DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2005, n. 286 |
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l’articolo 1, comma 1, lettera b), e l’articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d), e comma 2, lettera b), della legge 1° marzo 2005, n. 32 (1); Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62 (2), ed in particolare l’articolo 1, commi 1 e 3, e l’allegato B; Vista la direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003 (3), sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri; Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, e successive modificazioni; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 settembre 2005; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni V, IX e XIV della Camera dei deputati; Considerato che le competenti Commissioni del Senato non hanno espresso il parere nel termine previsto dall’articolo 1, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (2); Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2005; Sulla proposta dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e per le politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle finanze e delle attività produttive; Emana il seguente decreto legislativo: Capo I Riassetto normativo dell’attività di autotrasporto di merci per conto di terzi Art. 1 1. Il presente Capo ha per oggetto la liberalizzazione regolata dell’esercizio dell’attività di autotrasporto di cose per conto di terzi ed il contestuale raccordo con la disciplina delle condizioni e dei prezzi dei servizi di autotrasporto di merci per conto di terzi, in attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 1° marzo 2005, n. 32 (1), sulla base dei principi e criteri direttivi generali previsti dall’articolo 2, comma 1 e dei principi e criteri direttivi specifici previsti dall’articolo 2, comma 2, lettera b), della medesima legge. Art. 2 1. Ai fini del presente Capo, si intende per: a) attività di autotrasporto, la prestazione di un servizio, eseguita in modo professionale e non strumentale ad altre attività, consistente nel trasferimento di cose di terzi su strada mediante autoveicoli, dietro il pagamento di un corrispettivo; b) vettore, l’impresa di autotrasporto iscritta all’albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l’impresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano che è parte di un contratto di trasporto di merci su strada; c) committente, l’impresa o la persona giuridica pubblica che stipula o nel nome della quale è stipulato il contratto di trasporto con il vettore; d) caricatore, l’impresa o la persona giuridica pubblica che consegna la merce al vettore, curando la sistemazione delle merci sul veicolo adibito all’esecuzione del trasporto; e) proprietario della merce, l’impresa o la persona giuridica pubblica che ha la proprietà delle cose oggetto dell’attività di autotrasporto al momento della consegna al vettore. Art. 3 1. A decorrere dal 28 febbraio 2006, ovvero dalla data di entrata in vigore dei decreti dirigenziali di cui agli articoli 6, 11 e 12, se anteriore, è abrogato il sistema delle tariffe obbligatorie a forcella per l’esercizio dell’attività di autotrasporto, di cui al titolo terzo della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni. 2. Dalla data di cui al comma 1, la determinazione del corrispettivo per l’esecuzione dei servizi di autotrasporto è regolata dall’articolo 4 e sono abrogate le seguenti norme: a) il titolo terzo della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni; b) l’ultimo comma dell’articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298 (4); c) l’articolo 1 della legge 22 agosto 1985, n. 450 (5), e successive modificazioni; d) gli articoli 2, 3 e 4 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162 (6); e) il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978, n. 56; f) il decreto del Ministro dei trasporti in data 18 novembre 1982 (7), e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 342 del 14 dicembre 1982; g) il decreto del Ministro dei trasporti in data 22 dicembre 1982 (8), e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 356 del 29 dicembre 1982; h) il decreto del Ministro dei trasporti in data 1° agosto 1985 (9), e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 23 agosto 1985. 3. Sono comunque abrogate le disposizioni incompatibili con la disciplina del presente decreto legislativo. Art. 4 1. A decorrere dal 28 febbraio 2006, ovvero dalla data di entrata in vigore dei decreti dirigenziali di cui agli articoli 6, 11 e 12, se anteriore, i corrispettivi per i servizi di trasporto di merci su strada sono determinati dalla libera contrattazione delle parti che stipulano il contratto di trasporto. 