TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I Definizioni e
classificazioni generali
Art. 1 Definizioni
Art. 2 Classificazione per ramo
CAPO II Vigilanza sull’attività assicurativa e riassicurativa
Art. 3 Finalità della vigilanza
Art. 4 Ministro delle attività produttive
Art. 5 Autorità di vigilanza
Art. 6 Destinatari della vigilanza
Art. 7 Reclami
Art. 8 Disposizioni comunitarie
Art. 9 Regolamenti e altri provvedimenti
Art. 10 Segreto d’ufficio e collaborazione tra autorità
TITOLO II ACCESSO
ALL’ATTIVITA ASSICURATIVA
CAPO I Disposizioni
generali
Art. 11 Attività assicurativa
Art. 12 Operazioni vietate
CAPO II Imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica
Art. 13 Autorizzazione
Art. 14 Requisiti e procedura
Art. 15 Estensione ad altri rami
Art. 16 Attività in regime di stabilimento
Art. 17 Procedura per l’accesso in regime di stabilimento
Art. 18 Attività in regime di prestazione di servizi
Art. 19 Procedura per l’accesso in regime di prestazione di servizi
Art. 20 Assicurazione malattia in sostituzione di un regime legale di
previdenza
sociale
Art. 21 Attività svolta da sedi secondarie situate in altri Stati membri
Art. 22 Attività in uno Stato terzo
CAPO III Imprese aventi la sede legale in un altro Stato membro
Art. 23 Attività in regime di stabilimento
Art. 24 Attività in regime di prestazione di servizi
Art. 25 Rappresentante per la gestione dei sinistri
Art. 26 Elenco delle imprese comunitarie operanti in Italia
Art. 27 Rispetto delle norme di interesse generale
CAPO IV Imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo
Art. 28 Attività in regime di stabilimento
Art. 29 Divieto di operare in regime di prestazione di servizi
TITOLO III ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ ASSICURATIVA
CAPO I Disposizioni
generali
Art. 30 Requisiti organizzativi dell’impresa
Art. 31 Attuario incaricato dall’impresa che esercita i rami vita
Art. 32 Determinazione delle tariffe nei rami vita
Art. 33 Tasso di interesse garantibile nei contratti relativi ai rami vita
Art. 34 Attuario incaricato dall’impresa che esercita i rami
responsabilità civile veicoli e natanti
Art. 35 Determinazione delle tariffe nei rami responsabilità civile
veicoli e natanti
CAPO II Riserve tecniche dei rami vita e danni
Art. 36 Riserve tecniche dei rami vita
Art. 37 Riserve tecniche dei rami danni
CAPO III Attività a copertura delle riserve tecniche
Art. 38 Copertura delle riserve tecniche e localizzazione delle attività
Art. 39 Valutazione delle attività patrimoniali
Art. 40 Regole sulla congruenza
Art. 41 Contratti collegati ad indici o a quote di organismi di
investimento collettivo del risparmio
Art. 20 Assicurazione malattia in sostituzione di un regime legale di
previdenza sociale
Art. 21 Attività svolta da sedi secondarie situate in altri Stati membri
Art. 22 Attività in uno Stato terzo
CAPO III Imprese aventi la sede legale in un altro Stato membro
Art. 23 Attività in regime di stabilimento
Art. 24 Attività in regime di prestazione di servizi
Art. 25 Rappresentante per la gestione dei sinistri
Art. 26 Elenco delle imprese comunitarie operanti in Italia
Art. 27 Rispetto delle norme di interesse generale
CAPO IV Imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo
Art. 28 Attività in regime di stabilimento
Art. 29 Divieto di operare in regime di prestazione di servizi 3
Art. 42 Registro delle attività a copertura delle riserve tecniche
Art. 43 Riserve tecniche relative all’attività esercitata in regime di
stabilimento negli Stati terzi
CAPO IV Margine di solvibilità
Art. 44 Margine di solvibilità
Art. 45 Prestiti subordinati, titoli a durata indeterminata e altri
strumenti finanziari
Art. 46 Quota di garanzia
Art. 47 Cessione dei rischi in riassicurazione
CAPO V Imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo
Art. 48 Requisiti organizzativi della sede secondaria
Art. 49 Riserve tecniche
Art. 50 Calcolo del margine di solvibilità e della quota di garanzia
Art. 51 Agevolazioni per l’impresa operante in più Stati membri
TITOLO IV
DISPOSIZIONI RELATIVE A PARTICOLARI MUTUE ASSICURATRICI
Art. 52 Nozione
Art. 53 Attività esercitabili
Art. 54 Requisiti degli esponenti aziendali
Art. 55 Autorizzazione
Art. 56 Altre norme applicabili
TITOLO V ACCESSO
ALL’ATTIVITÀ DI RIASSICURAZIONE
CAPO I Disposizioni
generali
Art. 57 Attività di riassicurazione
CAPO II Imprese di riassicurazione aventi la sede legale nel territorio
della Repubblica
Art. 58 Autorizzazione
Art. 59 Requisiti e procedura
CAPO III Imprese di riassicurazione aventi la sede legale in un altro
Stato membro o in uno Stato terzo
Art. 60 Attività in regime di stabilimento
Art. 61 Attività in regime di prestazione di servizi
TITOLO VI ESERCIZIO
DELL’ATTIVITÀ DI RIASSICURAZIONE
CAPO I Imprese di
riassicurazione aventi la sede legale nel territorio della Repubblica
Art. 62 Esercizio dell’attività di riassicurazione
Art. 63 Requisiti organizzativi
Art. 64 Riserve tecniche del lavoro indiretto
Art. 65 Attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto
Art. 66 Retrocessione dei rischi
CAPO II Imprese di riassicurazione aventi la sede legale in un altro Stato
membro o in uno Stato terzo
Art. 67 Attività in regime di stabilimento
TITOLO VII ASSETTI PROPRIETARI E GRUPPO ASSICURATIVO
CAPO I Partecipazioni nelle imprese di assicurazione e di riassicurazione
Art. 68 Autorizzazioni
Art. 69 Obblighi di comunicazione
Art. 70 Comunicazione degli accordi di voto
Art. 71 Richiesta di informazioni
Art. 72 Nozione di controllo
Art. 73 Partecipazioni indirette
Art. 74 Sospensione del diritto di voto e degli altri diritti, obbligo di
alienazione
Art. 75 Protocolli di autonomia
CAPO II Requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza
Art. 76 Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli
esponenti aziendali
Art. 77 Requisiti dei partecipanti
Art. 78 Consiglio di gestione, consiglio di sorveglianza e comitato per il
controllo sulla gestione 5
CAPO III Partecipazioni delle imprese di assicurazione e di
riassicurazione
Art. 79 Partecipazioni
Art. 80 Obblighi di comunicazione
Art. 81 Vigilanza prudenziale
CAPO IV Gruppo assicurativo
Art. 82 Gruppo assicurativo
