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GARE IN VELOCITA’: FANNO PROVA GLI ELEMENTI INDIZIARI INSERITI NEL VERBALE

Nell'accertamento dell'esistenza di una gara (del tentativo, cioè, di più conducenti di veicoli di superarsi reciprocamente in velocità, in spregio all'altrui incolumità), la volontà di gareggiare può essere desunta da elementi indiziari, da interpretarsi ai sensi dell’art. 192, comma 2, cod. proc. Pen., tra questi richiamando l'eccesso di velocità, i reiterati tentativi di superarsi reciprocamente, l'accertamento di rapporti tra gli interessati.
Lo ha stabilito la IV Sezione Penale della Cassazione nella sentenza 8 luglio 2016, n. 28588. Tali elementi – hanno affermato i Giudici - devono emergere dai verbali di contravvenzione redatti nell'immediatezza dal personale operante, nei quali deve essere descritta una condotta di guida riconducibile all'ipotesi accusatoria. Nel caso in questione il contenuto dei verbali era stato confermato da un teste, il quale aveva anche dichiarato che i due veicoli procedevano insieme ad una velocità non adeguata alle condizioni della strada (presenza di rotatorie) e di tempo e luogo (cento abitato e ora notturna), effettuando un doppio giro della rotatoria con stridio di gomme, attuando manovre di avvicinamento senza rispettare la distanza di sicurezza. (ut ASAPS)
 


Ci pare giusto. Quindi amici in divisa, verbali ben circostanziati che facciano emergere bene le modalità della gara. (ASAPS)

Martedì, 02 Agosto 2016
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