L’ART.
135 DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA
Prima
di andare oltre, vediamo che cosa prescrive l’art. 135, comma
2, del nuovo codice della strada, sebbene dapprima accennato:
2. Qualora la patente o il permesso internazionale rilasciati dallo
Stato estero non siano conformi ai modelli stabiliti in convenzioni
internazionali cui l’Italia abbia aderito, essi devono essere accompagnati
da una traduzione ufficiale in lingua italiana o da un documento
equipollente. Resta salvo quanto stabilito in particolari convenzioni
internazionali.
Nel nostro precedente scritto, abbiamo già avuto modo di
precisare che per traduzione ufficiale dovevamo intendere solo quella
rilasciata da un soggetto riconosciuto dall’ordinamento interno
(1); per documento equipollente, invece, si doveva
fare necessario riferimento alla dichiarazione rilasciata da una
dei predetti soggetti, conforme al modello indicato nella circolare.
Peraltro, le vicissitudini amministrative susseguitesi nel tempo
e le modificazioni apportate al codice della strada del ’59,
ci hanno portato a concludere che ad oggi, il regime delle traduzioni
e delle equipollenze documentali, resta lo stesso indicato nella
Circolare n. 63/62 e, quindi, compito dell’organo accertatore,
è quello di:
1) verificare se il traduttore ufficiale è da ritenere autorizzato
a rilasciare la traduzione;
2) se il contenuto della traduzione raggiunge lo scopo di fornire
informazioni utili ad appurare l’idoneità alla guida
di determinate categorie di veicoli, da parte del conducente, ostensore
della traduzione stessa;
3) che il conducente esibisca unitamente alla predetta traduzione,
il documento originale che si ritiene essere stato tradotto. Se
questa triplice condizione è disattesa, è chiaro che
l’ordinamento deve reagire, con adeguate misure, tutte rapportabili
alla tipologia di illecito posto in essere.
La più tenue delle misure, è prevista proprio dall’art.
135, comma 4 del nuovo codice della strada e consiste, con effetto
liberatorio, nel mero pagamento di una somma di denaro (da 143,00
a 573,00 euro): è chiaro - ma solo al solo ed unico scopo
di vedere garantita l’obbligazione - che in caso di mancato
pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, restano
applicabili le misure previste dall’art. 207 dello stesso codice.
In buona sostanza, la predetta sanzione ha natura preventiva, con
il solo ed unico scopo di garantire una più facile lettura
dei documenti di guida stranieri, mediante allegazione di idonea
traduzione degli stessi e, laddove quest’ultima manca o risulta
inidonea allo scopo, la predetta sanzione, ha anche natura retributiva,
in ragione del danno prodotto alla P.A., in quanto impegnata a compiere
ulteriori e necessari accertamenti sul documento di guida non tradotto.
Ne consegue, che l’applicazione della sanzione amministrativa
pecuniaria da ultimo citata, scaturisce allorquando:
1) non è stata presentata la traduzione ufficiale della patente
di guida straniera, da ritenere comunque in corso di validità,
in quanto riconosciuta tale dall’organo di polizia stradale
(2); 2) sebbene presentata, la traduzione in lingua
italiana della patente di guida originale, non consente di accertare
a quale categoria di veicoli abilita la patente di guida straniera.
In ultima analisi, il possesso della traduzione ufficiale in lingua
italiana della patente di guida non dimostra l’autenticità
del documento originale, se non quanto è contenuto, in forma
intelligibile al traduttore, sul documento medesimo; ancora, la
traduzione in lingua italiana della patente straniera non necessariamente
consente di appurare quale categoria di veicoli è abilitato
a guidare il titolare della patente di guida medesima.
LA
GUIDA SENZA PATENTE
Da
questa premessa, discende una conseguenza più che ovvia:
l’eventuale possesso di una patente di guida non conforme alle
convenzioni cui l’Italia abbia aderito, in regime di reciprocità,
presuppone la verifica dell’autenticità della patente
straniera non conforme e quindi, l’obbligo di ostensione della
traduzione ufficiale in lingua italiana del documento che abilita
alla guida di determinata categoria di veicoli.
L’ulteriore conseguenza, è che l’impossibilità
di verificare l’autenticità del documento presentato
dal conducente del veicolo oggetto di accertamento, determina anche
l’impossibilità di dimostrare l’abilitazione alla
guida da parte di quest’ultimo.
