Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni - Fermo tecnico - Liquidazione - Criteri.
(Cass. Civ., sez. III, 26 giugno 2015, n. 13215) [Riv-1509P694] (Art. 193 cs.)
Il c.d. danno da “fermo tecnico”, patito dal proprietario di un autoveicolo a causa della impossibilità di utilizzarlo durante il tempo necessario alla sua riparazione, può essere liquidato anche in assenza d’una prova specifica, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall’uso effettivo a cui esso era destinato. L’autoveicolo, infatti, anche durante la sosta forzata è una fonte di spesa per il proprietario (tenuto a sostenere gli oneri per la tassa di circolazione e il premio di assicurazione), ed è altresì soggetto a un naturale deprezzamento di valore.
Lunedì, 06 Giugno 2016
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