiva a pieno carico superiore a 7 t., devono essere equipaggiati con dispositivi atti a ridurre la nebulizzazione dell’acqua in caso di precipitazioni. A decorrere dal 1° gennaio 2005, chiunque viola le disposizioni di cui al presente comma Ë punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10». 3-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuati e omologati dispositivi di rilevamento a distanza di situazioni di rischio o di emergenza di cui possono essere dotati gli autoveicoli. 3-ter. I trenini turistici classificati quali veicoli atipici ai sensi dell’articolo 47, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ai fini di quanto disposto dall’articolo 2, comma 1, lettera z), della legge 22 marzo 2001, n. 85, possono trainare fino a tre rimorchi.)) Art. 2. Modifiche alle norme inerenti la guida dei veicoli (( 01. Al comma 4 dell’articolo 85 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: «destinato a tale uso» sono inserite le seguenti: «ovvero, pur essendo munito di autorizzazione, guida un’autovettura adibita al servizio di noleggio con conducente senza ottemperare alle norme in vigore, ovvero alle condizioni di cui all’autorizzazione,». 02. Dopo il comma 4 dell’articolo 85 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, Ë aggiunto il seguente: «4-bis. Chiunque, pur essendo munito di autorizzazione, guida un veicolo di cui al comma 2 senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui all’autorizzazione medesima Ë soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70 a euro 280. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione e dell’autorizzazione, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI». 03. Il comma 2 dell’articolo 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, Ë sostituito dal seguente: «2. Chiunque, senza avere ottenuto la licenza prevista dall’articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, adibisce un veicolo a servizio di piazza con conducente o a taxi Ë soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 6.000. Dalla violazione conseguono le sanzioni amministrative accessorie della confisca del veicolo e della sospensione della patente di guida da quattro a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando lo stesso soggetto Ë incorso, in un periodo di tre anni, in tale violazione per almeno due volte, all’ultima di esse consegue la sanzione accessoria della revoca della patente. Le stesse sanzioni si applicano a coloro ai quali Ë stata sospesa o revocata la licenza». 04. Il comma 3 dell’articolo 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, Ë sostituito dal seguente: «3. Chiunque, pur essendo munito di licenza, guida un taxi senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui alla licenza Ë soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70 a euro 280». 05. All’articolo 95 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) nella rubrica, dopo le parole: «Carta provvisoria di circolazione», Ë inserita la seguente: «, duplicato»; b) dopo il comma 1, Ë inserito il seguente: «1-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto dirigenziale, stabilisce il procedimento per il rilascio, attraverso il proprio sistema informatico, del duplicato delle carte di circolazione, con l’obiettivo della massima semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264». 06. Al comma 2 dell’articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «a soggetti terzi» sono sostituite dalle seguenti: «ai soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264»;)) 1. All’articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: (( 0a) dopo il comma 1-bis, Ë inserito il seguente: «1-ter. A decorrere dal 1° luglio 2005 l’obbligo di conseguire il certificato di idoneità per la guida di ciclomotori Ë esteso anche ai maggiorenni che non siano già titolari di patente di guida»;)) a) al comma 8 nel primo periodo la parola: ((«motocarrozzette»)) Ë sostituita dalle seguenti: «tricicli, quadricicli»; il secondo e il terzo periodo sono soppressi; b) dopo il comma 8, Ë inserito il seguente: «8-bis. Il certificato di cui al comma 8 può essere rilasciato a mutilati o a minorati fisici che siano in possesso di patente di categoria B, C e D speciale e siano stati riconosciuti idonei alla conduzione di taxi e di autovetture adibite a noleggio, con specifica certificazione rilasciata dalla commissione medica locale in base alle indicazioni fornite dal comitato tecnico, a norma dell’articolo 119, comma 10»; (( b-bis) al comma 13-bis, le parole: «Chiunque, non essendo titolare di patente» sono sostituite dalle seguenti: «Il minore che, non munito di patente».)) 2. Il comma 6 dell’articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, Ë sostituito dal seguente: «6. I provvedimenti di sospensione e revoca della patente di guida emanati dagli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri a norma dell’articolo 129, comma 2, e dell’articolo 130, comma 1, nei casi in cui sia accertato il difetto con carattere temporaneo o permanente dei requisiti fisici e psichici prescritti, sono atti definitivi.». 3. All’articolo 125 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 1 Ë inserito il seguente: «1-bis. Le patenti di guida delle categorie A, A limitata alla guida di motocicli di cilindrata non superiore a 125 cc e di potenza Venerdì, 19 Dicembre 2003
email
stampa
Area Riservata
SERVIZI PER I SOCI
|