Prima di andare oltre, va qui ricordato, che i principi generali
dell’attività amministrativa - tra cui rientra senz’altro
quello inerente il controllo documentale, soprattutto se finalizzato
alla verifica dell’abilitazione al corretto esercizio di un
diritto (che solo ragioni di sicurezza della circolazione degradano
a mero interesse legittimo), quale quello costituzionalmente garantito
della libera circolazione - impongono agli organi della P.A. di
non aggravare il procedimento, se non per straordinarie e motivate
esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria (art. 1, u.c.,
L. 241/90).
È di tutta evidenza, quindi, che anche gli organi della polizia
stradale debbono porre in essere tutte quelle modalità di
verifica e di controllo (esperienza personale e di terzi, accesso
a banche dati, controllo e confronto con altri documenti originali,
ecc.) del documento, senza con ciò aggravare eccessivamente
il procedimento amministrativo (di natura sanzionatoria) eventualmente
connesso.
A margine di tutta una serie di accertamenti, dunque:
A) il documento è da ritenere originale ed in corso di validità;
B) il documento è da ritenere originale ma non in corso di
validità;
C) il documento non è da ritenere valido, dunque, è
un non documento.
Varie possono essere le considerazioni da fare, in ordine alle varie
fattispecie che si vengono a configurare in ognuna delle ipotesi
suddette: ciò che più conta, adesso, è l’ipotesi
di “guida senza patente”, nella condizione:
- formale, della mancata presentazione del documento; - sostanziale,
del mancato conseguimento del certificato di abilitazione alla guida.
Rileggiamo, allora, che cosa prescrive l’ultimo comma del più
volte citato art. 135 c.d.s.:
6. I conducenti muniti di patenti di guida o di permesso internazionale,
rilasciati da uno Stato estero, sono tenuti alla osservanza di tutte
le prescrizioni e le norme di comportamento stabilite nel presente
codice; ai medesimi si applicano le sanzioni previste per i titolari
di patente italiana.
Tra le prescrizioni e le norme di comportamento stabilite nel suddetto
codice, rientra senz’altro quella inerente l’obbligo di
cui all’art. 180, comma 1, lett. b) c.d.s. ovvero della presentazione
della patente di guida. Tale fattispecie, peraltro, non può
essere ricondotta alla presentazione di un “non documento”,
giacché in quest’ipotesi, il detentore dello stesso,
con coscienza e volontà, presenta il “non documento”
in luogo dell’originale.
Piuttosto, la prima delle due ipotesi, è da ricondurre esclusivamente
alla circostanza in cui il cittadino straniero che viene trovato
alla guida di un veicolo per il quale è prevista l’abilitazione
alla guida, rifiuta di mostrare quest’ultima agli organi di
polizia stradale: perché non intende mostrarla o, più
semplicemente, perché l’ha dimenticata.
Come per il cittadino italiano, anche per il cittadino straniero
saranno adottate le misure previste dall’art. 180 citato, in
combinato disposto con quanto previsto all’art. 207 dello stesso
codice.
In ipotesi, ma solo per straordinarie e motivate esigenze, sarà
possibile procedere anche con l’applicazione della sanzione
amministrativa pecuniaria ed accessoria prevista dall’art.
116, commi 13 e 15 del nuovo codice della strada.
Senz’altro, sarà possibile procedervi, allorquando il
documento che non si ritiene genuino sarà presentato alla
polizia stradale in luogo dell’originale; in tal caso, però,
detto documento potrà essere posto sotto sequestro (art.
13 L. 689/81), in quanto ritenuto la cosa con la quale è
stata commessa la violazione. Non da meno, sul documento medesimo
potranno essere effettuati ulteriori controlli al fine di verificarne
l’eventuale autenticità e quindi disporre l’annullamento
dei provvedimenti amministrativi adottati (artt. 21-octies e 21-nonies
L. 241/90) se ritenuto autentico. Ancora, potranno essere effettuati
accertamenti finalizzati alla verifica di un’eventuale alterazione
di un documento originale (sconosciuto alla polizia stradale, all’atto
di accertamento) o sua contraffazione e quindi, connettere al primigenio
procedimento amministrativo, un procedimento penale, nei termini
previsti dall’art. 24 della L. 689/8
CONCLUSIONI
Non
so quanto potranno risultare condivisibili queste prime conclusioni.
Certamente, l’accertamento di polizia stradale, soprattutto
se connesso ad un’attività meramente esecutiva di una
pubblica funzione - quale quella del rilievo del sinistro stradale
- non dovrebbe condizionare l’attività principale per
la quale si opera - che resta quella di polizia stradale - nella
direzione dell’adempimento di funzioni altre - quale quelle
di polizia della immigrazione o di P.S. - che possono anche distogliere
l’attenzione dell’operatore dai suoi obblighi fondamentali:
- prestare soccorso agli eventuali feriti;
- rilevare lo stato dei luoghi, delle cose e delle persone coinvolte;
- assumere informazioni ed operare accertamenti;
- identificare le parti coinvolte e verificare il possesso dei documenti
necessari alla guida.
