Decreto del Presidente della Repubblica, recante
"Disciplina del risarcimento diretto dei danni
derivanti dalla circolazione stradale, in attuazione dell’articolo 150 del
codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n.209".
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo 87, quinto comma, della
Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400;
Visto l’articolo 150 del decreto legislativo 7
settembre 2005. n. 209;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso
dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza del………….
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri
adottata nella seduta del …………. sulla proposta del Ministro delle attività
produttive;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni
-
Al fini del presente regolamento si intende per:
-
"codice": il codice delle assicurazioni private
di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
-
"Isvap": l’Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo;
-
Impresa": la società autorizzata ad esercitare
nel territorio della Repubblica l’assicurazione obbligatoria per la
responsabilità civile autoveicoli;
-
"sinistro” la collisione avvenuta nel territorio
della Repubblica tra due veicoli a motore identificati e assicurati
per la responsabilità civile obbligatoria dalla quale siano derivati
danni al veicoli o lesioni di lieve entità ai loro conducenti, senza
coinvolgimento di altri veicoli responsabili;
-
"danneggiato": il proprietario o il conducente
del veicolo che abbia subito danni a seguito del sinistro;
-
"lesioni": le lesioni di lieve entità definite
all’articolo 139 del codice.
-
Restano ferme, inoltre, le definizioni contenute
nell’articolo 1 del codice.
Art. 2
Oggetto del regolamento
-
Il presente regolamento disciplina le modalità
attuative del sistema del risarcimento diretto, nell’ambito
dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni
derivanti dalla circolazione stradale, in attuazione dell’articolo 150
del codice.
Art. 3
Ambito di applicazione
-
La disciplina del risarcimento diretto si applica
in tutte le ipotesi di danni al veicolo e di lesioni di lieve entità al
conducente, anche quando nel sinistro siano coinvolti terzi trasportati.
-
Qualora i terzi trasportati subiscano lesioni, la
relativa richiesta del risarcimento del danno resta soggetta alla
specifica procedura prevista dall’articolo 141 del codice.
Art. 4
Veicoli immatricolati all’estero
-
La disciplina del risarcimento diretto si applica
ai sinistri che coinvolgono:
-
veicoli immatricolati in Italia;
-
veicoli immatricolati nella Repubblica di San
Marino e nello Stato Città del Vaticano, se assicurati con imprese con
sede legale nello Stato italiano o con imprese che esercitino
l’assicurazione obbligatoria responsabilità civile auto al sensi degli
articoli 23 e 24 del codice delle assicurazioni private e che abbiano
aderito al sistema del risarcimento diretto.
Art. 5
Modalità della richiesta di risarcimento
-
Il danneggiato che si ritiene non responsabile del
sinistro rivolge la richiesta di risarcimento all’impresa che ha
stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.
-
La richiesta è presentata mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, o a mezzo telegramma o telefax.
-
Se non è escluso dal contratto, la richiesta può
essere inviata anche in via telematica.
-
L’impresa che ha ricevuto la richiesta ne dà
immediata comunicazione all’assicurato ritenuto responsabile del
sinistro e all’impresa di quest’ultimo.
Art. 6
Contenuto della richiesta
-
Nell’ipotesi di danni al veicolo e alle cose, la
richiesta di risarcimento contiene i seguenti elementi:
-
i nomi degli assicurati;
-
le targhe dei due veicoli coinvolti;
-
la denominazione delle rispettive imprese;
-
la descrizione delle circostanze e delle modalità
del sinistro;
-
le generalità di eventuali testimoni;
-
l’indicazione dell’eventuale intervento degli
Organi di polizia;
-
il luogo, i giorni e le ore in cui le cose
danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare
l’entità del danno.
-
Nell’ipotesi di lesioni subite dai conducenti, la
richiesta indica, inoltre:
-
L’età, l’attività e il reddito del danneggiato;
-
l’entità delle lesioni subite;
-
la dichiarazione di cui all’articolo 142 del codice
circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di istituti che
gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie;
-
l’attestazione medica comprovante l’avvenuta
guarigione, con o senza postumi permanenti;
-
l’eventuale consulenza medico legale di parte,
corredata dall’indicazione del compenso spettante al professionista.