Art. 83 Impresa
CAPOgruppo
Art. 84 Impresa di partecipazione
CAPOgruppo
Art. 85 Albo delle imprese
CAPOgruppo
Art. 86 Poteri di indagine
Art. 87 Disposizioni di carattere generale o particolare
TITOLO VIII BILANCIO
E SCRITTURE CONTABILI
CAPO I Disposizioni
generali sul bilancio
Art. 88 Disposizioni applicabili
Art. 89 Disposizioni particolari
Art. 90 Schemi
CAPO II Bilancio di esercizio
Art. 91 Principi di redazione
Art. 92 Esercizio sociale e termine per l’approvazione
Art. 93 Deposito e pubblicazione
Art. 94 Relazione sulla gestione
CAPO III Bilancio consolidato
Art. 95 Imprese obbligate
Art. 96 Direzione unitaria
Art. 97 Esonero dall’obbligo di redazione
Art. 98 Obbligo di redazione a esclusivi fini di vigilanza
Art. 99 Data di riferimento
Art. 100 Relazione sulla gestione
CAPO IV Libri e registri obbligatori 6
Art. 101 Libri e registri obbligatori
CAPO V Revisione contabile
Art. 102 Revisione contabile del bilancio
Art. 103 Attuario nominato dalla società di revisione
Art. 104 Accertamenti sulla gestione contabile
Art. 105 Revoca dell’incarico all’attuario revisore
TITOLO IX INTERMEDIARI DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE
CAPO I Disposizioni generali
Art. 106 Attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa
Art. 107 Ambito di applicazione
CAPO II Accesso all’attività di intermediazione
Art. 108 Accesso all’attività di intermediazione
Art. 109 Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi
Art. 110 Requisiti per l’iscrizione delle persone fisiche
Art. 111 Requisiti particolari per l’iscrizione dei produttori diretti e
dei collaboratori degli intermediari
Art. 112 Requisiti per l’iscrizione delle società
Art. 113 Cancellazione
Art. 114 Reiscrizione
Art. 115 Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di
riassicurazione
Art. 116 Attività in regime di stabilimento e di prestazione di servizi
CAPO III Regole di comportamento
Art. 117 Separazione patrimoniale
Art. 118 Adempimento delle obbligazioni pecuniarie attraverso intermediari
assicurativi
Art. 119 Doveri e responsabilità verso gli assicurati
Art. 120 Informazione precontrattuale e regole di comportamento
Art. 121 Informazione precontrattuale in caso di vendita a distanza 7
TITOLO X ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A MOTORE E I NATANTI
CAPO I Obbligo di assicurazione
Art. 122 Veicoli a motore
Art. 123 Natanti
Art. 124 Gare e competizioni sportive
Art. 125 Veicoli e natanti immatricolati o registrati in Stati esteri
Art. 126 Ufficio Centrale Italiano
Art. 127 Certificato di assicurazione e contrassegno
Art. 128 Massimali di garanzia
Art. 129 Soggetti esclusi dall’assicurazione
CAPO II Esercizio dell’assicurazione
Art. 130 Imprese autorizzate
Art. 131 Trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto
Art. 132 Obbligo a contrarre
Art. 133 Formule tariffarie
Art. 134 Attestazione sullo stato del rischio
Art. 135 Banca dati sinistri
Art. 136 Funzioni del Ministero delle attività produttive
CAPO III Risarcimento del danno
Art. 137 Danno patrimoniale
Art. 138 Danno biologico per lesioni di non lieve entità
Art. 139 Danno biologico per lesioni di lieve entità
Art. 140 Pluralità di danneggiati e supero del massimale
Art. 141 Risarcimento del terzo trasportato
Art. 142 Diritto di surroga dell’assicuratore sociale
CAPO IV Procedure liquidative
Art. 143 Denuncia di sinistro
Art. 144 Azione diretta del danneggiato
Art. 145 Proponibilità dell’azione di risarcimento
Art. 146 Diritto di accesso agli atti
Art. 147 Stato di bisogno del danneggiato
Art. 148 Procedura di risarcimento
Art. 149 Procedura di risarcimento diretto
Art. 150 Disciplina del sistema di risarcimento diretto 8
CAPO V Risarcimento del danno derivante da sinistri avvenuti all’estero
Art. 151 Procedura
Art. 152 Mandatario per la liquidazione dei sinistri
Art. 153 Danneggiati residenti nel territorio della Repubblica
Art. 154 Centro di informazione italiano
Art. 155 Accesso al Centro di informazione italiano
CAPO VI Disciplina dell’attività peritale
Art. 156 Attività peritale
Art. 157 Ruolo dei periti assicurativi
Art. 158 Requisiti per l’iscrizione
Art. 159 Cancellazione
Art. 160 Reiscrizione
TITOLO XI DISPOSIZIONI RELATIVE A PARTICOLARI OPERAZIONI ASSICURATIVE
CAPO I Coassicurazione comunitaria
Art. 161 Coassicurazione comunitaria
Art. 162 Determinazione dell’oggetto della delega
CAPO II Tutela legale
Art. 163 Requisiti particolari
Art. 164 Modalità per la gestione dei sinistri
TITOLO XII NORME RELATIVE AI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE
CAPO I Disposizioni generali
Art. 165 Raccordo con le disposizioni del codice civile
Art. 166 Criteri di redazione
Art. 167 Nullità dei contratti conclusi con imprese non autorizzate
Art. 168 Effetti del trasferimento di portafoglio, della fusione e della
scissione
Art. 169 Effetti della liquidazione coatta di imprese di assicurazione
CAPO II Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti
Art. 170 Divieto di abbinamento
Art. 171 Trasferimento di proprietà del veicolo o del natante
Art. 172 Diritto di recesso
CAPO III Assicurazione tutela legale e assicurazione assistenza
Art. 173 Assicurazione di tutela legale
Art. 174 Diritti dell’assicurato nell’assicurazione di tutela legale
Art. 175 Assicurazione di assistenza
CAPO IV Assicurazione sulla vita
Art. 176 Revocabilità della proposta
Art. 177 Diritto di recesso
Art. 178 Inversione dell’onere della prova nei giudizi risarcitori
CAPO V Capitalizzazione
Art. 179 Nozione
CAPO VI Legge applicabile
Art. 180 Contratti di assicurazione contro i danni
Art. 181 Contratti di assicurazione sulla vita
TITOLO XIII TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E
PROTEZIONE DELL’ASSICURATO
CAPO I Disposizioni generali
Art. 182 Pubblicità dei prodotti assicurativi
Art. 183 Regole di comportamento
Art. 184 Misure cautelari ed interdittive
CAPO II Obblighi di informazione
Art. 185 Nota informativa 10
Art. 186 Interpello sulla nota informativa
Art. 187 Integrazione della nota informativa
TITOLO XIV VIGILANZA SULLE IMPRESE E SUGLI INTERMEDIARI
CAPO I Disposizioni generali
Art. 188 Poteri di intervento
Art. 189 Poteri di indagine
Art. 190 Obblighi di informativa
