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Articoli 16/08/2016

Car pooling un servizio alternativo
di Girolamo Simonato*

Una cortesia che il proprietario del veicolo condivide con più persone, al fine di raggiungere la medesima destinazione, formando un unico equipaggio, viaggiando assieme, rispettando l’ambiente e risparmiando economicamente.

Il Car pooling, anche conosciuto come auto di gruppo, trova la sua applicazione nell’accordo di due o più persone, le quali condividono il mezzo (automobile) da utilizzare per recarsi all’attività lavorativa, allo studio e pure alla scuola.
Spesso le stesse persone condividono di utilizzare l’automobile, eventualmente operando una rotazione per i percorsi condivisi.
Questo servizio spesso è proposto da Enti, ditte e istituti della pubblica istruzione a vario grado. Infatti, in molti siti istituzioni vi è questa possibilità.
Sotto l’aspetto dei benefici, vi è sicuramente un risparmio di carburante e una minor usura del veicolo. Di conseguenza vi è pure una ottimizzazione dei parcheggi, sia pubblici che privati.
Pertanto, il car pooling si può configurare come un organizzazione di passaggi per approfittare di condividere un viaggio con altre persone che condividono lo stesso percorso o parte di esso e suddividere le spese del veicolo e autostradali tra di loro.
Anche attraverso i social network e siti, vengono pubblicizzate offerte e varie possibilità mettendo a disposizione degli utenti un preventivatore per capire più o meno con puntualità quanto costerà il viaggio e con quali persone si farà e in quali giorni esse siano disponibili.
Car pooling e polizza assicurativa
Come già illustrato, il car pooling è la condivisione della propria auto con una o più persone che contribuiscono alle spese del viaggio, saltuario o ricorrente.
Per mettere a disposizione il proprio veicolo al fine di trasportare altre persone è fondamentale avere una polizza di responsabilità civile.
Nel caso di trasporto di terze persone la copertura assicurativa è la prima forma di tutela per i passeggeri.
A questo proposito, è opportuna una riflessione e un lettura del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE, al Titolo X - Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti
Capo I Obbligo di assicurazione
Art. 122 (Veicoli a motore)
1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile e dall'articolo 91, comma 2, del codice della strada, che così afferma. “Ai fini del risarcimento dei danni prodotti a persone o cose dalla circolazione dei veicoli, il locatario è responsabile in solido con il conducente ai sensi dell'art. 2054, comma terzo, del codice civile”. Il regolamento, adottato dal Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'IVASS, individua la tipologia di veicoli esclusi dall'obbligo di assicurazione e le aree equiparate a quelle di uso pubblico.
2. L'assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.
3. L'assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, fermo quanto disposto dall'articolo 283, comma 1, lettera d), a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza. In deroga all'articolo 1896, primo comma, secondo periodo, del codice civile l'assicurato ha diritto al rimborso del rateo di premio, relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell'imposta pagata e del contributo previsto dall'articolo 334.
4. L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati nel territorio degli altri Stati membri, secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali di ciascuno di tali Stati, concernenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ferme le maggiori garanzie eventualmente previste dal contratto o dalla legislazione dello Stato in cui stazionano abitualmente.
Oltre al Codice delle Assicurazioni Private, l’art. 193 del Codice della Strada, prevede l’obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile.
Infatti, al comma 1 afferma :” I veicoli a motore senza guida di rotaie, compreso i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi.”

Il Car pooling è un sistema che si sta diffondendo in tutte le fasce di età e sociali, come già detto non è altro che mettere in condivisione la propria a fonte di risparmio per chi invece rinuncia al suo possesso ma la prende in affitto.

 

*Comandante P.L.
Unione dei Comuni Padova Nordovest
Piazzola sul Brenta


Condividere la mobilità, condividerei costi, condividere il rispetto per l’ambiente. (ASAPS)

 

Martedì, 16 Agosto 2016
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Tag: Articoli.
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