Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni - Scontro tra veicoli - Azione risarcitoria del danneggiato nei confronti di uno solo dei conducenti - Richiesta dell’intero risarcimento - Conseguenze - Remissione del debito - Configurabilità - Esclusione - Rinunzia alla solidarietà - Configurabilità - Esclusione.
In tema di risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione stradale, l’azione giudiziaria per il conseguimento dell’intero risarcimento, proposta dal danneggiato nei confronti del conducente di uno solo dei veicoli coinvolti in uno scontro, non implica di per sé una remissione tacita del debito nei confronti del corresponsabile del danno, né una rinuncia alla solidarietà, presupponendo la prima un comportamento inequivoco che riveli la volontà del creditore di non avvalersi del credito, e la seconda che il creditore agisca nei confronti di uno dei condebitori solidali solo per la parte del debito gravante su quest’ultimo.