Art. 191 Norme regolamentari
CAPO II Vigilanza sulla gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale delle
imprese di assicurazione e di riassicurazione
Art. 192 Imprese di assicurazione italiane
Art. 193 Imprese di assicurazione di altri Stati membri
Art. 194 Imprese di assicurazione di Stati terzi
Art. 195 Imprese di riassicurazione
Art. 196 Modificazioni statutarie
Art. 197 Vigilanza sull’attuazione del programma di attività
CAPO III Vigilanza sulle operazioni straordinarie delle imprese di
assicurazione e di riassicurazione
Art. 198 Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione
italiane
Art. 199 Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione di
altri Stati membri
Art. 200 Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione di
Stati terzi
Art. 201 Fusione e scissione di imprese di assicurazione
Art. 202 Trasferimento del portafoglio, fusione e scissione di imprese di
riassicurazione
CAPO IV Cooperazione con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri
e comunicazioni alla Commissione europea
Art. 203 Autorizzazione relativa all’esercizio dell’attività assicurativa
Art. 204 Autorizzazione relativa all’assunzione del controllo di imprese
di assicurazione
Art. 205 Poteri di indagine in collaborazione con le autorità di altri
Stati membri
Art. 206 Assistenza per l’esercizio della vigilanza supplementare
Art. 207 Scambi di informazioni per l’esercizio della vigilanza
supplementare
Art. 208 Rapporti con la Commissione Europea relativamente ad imprese di
Stati terzi
Art. 209 Comunicazioni alla Commissione Europea sulle assicurazioni
obbligatorie 11
TITOLO XV VIGILANZA SUPPLEMENTARE SULLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE
CAPO I Disposizioni generali
Art. 210 Ambito di applicazione
Art. 211 Area della vigilanza supplementare
CAPO II Procedure di controllo interno e poteri di vigilanza
Art. 212 Procedure di controllo interno
Art. 213 Vigilanza informativa
Art. 214 Vigilanza ispettiva
CAPO III Vigilanza sulle operazioni infragruppo
Art. 215 Operazioni infragruppo rilevanti
Art. 216 Comunicazione delle operazioni rilevanti
CAPO IV Verifica della solvibilità corretta
Art. 217 Solvibilità corretta delle imprese di assicurazione
Art. 218 Verifica della solvibilità dell’impresa controllante
Art. 219 Calcolo della situazione di solvibilità corretta
Art. 220 Accordi per la concessione di esoneri
TITOLO XVI MISURE DI SALVAGUARDIA, RISANAMENTO E LIQUIDAZIONE
CAPO I Misure di salvaguardia
Art. 221 Violazione delle norme sulle riserve tecniche o sulle attività a
copertura
Art. 222 Violazione delle norme sul margine di solvibilità o sulla quota
di garanzia
Art. 223 Misure di intervento a tutela della solvibilità prospettica
dell’impresa di assicurazione
Art. 224 Procedura di apposizione del vincolo sulle attività patrimoniali
Art. 225 Misure di salvaguardia in caso di revoca parziale
dell’autorizzazione
Art. 226 Imprese con sede legale in altri Stati membri e in Stati terzi
Art. 227 Misure in caso di situazione di solvibilità corretta negativa
Art. 228 Misure a seguito della verifica di solvibilità dell’impresa
controllante
CAPO II Misure di risanamento 12
Art. 229 Commissario per il compimento di singoli atti
Art. 230 Commissario per la gestione provvisoria
Art. 231 Amministrazione straordinaria
Art. 232 Efficacia delle misure di risanamento sul territorio comunitario
Art. 233 Organi della procedura di amministrazione straordinaria
Art. 234 Poteri e funzionamento degli organi straordinari
Art. 235 Adempimenti iniziali
Art. 236 Adempimenti finali
Art. 237 Adempimenti in materia di pubblicità
Art. 238 Esclusività delle procedure di risanamento
Art. 239 Imprese di assicurazione di stati terzi e imprese di
riassicurazione estere
CAPO III Decadenza e revoca dell’autorizzazione
Art. 240 Decadenza dall’autorizzazione rilasciata all’impresa di
assicurazione
Art. 241 Liquidazione ordinaria dell’impresa di assicurazione
Art. 242 Revoca dell’autorizzazione rilasciata all’impresa di
assicurazione
Art. 243 Revoca dell’autorizzazione rilasciata ad un’impresa di
assicurazione di uno Stato terzo
Art. 244 Decadenza e revoca dell’autorizzazione rilasciata all’impresa di
riassicurazione
CAPO IV Liquidazione coatta amministrativa
Art. 245 Liquidazione coatta amministrativa
Art. 246 Organi della procedura
Art. 247 Adempimenti in materia di pubblicità
Art. 248 Accertamento giudiziario dello stato di insolvenza
Art. 249 Effetti nei confronti dell’impresa, dei creditori e sui rapporti
giuridici preesistenti
Art. 250 Poteri e funzionamento degli organi liquidatori
Art. 251 Adempimenti iniziali
Art. 252 Accertamento del passivo
Art. 253 Informazione iniziale ai creditori noti di altri Stati membri
Art. 254 Opposizione allo stato passivo ed impugnazione dei crediti
ammessi
Art. 255 Appello
Art. 256 Insinuazioni tardive
Art. 257 Liquidazione dell’attivo
Art. 258 Trattamento dei crediti derivanti da contratti di assicurazione
Art. 259 Trattamento dei crediti derivanti da contratti di riassicurazione
Art. 260 Ripartizione dell’attivo
Art. 261 Adempimenti finali
Art. 262 Concordato
Art. 263 Esecuzione del concordato e chiusura della procedura
Art. 264 Imprese di assicurazione di Stati terzi e imprese di
riassicurazione estere
Art. 265 Liquidazione coatta di imprese non autorizzate 13
CAPO V Responsabilità per illecito amministrativo dipendente da reato
Art. 266 Responsabilità per illecito amministrativo dipendente da reato
CAPO VI Effetti delle misure di risanamento e di liquidazione dell’impresa
di assicurazione adottate da altri Stati membri
Art. 267 Rapporti di lavoro, contratti su beni immobili, navi e
aeromobili, strumenti finanziari
Art. 268 Diritti reali di terzi su beni situati nel territorio della
Repubblica
Art. 269 Diritti del venditore, in caso di riserva di proprietà, sul bene
situato nel territorio della Repubblica
Art. 270 Diritto alla compensazione nei rapporti con l’impresa di
assicurazione
Art. 271 Operazioni effettuate in mercati regolamentati italiani
Art. 272 Condizione di proponibilità delle azioni relative agli atti
pregiudizievoli
Art. 273 Cause pendenti relative allo spoglio di beni dell’impresa di