2. Sono nulle le clausole dei contratti di trasporto che comportano modalità e condizioni di esecuzione delle prestazioni contrarie alle norme sulla sicurezza della circolazione stradale. Art. 5 1. Le organizzazioni associative di vettori e di utenti dei servizi di trasporto possono stipulare accordi di diritto privato, nell’interesse delle imprese rispettivamente associate, al fine di regolare i relativi rapporti contrattuali sulla base della normativa in materia di sicurezza della circolazione e di sicurezza sociale. 2. Elementi essenziali degli accordi di cui al presente articolo sono: a) indicazione della categoria merceologica alla quale sono applicabili; b) previsione della obbligatorietà della forma scritta dei contratti di trasporto stipulati in conformità degli accordi stessi; c) previsione dell’obbligo di subordinare la stipula dei contratti alla condizione del regolare esercizio, da parte del vettore, dell’attività di autotrasporto; d) previsione della responsabilità soggettiva del vettore e, se accertata, del committente, del caricatore e del proprietario della merce, nei termini di cui alla legge 1° marzo 2005, n. 32 (1), articolo 2, comma 2, lettera b), numero 3), nei casi di violazione della normativa in materia di sicurezza della circolazione, con particolare riguardo a quelle relative al carico dei veicoli, ai tempi di guida e di riposo dei conducenti e alla velocità massima consentita; e) previsione della dichiarazione, da parte dell’impresa di autotrasporto, con riferimento all’operato dei suoi conducenti, dell’osservanza dei contratti collettivi ed individuali di lavoro, della normativa in materia previdenziale ed assistenziale, e di quella in materia di autotrasporto di merci per conto di terzi, nonché per la perdita, i danni o l’avaria delle merci trasportate; f) durata predeterminata, comunque non superiore al triennio, con possibilità di proroga tacita, salvo disdetta da comunicarsi entro un congruo periodo di tempo anteriore alla scadenza; g) individuazione di organismi, composti da rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delle associazioni dei vettori e di quelle degli utenti, per la verifica sulla corretta applicazione degli accordi; h) ricorso, in caso di controversie relative agli accordi, ad un tentativo di conciliazione, prima di procedere ad azioni sindacali, affidato ad un soggetto nominato dalle competenti strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 3. Gli accordi volontari di cui al presente articolo possono prevedere l’adozione di un indice di riferimento per la variazione annuale dei costi, con particolare riguardo all’andamento del costo del carburante, al fine di consentire lo scambio di informazioni sensibili fra le parti. 4. Gli accordi entrano in vigore dieci giorni dopo la notifica degli stessi, da effettuarsi a cura delle organizzazioni firmatarie, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 5. Gli accordi collettivi nazionali di settore, stipulati, ai sensi della disciplina tariffaria dettata dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e relative disposizioni attuative, prima della data di entrata in vigore dei decreti dirigenziali di cui agli articoli 6, 11 e 12, mantengono la loro validità fino alla scadenza indicata negli stessi, e comunque non oltre il 31 dicembre 2006. Art. 6 1. Il contratto di trasporto di merci su strada è stipulato, di regola, in forma scritta per favorire la correttezza e la trasparenza dei rapporti fra i contraenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 2. Con decreto dirigenziale della competente struttura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono determinati modelli contrattuali tipo per facilitare l’uso della forma scritta dei contratti di trasporto di merci su strada. 3. Elementi essenziali dei contratti stipulati in forma scritta sono: a) nome e sede del vettore e del committente e, se diverso, del caricatore; b) numero di iscrizione del vettore all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; c) tipologia e quantità della merce oggetto del trasporto, nel rispetto delle indicazioni contenute nella carta di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto stesso; d) corrispettivo del servizio di trasporto e modalità di pagamento; e) luoghi di presa in consegna della merce da parte del vettore e di riconsegna della stessa al destinatario. 4. Elementi eventuali dei contratti stipulati in forma scritta sono: a) termini temporali per la riconsegna della merce; b) istruzioni aggiuntive del committente o dei soggetti di cui alla lettera a) del comma 3. 5. Per i trasporti eseguiti in regime di cabotaggio stradale, il contratto di autotrasporto deve contenere gli elementi di cui al comma 3 ed alla lettera a) del comma 4, nonchÈ gli estremi della licenza comunitaria e di ogni altra eventuale documentazione prevista dalle vigenti disposizioni. 6. In assenza di anche uno degli elementi indicati al comma 3, il contratto di trasporto si considera non stipulato in forma scritta. Art. 7 1. Nell’effettuazione dei servizi di trasporto di merci su strada, il vettore è tenuto al rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela della sicurezza della circolazione stradale e della sicurezza sociale, e risponde della violazione di tali disposizioni. 2. Ferma restando l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 26, commi 1 e 3, della legge 6 giugno 1974, n. 298 (4), e successive modificazioni, nei confronti dei soggetti che esercitano abusivamente l’attività di autotrasporto, le sanzioni di cui all’articolo 26, comma 2, della legge 6 giugno 1974, n. 298 (4), si applicano al committente, al caricatore ed al proprietario della merce che affidano il servizio di trasporto ad un vettore che non sia provvisto del necessario titolo abilitativo, ovvero che operi violando condizioni e limiti nello stesso prescritti, oppure ad un vettore straniero che non sia in possesso di idoneo titolo che lo ammetta ad effettuare nel territorio italiano la prestazione di trasporto eseguita. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle merci trasportate, ai sensi dell’articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (10), e successive modificazioni. Gli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (11), e successive modificazioni, procedono al sequestro della merce trasportata, ai sensi dell’articolo 19 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (10), e successive modificazioni. 3. In presenza di un contratto di trasporto di merci su strada stipulato in forma scritta, laddove il conducente del veicolo con il quale è stato effettuato il trasporto abbia violato le norme sulla sicurezza della circolazione stradale, di cui al comma 6, il vettore, il committente, nonché il caricatore ed il proprietario delle merci oggetto del trasporto che abbiano fornito istruzioni al conducente in merito alla riconsegna delle stesse, sono obbligati in concorso con lo stesso conducente, ai sensi dell’articolo 197 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (12), e successive modificazioni, qualora le modalità di esecuzione della prestazione, previste nella documentazione contrattuale, risultino incompatibili con il rispetto, da parte del conducente, delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale violate, e la loro responsabilità, nei limiti e con le modalità fissati dal presente decreto legislativo, sia accertata dagli organi preposti all’espletamento dei servizi di polizia stradale, di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (11). Sono nulli e privi di effetti gli atti ed i comportamenti diretti a far gravare sul vettore le conseguenze economiche delle sanzioni applicate al committente, al caricatore ed al proprietario della merce in conseguenza della violazione delle norme sulla sicurezza della circolazione. 4. Quando il contratto di trasporto non sia stato stipulato in forma scritta, anche mediante richiamo ad un accordo di diritto privato concluso ai sensi dell’articolo 5, in caso di accertato superamento, da parte del conducente del veicolo con cui è stato effettuato il trasporto, dei limiti di velocità di cui all’articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (13), e successive modificazioni, o di mancata osservanza dei tempi di guida e di riposo di cui all’articolo 174 (14) dello stesso decreto legislativo, a richiesta degli organi di polizia stradale che hanno accertato le violazioni, il committente, o, in mancanza, il vettore, sono tenuti a produrre la documentazione dalla quale risulti la compatibilità delle istruzioni trasmesse al vettore medesimo in merito alla esecuzione della specifica prestazione di trasporto, con il rispetto della disposizione di cui è stata accertata la violazione. Qualora non venga fornita tale documentazione, il vettore ed il committente sono sempre obbligati in concorso con l’autore della violazione. 5. In relazione alle esigenze di tutela della sicurezza sociale, quando il contratto di trasporto non sia stato stipulato in forma scritta, anche mediante richiamo ad un accordo di diritto privato concluso ai sensi dell’articolo 5, il committente è tenuto ad acquisire la fotocopia della carta di circolazione del veicolo adibito al trasporto e la dichiarazione, sottoscritta dal vettore, circa la regolarità dell’iscrizione all’Albo nazionale degli autotrasportatori, nonché dell’esercizio dell’attività di autotrasporto e degli eventuali servizi accessori. Qualora non sia stata acquisita tale documentazione, al committente è sempre applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 26, comma 2, della legge 6 giugno 1974, n. 298 (4), e successive modificazioni. 