Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni - Risarcimento diretto - Danni a cose - Disciplina dell’art. 9, comma 2, D.P.R. n. 254/2006 - Spese di assistenza legale - Esclusione - Limiti.
Il risarcimento diretto dei danni a cose in conseguenza di sinistro stradale, di cui all’art. 9, comma 2, D.P.R. 18 luglio 2006, n. 254, non include l’erogazione delle spese per assistenza legale solo nell’ipotesi in cui esse non siano effettivamente necessarie, dovendosi altrimenti reputare la norma, di natura regolamentare, contraria all’art. 24 Cost.