assicurazione
Art. 274 Riconoscimento e poteri dei commissari e dei liquidatori
CAPO VII Disposizioni sul risanamento e sulla liquidazione nel gruppo
assicurativo
Art. 275 Amministrazione straordinaria della
CAPOgruppo assicurativa
Art. 276 Liquidazione coatta amministrativa della
CAPOgruppo assicurativa
Art. 277 Amministrazione straordinaria delle società del gruppo
assicurativo
Art. 278 Liquidazione coatta amministrativa delle società del gruppo
assicurativo
Art. 279 Procedure proprie delle singole società del gruppo assicurativo
Art. 280 Disposizioni comuni agli organi delle procedure
Art. 281 Disposizioni comuni sulla competenza giurisdizionale
Art. 282 Gruppi e società non iscritte all’albo
TITOLO XVII SISTEMI DI INDENNIZZO
CAPO I Disposizioni generali sul sistema di indennizzo dei danni derivanti
dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti
Art. 283 Sinistri verificatisi nel territorio della Repubblica
Art. 284 Sinistri verificatisi in altro Stato membro
Art. 285 Fondo di garanzia per le vittime della strada
CAPO II Liquidazione dei danni a cura dell’impresa designata
Art. 286 Liquidazione dei danni a cura dell’impresa designata 14
Art. 287 Esercizio dell’azione di risarcimento
Art. 288 Diritti degli assicurati nei confronti del Fondo di garanzia per
le vittime della strada
Art. 289 Effetti della liquidazione coatta sulle sentenze passate in
giudicato e sui giudizi pendenti
Art. 290 Prescrizione dell’azione
Art. 291 Pluralità di danneggiati e supero del massimale
Art. 292 Diritto di regresso e di surroga dell’impresa designata
CAPO III Liquidazione dei danni a cura del commissario dell’impresa in
liquidazione coatta
Art. 293 Liquidazione dei danni a cura del commissario dell’impresa in
liquidazione coatta
Art. 294 Esercizio dell’azione di risarcimento
Art. 295 Diritti degli assicurati nei confronti del Fondo di garanzia per
le vittime della strada
CAPO IV Liquidazione dei danni a cura dell’Organismo di indennizzo
italiano
Art. 296 Organismo di indennizzo italiano
Art. 297 Ambito di intervento dell’Organismo di indennizzo italiano
Art. 298 Sinistri causati da veicoli regolarmente assicurati
Art. 299 Rimborsi tra organismi di indennizzo
Art. 300 Sinistri causati da veicoli non identificati o non assicurati
Art. 301 Rimborsi a carico del Fondo di garanzia per le vittime della
strada
CAPO V Sistema di indennizzo dei danni derivanti dall’esercizio
dell’attività venatoria
Art. 302 Ambito di intervento
Art. 303 Fondo di garanzia per le vittime della caccia
Art. 304 Diritto di regresso e di surroga
TITOLO XVIII SANZIONI E PROCEDIMENTI SANZIONATORI
CAPO I Abusivismo
Art. 305 Attività abusivamente esercitata
Art. 306 Impedimenti all’esercizio delle funzioni di vigilanza
Art. 307 Collaborazione con la Guardia di finanza
Art. 308 Abuso di denominazione assicurativa
CAPO II 15 Imprese di assicurazione e di riassicurazione
Art. 309 Attività oltre i limiti consentiti
Art. 310 Condizioni di esercizio
Art. 311 Assetti proprietari
Art. 312 Vigilanza supplementare
CAPO III Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti
Art. 313 Trasparenza delle condizioni di premio e di contratto
Art. 314 Rifiuto ed elusione dell’obbligo a contrarre e divieto di
abbinamento
Art. 315 Procedure liquidative
Art. 316 Obblighi di comunicazione
Art. 317 Altre violazioni
CAPO IV Trasparenza delle operazioni e protezione dell’assicurato
Art. 318 Pubblicità di prodotti assicurativi
Art. 319 Regole di comportamento
Art. 320 Nota informativa
CAPO V Doveri nei confronti dell’autorità di vigilanza
Art. 321 Doveri degli organi di controllo
Art. 322 Doveri della società di revisione
Art. 323 Doveri dell’attuario revisore e dell’attuario incaricato
CAPO VI Intermediari di assicurazione
Art. 324 Sanzioni amministrative pecuniarie relative agli intermediari
CAPO VII Destinatari delle sanzioni amministrative pecuniarie e
procedimento
Art. 325 Destinatari delle sanzioni amministrative pecuniarie
Art. 326 Procedura di applicazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie
Art. 327 Pluralità di violazioni e misure correttive
Art. 328 Norme sul pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie
CAPO VIII Destinatari delle sanzioni disciplinari e procedimento
Art. 329 Intermediari e periti assicurativi
Art. 330 Destinatari delle sanzioni disciplinari
Art. 331 Procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari 16
TITOLO XIX DISPOSIZIONI TRIBUTARIE, TRANSITORIE E FINALI
CAPO I Disposizioni tributarie
Art. 332 Fondo di integrazione a copertura del margine di solvibilità
delle imprese di assicurazione
Art. 333 Imposte e tasse sulle iscrizioni e le annotazioni di vincolo
sulle attività patrimoniali
Art. 334 Contributo sui premi delle assicurazioni dei veicoli e dei
natanti
CAPO II Contributi di vigilanza
Art. 335 Imprese di assicurazione e di riassicurazione
Art. 336 Intermediari di assicurazione e di riassicurazione
Art. 337 Periti assicurativi
CAPO III Disposizioni transitorie
Art. 338 Imprese di assicurazione e di riassicurazione già autorizzate
Art. 339 Calcolo e copertura delle riserve tecniche dei rami vita
Art. 340 Margine di solvibilità disponibile nei rami vita
Art. 341 Imprese in liquidazione coatta
Art. 342 Partecipazioni già autorizzate
Art. 343 Intermediari già iscritti od operanti
Art. 344 Periti di assicurazione già iscritti
CAPO IV Disposizioni finali
Art. 345 Istituzioni e enti esclusi
Art. 346 Attività di assistenza prestata da enti e società non
assicurative
Art. 347 Regioni a statuto speciale
Art. 348 Esercizio congiunto dei rami vita e danni
Art. 349 Imprese di assicurazione aventi la sede legale nella
Confederazione elvetica
Art. 350 Ricorsi giurisdizionali inerenti il registro degli intermediari
ed il ruolo dei periti assicurativi
Art. 351 Modifiche ad altre norme in materia assicurativa
Art. 352 Coordinamento formale con altre norme di legge
Art. 353 Integrazioni alle disposizioni relative all’imposta sui premi
delle assicurazioni private
CAPO V Abrogazioni
Art. 354 Norme espressamente abrogate
Art. 355 Entrata in vigore
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
VISTI gli articoli