È chiaro, che dovendo trattare con dei cittadini stranieri
ed anche in ragione del particolarissimo e delicatissimo periodo
storico che il mondo intero sta attraversando - con un’Italia
che pare essere la portaerei (forse più mediatica, che non
reale) del terrorismo internazionale - diventa difficile, se non
impossibile, scindere questa funzione.
Certamente, chi scrive non condivide la linea di alcuni Colleghi
che abbinano a certe etnie i risultati statistici del falso documentale,
facendo così di “tutta un’erba un fascio”;
non da meno, non ritengo che l’indagine infortunistica, in
primis, e quella di polizia stradale, in generale, debba avvenire
secondo una logica eccessivamente semplicistica, che riduca al minimo
gli atti di accertamento.
Quello che forse è da cambiare, è una mentalità
locale, non più idonea alla storia attuale.
Che ci piaccia o no, stiamo diventando tutti cittadini del mondo.
Che ci piaccia o no, l’informatizzazione ha reso molto più
facile la trasmissione delle informazioni e ciò che non riesce
a passare dalle frontiere degli Stati, passa senz’altro dalla
c.d. rete, senza che alcuno ne tenga conto ed in modo invisibile
a molti: soprattutto alle istituzioni.
Non è ripristinando i confini frontieristici tra Stati che
possiamo debellare il terrorismo o comunque arginare l’illegalità.
Probabilmente, i terroristi hanno ormai stabile residenza in ogni
Stato del mondo e la loro comunicabilità è più
facile di quanto si possa credere, tanto che su internet si diffonde,
serenamente ed in modo anonimo, ogni tipo di messaggio propagandistico.
Le barricate, possono togliere libertà solo ai cittadini
- comunitari e non - che intendono aderire ad un modello sociale
di stampo occidentale; ma questo modello deve apparire anche, nella
sua sostanza, come un modello talmente giusto, da diventare modello
culturale, largamente condiviso.
Un modello occidentale che esalta un regime di polizia, rischia
di creare barricate culturali che difficilmente possono essere abbattute
ed anzi, possono rendere giusta causa ai terroristi.
L’auspicio conclusivo, quindi, è che la polizia stradale
ed ogni altro soggetto che applica il diritto di polizia, non dimentichi
mai che la forza della democrazia è nel rispetto delle regole:
solo rispettando - quindi conoscendo, con rigore morale e scientifico
- le regole del diritto e trattando le persone come tali e non come
potenziali delinquenti, anche la polizia stradale potrebbe partecipare
ad un vasto progetto di arginazione dei fenomeni delinquenziali
in genere e terroristici, in particolare.
*Ufficiale
della Polizia Municipale, tecnico del segnalamento attestato presso
il Politecnico di Milano, iscritto all’albo dei docenti della
Scuola di Polizia Locale dell’Emilia Romagna e referente ASAPS
per Forte dei Marmi.
(1)
- In quella occasione, abbiamo anche citato l’unica fonte _
sebbene assai risalente _ amministrativa trovata ovvero la Circolare
Ministero dei Trasporti – Ispettorato Generale M.C.T.C. –
Servizio Motorizzazione, n. 63/62 del 19 settembre 1962. Questa
individuava quale organo traduttore ufficiale, l’Autorità
diplomatica o consolare italiana nel Paese di origine o da quelle
del Paese stesso in Italia ovvero, un ufficio dell’A.C.I.,
del T.C.I., un Ente Provinciale per il Turismo, l’Ente Nazionale
Italiano per il Turismo, l’Azienda Autonoma, di cura, soggiorno
e turismo.
(2) - Evidenti ragioni pratiche, ci fanno concludere che
è molto più facile contraffare o alterare una carta
intestata di un traduttore ufficiale, che non un documento di guida
originale. Quindi, l’accertamento della genuinità della
patente di guida è certamente propedeutico all’accertamento
della violazione al comma 2 dell’art. 135 c.d.s., nella forma
della mancata presentazione di traduzione ufficiale della patente
di guida ovvero, di traduzione incompleta di quest’ultima.
In buona sostanza, l’organo di polizia stradale, prioritariamente,
è tenuto a verificare l’autenticità della patente
di guida (o per esperienza diretta, o avvalendosi di personale specializzato
della polizia scientifica o avvalendosi anche di supporti specializzati,
quali il portale www.vehicle-documents.it).
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