Come avviene il rilascio di patenti-CQC rinnovate e come si convertono quelle estere
da uominietrasporti.it
Il ministero dei Trasporti ha prestato attenzione a una serie di questioni aperte relative alla CQC e le ha affrontate tutte insieme in una circolare del 13 luglio 2016, n. 15909.
La prima questione è soltanto procedurale. Siccome il 9 settembre 2016 vanno a scadenza molte CQC merci rilasciate per documentazione e visto che senza questi documenti agli autisti non possono lavorare, la direzione generale del ministero ha invitato tutti gli Uffici provinciali della motorizzazione «a privilegiare le procedure per il rilascio delle patenti CQC rinnovate» a coloro che hanno seguito i corsi di rinnovo.
In ogni caso non temete. Una nota ministeriale datata 3 settembre 2014 prevede che, laddove il rilascio della CQC avvenisse con ritardo, il suo titolare, se ha presentato istanza di rinnovo di validità prima della scadenza, può esercitare l’attività professionale, sul territorio nazionale, portandosi dietro la ricevuta della presentazione dell’istanza vidimata dall’Ufficio Motorizzazione civile. In ogni caso, il rilascio della rinnovata CQC deve avvenire per legge entro tre mesi.
Altro aspetto chiarito riguarda più che altro chi organizza i corsi. In particolare, la circolare prevede che non è più necessaria la presenza del responsabile del corso durante le verifiche. E quindi eventuali infrazioni vanno contestate a chi è presente (quindi anche il docente) a cui si rilascia copia del verbale. In alternativa l’Ufficio che ha proceduto all’ispezione può trasmettere copia del verbale all’Ente erogatore del corso.
Infine, il ministero si preoccupa della conversione di CQC estere o, per meglio dire, conseguite in uno Stato membro dell’Unione Europea o in Svizzera. Siccome sono in molti ad avanzare tale richiesta, la direzione generale della Motorizzazione chiarisce che tali domande saranno accolte, ricorrendo al rilascio di una patente-CQC, vale a dire di un documento che unisce patente di guida e carta di qualificazione, a patto che:
- L’autista che fa richiesta ha residenza normale in Italia, è titolare di patente di guida italiana e CQC estera in corso di validità. In questo caso se la patente di guida è scaduta, il titolare deve rinnovarla e poi presentare istanza di rilascio di patente-CQC”;
- L’autista che fa richiesta ha stabilito residenza normale in Italia, è titolare di patente estera comunitaria e di CQC estera in corso di validità. In questo caso il titolare deve prima richiedere la conversione della patente e poi presentare istanza di rilascio della patente-CQC.
Infine, se il titolare di patente italiana aveva conseguito la CQC estera, il rilascio della patente-CQC è subordinato all’acquisizione di un attestato, da parte dello Stato estero che aveva rilasciato la CQC, con cui si certifica che, al momento del rilascio, il titolare stesso aveva acquisito residenza normale in quello Stato.
Informazioni utili per gli autotrasportatori. (ASAPS)