76 e 87 della Costituzione;
VISTO l’articolo 117, secondo comma , della Costituzione, come modificato
dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, con riferimento ai
principi di unità, continuità e completezza dell’ordinamento giuridico;
VISTI gli articoli 14 e 16 della legge 23 agosto 1988 n. 400;
VISTO l’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n.59, come sostituito
dall’articolo 1 della legge 29 luglio 2003, n.229, recante interventi
urgenti in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e
semplificazione - legge di semplificazione per il 2001;
VISTA la legge 29 luglio 2003, n.229, recante interventi urgenti in
materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione
- legge di semplificazione per il 2001, ed in particolare l’articolo 4
recante delega al Governo per il riassetto delle disposizioni in materia
di assicurazioni private;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in
materia di protezione di dati personali;
VISTO il regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, recante regolamento per la
esecuzione del R.D.L. 29 aprile 1923, n. 966, concernente l’esercizio
delle assicurazioni private;
VISTO il testo unico delle leggi sull’esercizio delle assicurazioni
private, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio
1959, n. 449;
VISTA la legge 24 dicembre 1969, n. 990, recante assicurazione
obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore e dei natanti;
VISTO il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, recante modifica della
disciplina dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;
VISTO il decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 1978, n. 738, recante agevolazioni
al trasferimento del portafoglio e del personale delle imprese di
assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa;
VISTA la legge 7 febbraio 1979, n. 48, recante istituzione e funzionamento
dell’albo nazionale degli agenti di assicurazione;
VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente “riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
VISTA la legge 28 novembre 1984, n. 792, recante istituzione e
funzionamento dell’albo dei mediatori di assicurazione;
VISTA la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per
l’esercizio delle assicurazioni private sulla vita;
VISTA la legge 22 dicembre 1986, n. 772, recante disciplina della
coassicurazione comunitaria;
18 VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 242, recante disciplina
dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per danni
causati dalla circolazione nel territorio della Repubblica dei veicoli a
motore e dei natanti immatricolati o registrati in Stati esteri;
VISTA la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche
alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle
partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti
assicurativi;
VISTO il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante attuazione
delle direttive 84/641/CEE, 87/343/CEE e 87/344/CEE in materia di
assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela
giudiziaria, a norma degli articoli 25, 26 e 27 della legge 29 dicembre
1990, n. 428;
VISTO il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n.49, di attuazione della
direttiva 88/357/CEE, concernente coordinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l’assicurazione
diretta diversa dall’assicurazione sulla vita e alla fissazione delle
disposizioni volte ad agevolare l’esercizio effettivo della libera
prestazione di servizi e che modifica la direttiva n. 73/239/CEE;
VISTA la legge 17 febbraio 1992, n. 166, recante istituzione e
funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per
l’accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti
soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, derivanti
dalla circolazione, dal furto e dall’incendio degli stessi;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1993,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 1993, recante
minimi di garanzia per l’assicurazione obbligatoria della responsabilità
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385,
recante regolamento di semplificazione dei procedimenti amministrativi in
materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza
del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato;
VISTO il decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, recante misure urgenti
per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone
colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi
alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994;
VISTO il decreto legislativo17 marzo 1995, n.174, di recepimento della
direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e che
modifica le direttive 72/267/CEE e 90/619/CEE;
VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n.175, di recepimento della
direttiva 92/49/CEE del 18 giugno 1992 del Consiglio che coordina le
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti
l’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita e che
modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE;
VISTO il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di attuazione della
direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle
imprese di assicurazione;
VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante
razionalizzazione delle norme concernenti l’Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, a norma degli
articoli 11, comma 1, lettera b), e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della
direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale
nel settore assicurativo;
19 VISTO il decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137;
VISTA la legge 5 marzo 2001, n. 57, recante disposizioni in materia di
apertura e regolazione dei mercati;
VISTO il decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239, di attuazione della
direttiva 98/78/CE relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di
assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo;
VISTA la legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante misure per favorire