6. Ai fini dell’accertamento della responsabilità di cui ai commi da 1 a 5, sono rilevanti le violazioni delle seguenti disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, inerenti la sicurezza della circolazione: a) articolo 61 (15) (sagoma limite); b) articolo 62 (16) (massa limite); c) articolo 142 (13) (limiti di velocità); d) articolo 164 (17) (sistemazione del carico sui veicoli); e) articolo 167 (18) (trasporto di cose su veicoli a motore e sui rimorchi), anche nei casi diversi da quello di cui al comma 9 dello stesso articolo; f)articolo 174 (14) (durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e cose). 7. Il caricatore è in ogni caso responsabile laddove venga accertata la violazione delle norme in materia di massa limite ai sensi degli articoli 61 (15) e 62 (16) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e di quelle relative alla corretta sistemazione del carico sui veicoli, ai sensi dei citati articoli 164 (17) e 167 (18) dello stesso decreto legislativo. Art. 8 1. L’accertamento della responsabilità dei soggetti di cui al comma 3, dell’articolo 7 può essere effettuato contestualmente alla contestazione della violazione commessa dall’autore materiale della medesima, da parte delle autorità competenti, mediante esame del contratto di trasporto e di ogni altra documentazione di accompagnamento, prevista dalle vigenti disposizioni. 2. In caso di mancata esibizione del contratto di trasporto da parte del conducente all’atto della contestazione, e qualora dalla restante documentazione disponibile non sia possibile accertare l’eventuale responsabilità dei soggetti di cui al comma 3 dell’articolo 7, l’autorità competente, entro 15 giorni dalla contestazione della violazione, richiede agli stessi la presentazione, entro 30 giorni dalla notifica della richiesta, di copia del contratto e dell’eventuale documentazione di accompagnamento, ovvero, qualora il contratto non sia stato stipulato in forma scritta, della documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 7. 3. Entro i 30 giorni successivi alla ricezione dei documenti richiesti, l’autorità competente, in base all’esame degli stessi, qualora da tale esame emerga la loro responsabilità, applica le sanzioni contemplate da detti commi ai soggetti di cui sopra. 4. Le stesse sanzioni sono irrogate in caso di mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine indicato. Art. 9 1. Nelle controversie aventi ad oggetto contratti di trasporto di merci su strada stipulati non in forma scritta, sono applicati gli usi e le consuetudini raccolti nei bollettini predisposti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 2. Ai fini dell’aggiornamento degli usi e delle consuetudini di cui al comma 1 allo stato esistenti, l’Osservatorio sulle attività di autotrasporto, istituito presso la Consulta generale per l’autotrasporto, raccoglie gli elementi dai quali, tenuto conto delle condizioni di mercato e dei costi medi delle imprese, e constatati i prezzi medi unitari praticati per i servizi di trasporto su base territoriale e settoriale, sono desunti gli usi e consuetudini e li trasmette alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 3. In sede di prima applicazione, l’Osservatorio provvede ad elaborare gli elementi necessari ai fini di cui al comma 2 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. L’ulteriore aggiornamento degli usi e consuetudini è effettuato con cadenza annuale, mediante la procedura di cui al comma 2. Art. 10 1. All’articolo 1696 del codice civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "Il risarcimento dovuto dal vettore non può essere superiore a un euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali ed all’importo di cui all’articolo 23, comma 3, della Convenzione per il trasporto stradale di merci, ratificata con legge 6 dicembre 1960, n. 1621 (19), e successive modificazioni, nei trasporti internazionali. La previsione di cui al comma precedente non è derogabile a favore del vettore se non nei casi e con le modalità previste dalle leggi speciali e dalle convenzioni internazionali applicabili. Il vettore non può avvalersi della limitazione della responsabilità prevista a suo favore dal presente articolo ove sia fornita la prova che la perdita o l’avaria della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l’esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell’esercizio delle loro funzioni.". Art. 11 1. L’adozione di sistemi di certificazione di qualità da parte dei vettori per il trasporto su strada di categorie merceologiche particolarmente sensibili, quali le merci pericolose, le derrate deperibili, i rifiuti industriali ed i prodotti farmaceutici, è effettuata, nel rispetto dell’autonomia imprenditoriale degli stessi vettori ed ai sensi della normativa nazionale e comunitaria in materia di certificazione, allo scopo di offrire agli utenti un servizio di trasporto efficiente e vantaggioso in termini di sicurezza, razionalizzazione dei costi e competitività. 