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Notizie brevi 27/09/2016

Multe dall’estero? CEC: da marzo sono eseguibili anche in Italia

Foto di repertorio dalla rete

Multe dall’estero? Da qualche mese la musica è cambiata perché a marzo anche l’Italia ha recepito con il decreto legislativo n. 37 del 2016 l’attuazione della decisione quadro 2005/214/GAI sull’applicazione negli Stati Membri dell’Unione Europea del principio di reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie. Il Centro Europeo Consumatori spiega cosa deve fare il cittadino italiano che riceve una contravvenzione stradale elevata da un’autorità estera.  

Per prima cosa, il CEC consiglia di leggere attentamente la lettera, controllando che i dati (ora e luogo della presunta infrazione), corrispondano al periodo in cui ci si trovava all’estero. Nella stessa lettera inoltre devono essere indicate le modalità di pagamento ed i termini, la procedura da seguire e l’Autorità a cui inoltrare l’eventuale ricorso.

Prima che la decisione quadro sul riconoscimento delle sanzioni pecuniarie venisse attuata, le consulenti del CEC riferivano al consumatore italiano che un’eventuale contravvenzione proveniente dall’estero, seppur legittima, non sarebbe potuta passare alla fase dell’esecuzione finché l’Italia non avesse recepito tale decisione quadro. Inoltre, il CEC avvertiva i consumatori della possibilità di dover versare l’importo dovuto qualora ci si fosse recati nuovamente nel paese che aveva emesso la contravvenzione.

Da marzo non c’è più alcun ostacolo all’eseguibilità delle contravvenzioni estere: pertanto, le contravvenzioni saranno innanzitutto riconosciute in Italia e poi potranno anche essere eseguite. Ciò significa che saranno prese tutte le misure idonee a recuperare tale importo dal patrimonio del contravventore, qualora questi risieda ovvero possegga beni o redditi in Italia. E non solo. Il D.Lgs 37/2016 ha stabilito regole ben precise regole rispetto alle modalità della notifica: i verbali di accertamento di un’autorità di polizia estera devono essere notificati secondo le norme del paese nel quale è avvenuto l’accertamento. Pertanto per la notifica potrebbe essere sufficiente anche solo la posta ordinaria (non raccomandata), come previsto in alcuni paesi dell’UE. Se l’importo è inferiore a 70 euro, la Corte d’appello può decidere di rifiutare il riconoscimento. Una volta operato il riconoscimento della sanzione pecuniaria, la sua esecuzione viene disciplinata dalle norme vigenti in Italia.

Per conoscere meglio il Codice della Strada del Paese europeo che si vuole visitare, è possibile scaricare gratuitamente l’APP Goingabroad predisposta dalla Commissione Europea DG Move! Per maggiori informazioni Sportello Europeo Consumatori Piazza Raffaello Sanzio n.3 a Trento sec@euroconsumatori.org, 0461984751

da helpconsumatori.it


“Il D.Lgs 37/2016 ha stabilito regole ben precise regole rispetto alle modalità della notifica: i verbali di accertamento di un’autorità di polizia estera devono essere notificati secondo le norme del paese nel quale è avvenuto l’accertamento. Pertanto per la notifica potrebbe essere sufficiente anche solo la posta ordinaria (non raccomandata), come previsto in alcuni paesi dell’UE. Se l’importo è inferiore a 70 euro, la Corte d’appello può decidere di rifiutare il riconoscimento. Una volta operato il riconoscimento della sanzione pecuniaria, la sua esecuzione viene disciplinata dalle norme vigenti in Italia.” (ASAPS)

Martedì, 27 Settembre 2016
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