l’iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza;
VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 93, di attuazione della
direttiva 2001/17/CEE in materia di risanamento e liquidazione delle
imprese di assicurazione;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 190, di attuazione della
direttiva 2000/26/CE in materia di assicurazione della responsabilità
civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, che modifica anche la
direttiva 73/239/CEE e la direttiva 88/357/CEE;
VISTO il decreto legislativo 3 novembre 2003, n. 307, di attuazione della
direttiva 2002/12/CE e della direttiva 2002/13/CE concernenti il margine
di solvibilità delle imprese di assicurazione, rispettivamente, sulla vita
e nei rami diversi dall’assicurazione sulla vita;
VISTO il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, di esercizio delle
opzioni previste dall’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in
materia di principi contabili internazionali;
VISTO il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, di attuazione della
direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi,
sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento
appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonché all’istituto della
consultazione preliminare in tema di assicurazioni;
VISTA la direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
9 dicembre 2002, sull’intermediazione assicurativa;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 16 luglio 2004;
ACQUISITO il parere della Conferenza Unificata in data 25 novembre 2004;
UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso nella sezione consultiva
per gli atti normativi nell’Adunanza del 14 febbraio 2005;
ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica;
VISTA la segnalazione dell’Autorità garante della concorrenza e del
mercato in data 1°
giugno 2005;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 2 settembre 2005;
SULLA PROPOSTA del Ministro delle attività produttive e del Ministro per
le politiche comunitarie, di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica, con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro
della giustizia;
EMANA
il seguente decreto
legislativo:
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI GENERALI
Art. 1 (Definizioni)
1. Agli effetti del codice delle assicurazioni private si intendono per:
a) assicurazione contro i danni: le assicurazioni indicate all’articolo 2,
comma 3;
b) assicurazione sulla vita: le assicurazioni e le operazioni indicate
all’articolo 2, comma 1;
c) attività assicurativa: l’assunzione e la gestione dei rischi effettuata
da un’impresa di assicurazione;
d) attività riassicurativa: l’assunzione e la gestione dei rischi ceduti
da un’impresa di assicurazione o la retrocessione dei rischi effettuata da
un’impresa di riassicurazione;
e) attività in regime di libertà di prestazione di servizi o rischio
assunto in regime di libertà di prestazione di servizi: l’attività che
un’impresa esercita da uno stabilimento situato nel territorio di uno
Stato membro assumendo obbligazioni con contraenti aventi il domicilio,
ovvero, se persone giuridiche, la sede in un altro Stato membro o il
rischio che un’impresa assume da uno stabilimento situato nel territorio
di uno Stato membro diverso da quello in cui è ubicato il rischio;
f) attività in regime di stabilimento o rischio assunto in regime di
stabilimento:
l’attività che un’impresa esercita da uno stabilimento situato nel
territorio di uno Stato membro assumendo obbligazioni con contraenti
aventi il domicilio, ovvero, se persone giuridiche, la sede nello stesso
Stato o il rischio che un’impresa assume da uno stabilimento situato nel
territorio dello Stato membro in cui è ubicato il rischio;
g) autorità di vigilanza: l’autorità nazionale incaricata della vigilanza
sulle imprese e sugli intermediari e gli altri operatori del settore
assicurativo;
h) carta verde: certificato internazionale di assicurazione emesso da un
ufficio nazionale secondo la raccomandazione n. 5 adottata il 25 gennaio
1949 dal sottocomitato dei trasporti stradali del comitato dei trasporti
interni della Commissione economica per l’Europa dell’Organizzazione delle
Nazioni Unite;
i) codice della strada: il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni;
21 l) codice in materia di protezione dei dati personali: il decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
m) CONSAP: la Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A.;
n) credito di assicurazione: ogni importo dovuto da un’impresa di
assicurazione ad assicurati, contraenti, beneficiari o altre parti lese
aventi diritto ad agire direttamente contro l’impresa di assicurazione e
derivante da un contratto di assicurazione o da operazioni di cui
all’articolo 2, commi 1 e 3, nell’ambito di attività di assicurazione
diretta, compresi gli importi detenuti in riserva per la copertura a
favore dei medesimi aventi diritto allorquando alcuni elementi del debito
non sono ancora conosciuti. Sono parimenti considerati crediti di
assicurazione i premi detenuti da un’impresa di assicurazione, prima
dell’avvio delle procedure di liquidazione dell’impresa stessa, in seguito
alla mancata stipulazione o alla risoluzione dei medesimi contratti ed
operazioni, in virtù della legge applicabile a tali contratti e
operazioni;
o) fondo di garanzia: un organismo creato da uno Stato membro che ha
almeno il compito di rimborsare, entro i limiti dell’obbligo di
assicurazione, i danni alle cose o alle persone causati da un veicolo non
identificato o per il quale non vi è stato adempimento dell’obbligo di
assicurazione;
p) Fondo di garanzia delle vittime della caccia: il fondo costituito
presso la CONSAP e previsto dall’articolo 303;
q) Fondo di garanzia delle vittime della strada: il fondo costituito
presso la CONSAP e previsto dall’articolo 285;
r) grandi rischi: si intendono per grandi rischi quelli rientranti nei
rami di cui all’articolo 2, comma 3, qui di seguito indicati:
1) 4 (corpi di veicoli ferroviari), 5 (corpi di veicoli aerei), 6 (corpi
di veicoli marittimi, lacustri e fluviali), 7 (merci trasportate), 11 (r.c.