Art. 7
Integrazione e regolarizzazione della richiesta
-
In caso di richiesta incompleta , l’impresa, entro
trenta giorni dalla ricezione, offrendo l’assistenza tecnica e
informativa prevista dall’articolo 9, invita il danneggiato a fornire le
integrazioni e i chiarimenti necessari per la regolarizzazione della
richiesta.
-
Nell’ipotesi di cui al comma 1, i termini per la
formulazione dell’offerta o per la comunicazione della mancata offerta
sono interrotti e ricominciano a decorrere dalla data di ricezione delle
integrazioni e dei chiarimenti richiesti.
Art. 8
Determinazioni dell’impresa
-
Con apposita comunicazione inviata al danneggiato,
l’impresa indica, alternativamente:
-
una congrua offerta di risarcimento del danno;
-
gli specifici motivi che impediscono di formulare
l’offerta di risarcimento del danno.
-
La comunicazione di cui al comma 1 è inviata entro
i seguenti termini:
-
novanta giorni, nel caso di lesioni;
-
sessanta giorni, nel caso di danni riguardanti solo
i veicoli o le cose;
-
trenta giorni, nel caso di danni ai veicoli o alle
cose, qualora il modulo di denuncia del sinistro sia sottoscritto da
entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro.
Art. 9
Assistenza tecnica e informativa ai danneggiati
-
L’impresa, nell’adempimento degli obblighi
contrattuali di correttezza e buona fede, fornisce al danneggiato ogni
assistenza informativa e tecnica utile per consentire la migliore
prestazione del servizio e la piena realizzazione del diritto al
risarcimento del danno. Tali obblighi comprendono, in particolare, oltre
a quanto stabilito espressamente dal contratto, il supporto tecnico
nella compilazione della richiesta di risarcimento, anche al fini della
quantificazione dei danni alle cose e ai veicoli, il suo controllo e
l’eventuale integrazione, l’illustrazione e la precisazione dei criteri
di responsabilità di cui all’allegato a).
-
L’offerta di risarcimento del danno formulata
dall’impresa comprende anche il rimborso delle spese di consulenza
medico-legale sostenute dal danneggiato.
-
Al fini dell’offerta di risarcimento del danno
formulata dall’impresa, non sono considerati danni accessori le spese
sostenute dal danneggiato per consulenza o assistenza professionale
diversa da quella medico-legale.
Art. 10
Accesso telematico
-
Ai fini della liquidazione dei danni derivanti dal
sinistro, l’impresa ha diritto di accedere in via telematica agli
archivi previsti dall’articolo 132, comma 3, del codice, per la verifica
dei dati tecnici e del proprietario dell’altro veicolo.
Art. 11
Sinistri esclusi dal sistema di risarcimento diretto
-
Nel caso in cui il sinistro non rientra nell’ambito
di applicazione previsto dall’articolo 2, l’impresa ne inforna il
danneggiato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro dieci
giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta di risarcimento,
ovvero dal momento in cui sia stata accertata la non applicabilità della
procedura e comunque, entro i termini di cui all’aiticolo 4, commi 1 e
2.
-
Entro il termine di cui al comma 1, l’impresa è
tenuta a trasmettere la richiesta, corredata della documentazione
acquisita per ogni ulteriore valutazione, all’impresa del responsabile
qualora quest’ultima sia nota in base agli elementi in suo possesso.
-
I termini previsti dagli articoli 145 e 148 del
codice iniziano a decorrere dal momento in cui l’impresa del
responsabile del sinistro riceve la comunicazione di cui al comma 2.
Art. 12
Criteri di determinazione del grado di
responsabilità delle parti
-
L’impresa adotta le proprie determinazioni in
ordine alla richiesta del danneggiato, applicando i criteri di
accertamento della responsabilità dei sinistri stabiliti nella tabella
di cui all’Allegato A, in conformità alla disciplina legislativa
e regolamentare in materia di circolazione stradale.
-
Qualora il sinistro non rientri in alcuna delle
ipotesi previste dalla tabella di cui al comma 1, l’accertamento della
responsabilità è compiuto con riferimento alla fattispecie concreta, nel
rispetto dei principi generali in tema di responsabilità derivante dalla
circolazione dei veicoli.
