OMICIDIO STRADALE: IN CASO DI VEICOLO DIFETTOSO, È RESPONSABILE IL LEGALE RAPPRESENTANTE E NON L’AUTISTA.
La novella legislazione sull’omicidio stradale e lesioni gravi e gravissime personali, introdotta nel nostro paese dal dispositivo (Legge 41/2016), prevede un aggravato in capo alle violazioni delle norme sulla disciplina della circolazione stradale.
In particolare, la norma afferma che residua la colpa generica in capo al proprietario del veicolo che non effettua la necessaria manutenzione, non essendo sufficiente la sottoposizione del mezzo alle prescritte revisioni legali.
La medesima prevede in capo al proprietario, sul quale grava l’obbligo di manutenzione del veicolo è un ente (persona giuridica), l’obbligo è in capo al destinatario nella persona del legale rappresentante, il quale, come persona fisica, è il soggetto collettivo che agisce nel campo delle relazioni intersoggettive, così che la sua responsabilità penale, in assenza di valida delega, è indipendente dallo svolgimento o meno di mansioni tecniche, attesa la sua qualità di preposto alla gestione societaria.
Di recente, la Corte di Cassazione, Sez. III Penale, con sentenza del 14 luglio 2016, n. 29982, a seguito del giudizio di Appello, il quale in riforma della sentenza di primo grado la riconosceva colpevole dei reati di omicidio colposo, ascritto alla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, articolo 589 c.p., comma 2 e di disastro colposo (articoli 434 e 449 c.p.), condannandola alla pena di giustizia, proponeva ricorso per Cassazione.
I Giudici della Cassazione, nel punto primo della sentenza hanno così riportato: “Con la sua unica doglianza, l’imputata deduce illogicità della motivazione, per non aver tenuto conto del fatto che proprio la (OMISSIS), amministratrice unica della ditta proprietaria del semirimorchio, aveva richiesto di sottoporre a revisione l’automezzo, né ella sarebbe stata in grado di conoscere le condizioni del veicolo, non essendole pervenuta alcuna segnalazione da parte degli autisti.”
Da ciò si comprende che l’amministratrice unica della ditta proprietaria del semirimorchio, veniva ritenuta colpevole dei reati a lei ascritti, per il fatto di non aver predisposto tutte le verifiche tecniche necessarie al buon funzionamento del veicolo, il quale, è stato rilevato nelle indagini post incidente stradale che la causa del malfunzionamento dell’impianto frenante aveva cagionato il sinistro stradale.
Inoltre, nella stessa sentenza si legge: “La Corte territoriale ha correttamente escluso qualunque incidenza fattuale della richiesta della (OMISSIS), atteso che già la sentenza di questa Corte aveva in proposito affermato a carico dell’imputata l’inadempimento dell’obbligo di manutenzione, escludendo che esso possa dirsi soddisfatto dalla mera effettuazione delle revisioni legali. In effetti, trattandosi di obbligo il cui adempimento è inteso anche a salvaguardare l’incolumità” delle persone, è corretto ritenere che esso implichi ed imponga un costante controllo del funzionamento di ogni parte essenziale al regolare impiego del veicolo. E’ soltanto l’assiduità dei controlli che consente, infatti, di accertare sia l’eventuale esistenza di difetti, sia, se esistenti, l’entità dei medesimi e di determinare, quindi, le corrispondenti regole di prudenza.
Del tutto irrilevante deve, pertanto, ritenersi l’affermazione, peraltro indimostrata, secondo cui il sistema frenante era già usurato al momento della revisione, vale a dire cinque mesi prima. Va osservato, infine, che se il proprietario sul quale grava l’obbligo di manutenzione e” un ente, destinatario delle norme è il legale rappresentante, quale persona fisica attraverso la quale il soggetto collettivo agisce nel campo delle relazioni intersoggettive, cosi” che la sua responsabilità penale, in assenza di valida delega, è indipendente dallo svolgimento o meno di mansioni tecniche, attesa la sua qualità di preposto alla gestione societaria (cfr. Cass. 3, 4 luglio 2006, Bonora, Rv. 234949).”
A giudizio degli Ermellini, hanno ribadito che già la Corte territoriale aveva escluso l’incidenza della richiesta di revisione del mezzo, così affermando: “atteso che già la sentenza di questa Corte aveva in proposito affermato a carico dell’imputata l’inadempimento dell’obbligo di manutenzione, escludendo che esso possa dirsi soddisfatto dalla mera effettuazione delle revisioni legali”.
Questo obbligo deve essere inteso alla salvaguardia dell’incolumità delle persone, ed è pertanto corretto ritenere che esso non si esaurisca nei controlli necessari, ma va inteso come, anche ribadito da questa sentenza, deve essere una prerogativa finalizzata al controllo del funzionamento di ogni parte essenziale del veicolo, nel caso di specie semirimorchio, anzi, la Corte così si esprime :” l’assiduità dei controlli che consente, infatti, di accertare sia l’eventuale esistenza di difetti, sia, se esistenti, l’entità dei medesimi e di determinare, quindi, le corrispondenti regole di prudenza”.
Nell’ipotesi in cui il proprietario del veicolo sia un ente, destinatario delle norme, come si legge nella sentenza, è in capo al legale rappresentante la responsabilità penale, infatti, così è stato scritto nella sentenza :” Va osservato, infine, che se il proprietario sul quale grava l’obbligo di manutenzione e” un ente, destinatario delle norme è il legale rappresentante, quale persona fisica attraverso la quale il soggetto collettivo agisce nel campo delle relazioni intersoggettive, cosi” che la sua responsabilità penale, in assenza di valida delega, è indipendente dallo svolgimento o meno di mansioni tecniche, attesa la sua qualità di preposto alla gestione societaria”.
Il ricorso così motivato veniva pertanto dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali.
*Comandante P.L. Unione dei Comuni
Padova Nordovest – Piazzola sul Brenta