aeromobili) e 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) salvo
quanto previsto al numero 3);
2) 14 (credito) e 15 (cauzione), qualora l’assicurato eserciti
professionalmente un’attività industriale, commerciale o intellettuale e
il rischio riguardi questa attività;
3) 3 (corpi di veicoli terrestri, esclusi quelli ferroviari), 8 (incendio
ed elementi naturali), 9 (altri danni ai beni), 10 (r.c. autoveicoli
terrestri), 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) per quanto
riguarda i natanti soggetti all’assicurazione obbligatoria ai sensi
dell’articolo 123, 13 (r.c. generale) e 16 (perdite pecuniarie), purchè
l’assicurato superi i limiti di almeno due dei tre criteri seguenti: 1) il
totale dell’attivo dello stato patrimoniale risulti superiore ai
seimilionieduecentomila euro; 2) l’importo del volume d’affari risulti
superiore ai dodicimilionieottocentomila euro; 3) il numero dei dipendenti
occupati in media durante l’esercizio risulti superiore alle
duecentocinquanta unità. Qualora l’assicurato sia un’impresa facente parte
di un gruppo tenuto a redigere un bilancio consolidato, le condizioni di
cui sopra si riferiscono al bilancio consolidato del gruppo;
s) impresa: la società di assicurazione o di riassicurazione autorizzata;
t) impresa di assicurazione: la società autorizzata secondo quanto
previsto nelle direttive comunitarie sull’assicurazione diretta;
u) impresa di assicurazione autorizzata in Italia ovvero impresa di
assicurazione italiana: la società avente sede legale in Italia e la sede
secondaria in Italia di 22 impresa di assicurazione avente sede legale in
uno Stato terzo, autorizzata all’esercizio delle assicurazioni o delle
operazioni di cui all’articolo 2;
v) impresa di assicurazione comunitaria: la società avente sede legale e
amministrazione centrale in uno Stato membro dell’Unione europea diverso
dall’Italia o in uno Stato aderente allo Spazio economico europeo,
autorizzata secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie
sull’assicurazione diretta;
z) impresa di assicurazione extracomunitaria: la società di assicurazione
avente sede legale e amministrazione centrale in uno Stato non
appartenente all’Unione europea o non aderente allo Spazio economico
europeo, autorizzata all’esercizio delle assicurazioni o delle operazioni
di cui all’articolo 2;
aa) impresa di partecipazione assicurativa: una società controllante il
cui unico o principale oggetto consiste nell’assunzione di partecipazioni
di controllo, nonché nella gestione e valorizzazione di tali
partecipazioni, se le imprese controllate sono esclusivamente o
principalmente imprese di assicurazione, imprese di assicurazione
extracomunitarie, imprese di riassicurazione, sempre che almeno una di
esse sia un’impresa di assicurazione avente sede legale nel territorio
della Repubblica e che non sia una società di partecipazione finanziaria
mista secondo le rilevanti disposizioni dell’ordinamento comunitario sulla
vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato
finanziario;
bb) impresa di partecipazione assicurativa mista: una società controllante
diversa da un’impresa di assicurazione, da un’impresa di assicurazione
extracomunitaria, da un’impresa di riassicurazione o da un’impresa di
partecipazione assicurativa, sempre che almeno una delle sue imprese
controllate sia un’impresa di assicurazione avente sede legale nel
territorio della Repubblica e che non sia una società di partecipazione
finanziaria mista secondo le rilevanti disposizioni dell’ordinamento
comunitario sulla vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un
conglomerato finanziario;
cc) impresa di riassicurazione: la società autorizzata all’esercizio della
sola riassicurazione, diversa da una impresa di assicurazione o da una
impresa di assicurazione extracomunitaria, la cui attività principale
consiste nell’accettare rischi ceduti da una impresa di assicurazione, da
una impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, o da
altre imprese di riassicurazione;
dd) ISVAP: l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di
interesse collettivo;
ee) legge fallimentare: il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e
successive modificazioni;
ff) localizzazione: la presenza di attività mobiliari ed immobiliari
all’interno del territorio di un determinato Stato. I crediti sono
considerati come localizzati nello Stato nel quale gli stessi sono
esigibili;
gg) margine di solvibilità disponibile: il patrimonio dell’impresa, libero
da qualsiasi impegno prevedibile ed al netto degli elementi immateriali;
hh) margine di solvibilità richiesto: ammontare minimo del patrimonio
netto del quale l’impresa dispone costantemente, secondo quanto previsto
nelle direttive comunitarie sull’assicurazione diretta;
ii) mercato regolamentato: un mercato finanziario autorizzato o
riconosciuto ai sensi della parte III,
TITOLO I, del testo unico dell’intermediazione finanziaria, nonché i
mercati di Stati appartenenti all’OCSE che sono istituiti, organizzati e
23 disciplinati da disposizioni adottate o approvate dalle competenti
autorità nazionali e che soddisfano requisiti analoghi a quelli dei
mercati regolamentati di cui al testo unico dell’intermediazione
finanziaria;
ll) natante: qualsiasi unità che è destinata alla navigazione marittima,
fluviale o lacustre e che è azionata da propulsione meccanica;
mm) Organismo di indennizzo italiano: l’organismo istituito presso la
CONSAP e previsto dall’articolo 296;
