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Corte di Cassazione 04/08/2016

Guida senza patente? Scatta la sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 euro
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(Cass. Pen., sez. IV, 30 maggio 2016, n. 22696)

Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, in tema di depenalizzazioni, la guida senza patente viene fatta rientrare tra gli illeciti di carattere  amministrativo, anche se il fatto è stato commesso prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Il nuovo comma XV dell’art. 116 C.d.S., dispone infatti che “Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euro”. Ad identica sanzione soggiacciono i conducenti colti alla guida di veicoli in assenza di titolo abilitativo, in quanto revocato, ovvero non rinnovato, per mancanza dei requisiti fisici e psichici...

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Di Laura Biarella
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Anche se il fatto è stato commesso prima dell’entrata in vigore della legge. Ai sensi delle nuove disposizioni, in questi casi sarà il Prefetto ad irrogare al conducente protagonista della vicenda, una sanzione amministrativa pecuniaria,  tra 5.000 euro e 30.000 euro. (ASAPS)

Giovedì, 04 Agosto 2016
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