2. In relazione alle esigenze di tutela della sicurezza della circolazione e della sicurezza sociale, le disposizioni di cui all’articolo 7, commi 4 e 5, non si applicano ai trasporti di merci su strada di cui al comma 1, laddove il committente abbia concluso in forma scritta il contratto di trasporto con vettore in possesso di specifica certificazione di qualità rilasciata conformemente a quanto previsto al comma 3. 3. Con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le altre amministrazioni interessate, da adottarsi entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono definiti modalità e tempi per l’adozione di sistemi di certificazione di qualità, nei limiti di quanto previsto al comma 1. Art. 12 1. Ai fini del controllo della regolarità amministrativa della circolazione, il vettore, all’atto della revisione annuale dei veicoli adibiti al trasporto di merci, è tenuto ad esibire un certificato dal quale risulti la permanenza dell’iscrizione all’Albo nazionale degli autotrasportatori. 2. Qualora un veicolo entri nella disponibilità del vettore a seguito di contratto di locazione senza conducente, ai sensi dell’articolo 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (20), e successive modificazioni, il veicolo stesso deve recare a bordo copia del contratto di locazione e del certificato di iscrizione all’Albo nazionale degli autotrasportatori dei soggetti a ciÚ tenuti in base alle vigenti disposizioni, dal quale possano desumersi anche eventuali limitazioni all’esercizio dell’attività di autotrasporto. La mancanza di tali documenti accertata dalle autorità competenti durante la circolazione del veicolo interessato comporta l’irrogazione delle sanzioni di cui all’articolo 180 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (21), e successive modificazioni. 3. Ai fini del presente articolo, è fatto obbligo al committente, al caricatore ed al proprietario della merce, di accertarsi del legittimo esercizio da parte del vettore dell’attività di autotrasporto, in base a quanto disposto dall’articolo 7, comma 2. 4. Al fine di favorire il controllo su strada della regolarità dell’esercizio dell’attività di autotrasporto, con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell’interno, sentita la Consulta generale per l’autotrasporto, da adottarsi entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, è stabilito un modello di lista di controllo, al quale gli organi di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (11), e successive modificazioni, si attengono nell’effettuazione dei controlli sugli autoveicoli adibiti al trasporto delle merci. 5. I conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di cose per conto di terzi sono obbligati a tenere a bordo la documentazione idonea a dimostrare il titolo in base al quale prestano servizio presso il vettore e, se cittadini extracomunitari, l’attestato del conducente di cui al regolamento (CE) n. 484/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 1° marzo 2002 (22). In caso di mancato possesso di detta documentazione, si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni. Capo II Attuazione della direttiva n. 2003/59/CE del Parlamento europeo Art. 13 1. Il presente Capo ha per oggetto il recepimento della direttiva n. 2003/59/CE (3) sulla qualificazione iniziale e la formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci e di passeggeri, in attuazione della delega di cui all’articolo 1 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (2). Art. 14 1. L’attività dei conducenti che effettuano professionalmente autotrasporto di persone e di cose su veicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie C, C+E, D e D+E, è subordinata all’obbligo di qualificazione iniziale ed all’obbligo di formazione periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente. 2. Il comma 15 dell’articolo 116 (23) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "15. Parimenti chiunque guida autoveicoli o motoveicoli essendo munito della patente di guida ma non del certificato di abilitazione professionale o della carta di qualificazione del conducente, quando prescritti, o di apposita dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, ove non sia stato possibile provvedere, nei dieci giorni successivi all’esame, alla predisposizione del certificato di abilitazione o alla carta di qualificazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 573.". Art. 15 1. La carta di qualificazione del conducente di cui all’articolo 14 è rilasciata: a)ai conducenti residenti in Italia che svolgono attività di autotrasporto di persone o di cose; b)ai conducenti cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo, che svolgono la loro attività alle dipendenze di un’impresa di autotrasporto di persone o di cose stabilita sul territorio italiano. Art. 16 1. La carta di qualificazione del conducente di cui all’articolo 14 non è richiesta ai conducenti: a)dei veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 45 km/h; b)dei veicoli ad uso delle forze armate, della protezione civile, dei pompieri e delle forze responsabili del mantenimento dell’ordine pubblico, o messi a loro disposizione; c)dei veicoli sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, e dei veicoli nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione; d)dei veicoli utilizzati in servizio di emergenza o destinati a missioni di salvataggio; e)dei veicoli utilizzati per le lezioni di guida ai fini del conseguimento della patente di guida o dei certificati di abilitazione professionale; f)dei veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini privati e non commerciali; g)dei veicoli che trasportano materiale o attrezzature, utilizzati dal conducente nell’esercizio della propria attività, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l’attività principale del conducente. Art. 17 1. Sono esentati dall’obbligo di qualificazione iniziale i conducenti: a)residenti in Italia, già titolari, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, del certificato di abilitazione professionale di tipo KD; b)residenti in Italia, già titolari, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, della patente di guida della categoria C ovvero C+E; c)cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo dipendenti da un’impresa di autotrasporto di persone o di cose stabilita in Italia, titolari di patente di guida equivalente alle categorie C, C+E, D e D+E, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo; 2. I conducenti di cui al comma 1 richiedono, comunque, per le finalità di cui all’articolo 23, il rilascio della carta di qualificazione del conducente sulla base dei criteri e delle scadenze fissati con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Art. 18 1. I conducenti, muniti della carta di qualificazione del conducente, devono aver compiuto: a)18 anni, per guidare veicoli adibiti al trasporto di merci per cui è richiesta la patente di guida delle categorie C e C+E, in deroga alle limitazioni di massa di cui all’articolo 115 (24), comma 1, lettera d), numero 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; b)21 anni, per guidare veicoli adibiti al trasporto di passeggeri per cui è richiesta la patente di guida delle categorie D e D+E; 2. La carta di qualificazione del conducente sostituisce il certificato di abilitazione professionale di tipo KC e KD di cui all’articolo 311 (25) del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. 3. I conducenti già titolari della carta di qualificazione del conducente per effettuare trasporto di merci, che intendono conseguire anche la carta di qualificazione del conducente per effettuare trasporto di passeggeri, o viceversa, devono dimostrare esclusivamente la conoscenza sulle materie specifiche attinenti alla nuova qualificazione. Art. 19 1. La carta di qualificazione del conducente è rilasciata a seguito della frequenza di specifico corso e previo superamento di un esame di idoneità, secondo le modalità di cui all’allegato I, sezioni 1, 2 e 4. 2. Il corso verte sulle materie indicate all’allegato I, sezione 1, ed è organizzato sulla base di disposizioni da adottarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. 3. Il corso di cui al comma 1 è organizzato: a)dalle autoscuole di cui all’articolo 335 (26), comma 10, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, ovvero dai consorzi di autoscuole che svolgono corsi di teoria e di guida per il conseguimento di tutte le patenti di guida; b)da soggetti autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, sulla base dei criteri individuati con il decreto di cui al comma 2. 4. L’esame di cui al comma 1 è svolto da funzionari del Ministero dell Venerdì, 13 Gennaio 2006
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