Art. 13
Organizzazione e gestione del sistema di risarcimento
diretto
-
Le imprese possono costituire uno o più consorzi,
ai fini della regolazione dei rapporti organizzativi ed economici per la
gestione del risarcimento diretto.
-
Le imprese con se 1 de legale in altri stati membri
dell’Unione europea che operano nel territorio della Repubblica al sensi
degli articoli 23 e 24 del codice delle assicurazioni private e che
intendono aderire al sistema di risarcimento diretto, possono
partecipare ai consorzi di cui al comma 1.
-
I consorzi operano secondo regole di economicità in
conformità dello statuto e del regolamento contenente le norme di
funzionamento, assunti con delibera dei competenti organi. L’attività è
limitata statutariamente alla sola organizzazione e gestione del sistema
di risarcimento diretto, ivi compreso quanto previsto dall’art.141,
comma 4, del codice delle assicurazioni private. Le imprese di
assicurazione partecipanti sono tenute all’osservanza delle
deliberazioni assunte dagli organi societari in base alla loro
competenza statutaria.
-
I soggetti che svolgono finzioni di
amministrazione, direzione e controllo dei consorzi devono essere in
possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza
previsti per le imprese di assicurazione.
-
L’attività dei consorzi deve conformarsi ai
seguenti principi:
-
la partecipazione ai consorzi è statutariamente
subordinata alla stipula di una garanzia finanziaria, rilasciata da
istituti di credito sottoposti a vigilanza prudenziale, per il rischio
di insolvenza dell’impresa partecipante in favore dei consorzi medesimi
per un ammontare non inferiore al minimo determinato dagli organi
sociali;
-
i consorzi determinano preventivamente le regole di
cooperazione tecnica necessarie per il funzionamento del sistema di
risarcimento diretto, anche al fine di garantire una corretta
ripartizione della responsabilità tra le imprese;
-
la regolazione dei rapporti economici avviene
mediante un sistema che valorizza la concorrenza tra le imprese sulla
base di un meccanismo di conguaglio di debiti e di crediti reciproci. Al
fini del conguaglio i consorzi individuano parametri tecnici ed
economici che tengono conto di criteri di efficienza nella gestione, dei
costi medi aziendali e del numero dei risarcimenti effettuati dalle
singole imprese.
-
Lo statuto ed il regolamento dei consorzi, nonché
ogni successiva modifica degli stessi, si uniformano alle norme in
materia di concorrenza. Essi sono approvati dall’ISVAP che esercita la
vigilanza sul funzionamento dei consorzi ai sensi dell’ar-ticolo 150,
comma 3, del codice delle assicurazioni private.
-
Le imprese che non aderiscono a consorzi, per i
quali sia intervenuta l’approvazione dello statuto e del regolamento da
parte dell’ISVAP,sono tenute ad osservare i principi stabiliti
dall’ISVAP con proprio regolamento da adottarsi al sensi dell’articolo
9, comma 2 del codice.
-
Non costituiscono prestazioni di servizi al fini
dell’imposta sul valore aggiunto le regolazioni dei rapporti tra imprese
nell’ambito della procedura di risarcimento diretto.
Art. 14
Benefici Derivanti agli assicurati
-
Il sistema del risarcimento diretto dovrà
consentire effettivi benefici per gli assicurati, attraverso
l’ottimizzazione della gestione, il controllo dei costi e l’innovazione
dei contratti che potranno contemplare l’impiego di clausole che
prevedano il risarcimento del danno in forma specifica con contestuale
riduzione del premio per l’assicurato.
Art. 15
Entrata in vigore
-
Il presente regolamento entra in vigore il 1°
luglio 2006 e si applica al sinistri verificatisi a partire dal 1°
agosto 2006.
-
Per i sinistri che coinvolgono ciclomotori, il
presente regolamento si applica ai sinistri verificatisi dopo l’entrata
in vigore del sistema di targatura di cui all’articolo 97, commi 3 e 4,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. |
Pubblichiamo lo schema di D.P.R. recante la disciplina delle modalità attuative del sistema del risarcimento diretto, nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione stradale, in attuazione dell’articolo 150 del codice delle assicurazioni.
Il presente testo è in attesa del parere del Consiglio di Stato.
(Altalex, 10 dicembre 2005. Si ringrazia per la segnalazione l’ANEIS)