nn) partecipazioni: le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari
che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti previsti
dall’articolo 2351, ultimo comma, del codice civile;
oo) partecipazioni rilevanti: le partecipazioni che comportano il
controllo della società e le partecipazioni individuate dall’ISVAP, in
conformità ai principi stabiliti nel regolamento adottato dal Ministro
delle attività produttive, con riguardo alle diverse fattispecie
disciplinate, tenendo conto dei diritti di voto e degli altri diritti che
consentono di influire sulla società;
pp) portafoglio del lavoro diretto italiano: tutti i contratti stipulati
da imprese di assicurazione italiane, ad eccezione di quelli stipulati da
loro sedi secondarie situate in Stati terzi;
qq) portafoglio del lavoro indiretto italiano: i contratti, ovunque
stipulati, da imprese italiane o da stabilimenti in Italia di imprese
aventi la sede legale in altro Stato, se l’impresa cedente è essa stessa
impresa italiana o stabilimento in Italia di imprese aventi la sede legale
in altro Stato. Si considerano facenti parte del portafoglio estero i
contratti, ovunque stipulati, nel caso in cui l’impresa cedente sia
un’impresa avente la sede legale in altro Stato. I contratti stipulati da
imprese italiane attraverso uno stabilimento costituito in altro Stato si
considerano facenti parte del portafoglio estero;
rr) principi contabili internazionali: i principi contabili internazionali
e le relative interpretazioni adottati secondo la procedura di cui
all’articolo 6 del regolamento CE n. 1606/2002, del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 19 luglio 2002;
ss) prodotti assicurativi: tutti i contratti emessi da imprese di
assicurazione nell’esercizio delle attività rientranti nei rami vita o nei
rami danni come definiti all’articolo 2;
tt) ramo di assicurazione: la classificazione secondo un insieme omogeneo
di rischi od operazioni che descrive l’attività che l’impresa può
esercitare al rilascio dell’autorizzazione;
uu) retrocessione: cessione dei rischi assunti in riassicurazione;
vv) sede secondaria o succursale: una sede che costituisce parte,
sprovvista di personalità giuridica, di un’impresa di assicurazione o di
riassicurazione e che effettua direttamente, in tutto o in parte,
l’attività assicurativa o riassicurativa;
zz) stabilimento: la sede legale od una sede secondaria di un’impresa di
assicurazione o di riassicurazione;
aaa) Stato aderente allo Spazio economico europeo: uno Stato aderente
all’accordo di estensione della normativa dell’Unione europea in materia,
fra l’altro, di circolazione delle merci, dei servizi e dei capitali agli
Stati appartenenti all’Associazione europea di libero scambio firmato ad
Oporto il 2 maggio 1992 e ratificato con legge 28 luglio 1993, n. 300;
24 bbb) Stato membro: uno Stato membro dell’Unione europea o uno Stato
aderente allo Spazio economico europeo, come tale equiparato allo Stato
membro dell’Unione europea;
ccc) Stato membro dell’obbligazione: lo Stato di cui alla lettera bbb) nel
quale il contraente ha il domicilio, ovvero, se il contraente è una
persona giuridica, lo Stato di cui alla lettera bbb) sede della stessa cui
si riferisce il contratto;
ddd) Stato membro di prestazione di servizi: lo Stato di cui alla lettera
bbb)
dell’obbligazione o in cui è ubicato il rischio, quando l’obbligazione o
il rischio è assunto da uno stabilimento situato in un altro Stato di cui
alla lettera bbb);
eee) Stato membro di stabilimento: lo Stato di cui alla lettera bbb) in
cui è situato lo stabilimento dal quale l’impresa opera;
fff) Stato membro di ubicazione del rischio:
1) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui si trovano i beni, quando
l’assicurazione riguardi beni immobili, ovvero beni immobili e beni mobili
in essi contenuti, sempre che entrambi siano coperti dallo stesso
contratto di assicurazione;
2) lo Stato di cui alla lettera bbb) di immatricolazione, quando
l’assicurazione riguardi veicoli di ogni tipo soggetti ad
immatricolazione;
3) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui l’assicurato ha sottoscritto
il contratto, quando abbia durata inferiore o pari a quattro mesi e sia
relativo a rischi inerenti ad un viaggio o ad una vacanza;
4) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui l’assicurato ha il domicilio,
ovvero, se l’assicurato è una persona giuridica, lo Stato della sede della
stessa alla quale si riferisce il contratto, in tutti i casi non
esplicitamente previsti dai numeri da 1 a 3;
ggg) Stato membro d’origine: lo Stato membro dell’Unione europea o lo
Stato aderente allo Spazio economico europeo in cui è situata la sede
legale dell’impresa che assume l’obbligazione o il rischio;
hhh) Stato terzo: uno Stato che non è membro dell’Unione europea o non è
aderente allo Spazio economico europeo;
iii) stretti legami: il rapporto fra due o più persone fisiche o
giuridiche nei casi in cui sussiste:
1) un legame di controllo ai sensi dell’articolo 72;
2) una partecipazione, detenuta direttamente o per il tramite di società
controllate, società fiduciarie o per interposta persona, almeno pari al
dieci per cento del capitale o dei diritti di voto, ovvero una
partecipazione che, pur restando al di sotto del limite sopra indicato, dà
comunque la possibilità di esercitare un’influenza notevole ancorché non
dominante;
3) un legame
Mercoledì, 21 Settembre 2005
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