Giovedì 21 Novembre 2024
area riservata
ASAPS.it su

Ministero dell'Interno
Esibizione del certificato di assicurazione ai sensi dell'art. 180, comma 1, lettera d), del Codice della Strada. Provvedimento IVASS n. 41 del 22 dicembre 2015

(Circ. n. 300/A/5931/16/106/15, 1 settembre 2016)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Ministero dell'Interno
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, 
delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato
Servizio Polizia Stradale

 

 

Prot. n. 300/A/5931/16/106/15

Roma, 1 settembre 2016

 

OGGETTO:

Esibizione del certificato di assicurazione ai sensi dell'art. 180, comma 1, lettera d), del Codice della Strada. Provvedimento IVASS n. 41 del 22 dicembre 2015.

 

 

 

Indirizzi… omissis

 

      L'art. 180, comma 1, lettera d), del Codice della Strada, stabilisce che per poter circolare il conducente di un veicolo a motore deve avere con sé il certificato di assicurazione obbligatoria, da cui risulti il periodo per il quale è stato pagato il premio o la rata di premio e che comprova l'adempimento dell'obbligo di assicurazione RCA (1).
     L'art. 127 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private) rinvia ad un Regolamento dell'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) (2) per le modalità di rilascio e…



> Leggi il testo integrale della circolare

 


IMPORTANTE
Pubblichiamo la circolare del Ministero dell’Interno Direzione Centrale delle specialità che  risponde ad un quesito posto dell’ASAPS nei mesi scorsi sulla esibizione del certificato di assicurazione ai sensi dell’articolo 180 comma 1, lettera d) del Codice della Strada.
In sostanza  viene  recepita l’indicazione dell’IVASS:  può essere esibito agli organi di polizia stradale anche un certificato di assicurazione in formato digitale o una stampa non originale del formato digitale stesso, senza che il conducente possa essere sanzionato per il mancato possesso dell'originale del certificato di assicurazione obbligatoria ai sensi del combinato disposto dell'art. 180, comma I, lettera d) e art. 180, comma 1, C.d.S o senza che, ai sensi dell'art. 180, comma 8 , C.d.S., possa essere richiesta la successiva esibizione di un certificato originale in formato cartaceo. (ASAPS)



Giovedì, 01 Settembre 2016
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK