Sabato 19 Aprile 2025
area riservata
ASAPS.it su

Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni - Surrogazione dell’assicuratore ex art. 28, secondo comma, L. n. 990/1969 (applicabile “ratione temporis”) - Rapporti con l’azione di ripetizione esperibile nei confronti del danneggiato, ex art. 28, quarto comma, L. n. 990/1969 - Autonomia - Conseguenze.

(Cass. Civ., sez. III, 8 maggio 2015, n. 9319)

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l’azione di surrogazione proposta dall’ente gestore dell’assicurazione sociale ai sensi dell’art. 28, secondo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (applicabile “ratione temporis”), è autonoma rispetto a quella di ripetizione, esperibile ai sensi del quarto comma della medesima norma nei confronti del danneggiato, per il pregiudizio da questi arrecato al credito azionato in via surrogatoria, sicché la possibilità di esercizio di quest’ultima non giustifica il rigetto dell’azione di surrogazione, ove l’assicuratore del responsabile
del sinistro abbia già accantonato le somme occorrenti ai fini del rimborso delle spese sostenute dall’assicuratore sociale per prestazioni erogate all’assistito.
 

Mercoledì, 20 Luglio 2016
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK
torna indietro
Visualizza Privacy e Cookie Policy completa

Le tue preferenze relative al consenso

Il seguente pannello ti consente di esprimere le tue preferenze di consenso alle tecnologie di tracciamento che adottiamo per offrire le funzionalità e svolgere le attività sotto descritte. Per ottenere ulteriori informazioni in merito all'utilità e al funzionamento di tali strumenti di tracciamento, fai riferimento alla privacy e cookies policy. Puoi rivedere e modificare le tue scelte in qualsiasi momento.


Rifiuta tutto
Accetta tutto