3° Meeting Nazionale Polizia Locale POL2016 a Cosenza presso il Castello Svevo, Sala del Trono giovedì 13 ottobre 2016 dalle ore 15.30 allo ore 18.30. Col patrocinio di ASAPS
Legge 41/2016, Omicidio Stradale e lesioni personali: colpa generica e specifica.
La novella legislazione sull’omicidio e lesioni stradali, ha innovato non solo l’assetto normativo e applicativo della rilevazione degli incidenti stradali. Questa legge è frutto di alcune spinte che possiamo configurare mediatiche e politiche che hanno indotto il legislatore all’emanazione del provvedimento legislativo.
Queste problematiche operative e legislative saranno discusse durante i lavori che si terranno in occasione del 3° Meeting Nazionale Polizia Locale POL2016 a Cosenza presso il Castello Svevo, Sala del Trono giovedì 13 ottobre 2016 dalle ore 15.30 allo ore 18.30.
La tavola rotonda è composta da: Girolamo SIMONATO Comandante P. L. Piazzola sul Brenta (PD) e collaboratore ASAPS; Ugo Sergio AUTERI Funzionario Polizia Locale Forlì – Autore Piemmenews e Alfrida BEARZOTTI Avvocato del Foro di Belluno, preside i lavori Giuseppe ANDIDERO Vice Comandante Polizia Locale Palmi (RC).
L’idea degli organizzatori è quella di creare un momento di confronto operativo tra i relatori e il pubblico presente.
Saranno affrontate diverse tematiche correlate alla nuova legge, in particolare l’analisi dell’art. 589bis e 590bis c.p..
È opportuno ricordare che l’ipotesi di “Omicidio colposo” sancito dall’art. 589 c.p. rimane invariato. È importante oggi capire la portata del comma 2 “Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni”
Il delitto si consuma in tutti i casi di omicidio che si verificano sulle strade come definite dall’art. 2, comma 1, C.d.S “l’area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali”, anche se il responsabile non è conducente di veicolo.
Questa ipotesi trova applicazione anche nei confronti del conducente con veicolo privo di motore.
Nella trattazione di questo caso specifico, è importante conoscere “La colpa generica e specifica”
Nel campo dell’infortunistica stradale, sono collocati giuridicamente i fatti illeciti.
Fatto illecito è qualsiasi comportamento umano doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto. Questo comportamento può consistere: in un'azione (illecito commissivo) od in un'omissione (illecito omissivo).
Il comportamento dell'autore dell'illecito può essere realizzato con:
dolo ovvero con l'intenzione di recare danno ad altri;
colpa ossia per imprudenza, imperizia o negligenza.
I fatti illeciti si distinguono in penali e civili, nonché amministrativi:
• Gli illeciti penali sono le azioni umane classificate dalla normativa penale come reati; essi puniti con una sanzione penale, (sanzione criminale), che può consistere nell'eliminazione o limitazione della libertà personale o in una diminuzione patrimoniale.
• Gli illeciti civili sono quei comportamenti, che pur non violando un precetto penale, causano danni ad altri e quindi fanno nascere l'obbligazione del risarcimento del danno a favore del danneggiato (artt. 2043-2059 c.c.).
Le due figure non sempre coincidono, perché un fatto illecito può essere civilmente rilevante, pur senza integrare una fattispecie di reato.
La commissione di un fatto illecito rende il suo autore civilmente responsabile delle conseguenze che ne sono derivate.
Nell’incidente stradale assume rilevanza penale esclusivamente nel caso in cui uno o più dei soggetti coinvolti abbia riportato lesioni personali o sia deceduto.
Le due ipotesi di reato riscontrabili in sede penale sono le lesioni colpose e l’omicidio colposo. Entrambi i reati sono puniti a titolo di colpa.
Nel reato colposo manca la volontà dell’evento nel senso che il soggetto agente ha consapevolmente posto in essere una determinata condotta, ma non ha previsto, né voluto le conseguenze che ne sono derivate. Questa è la differenza con il reato doloso in cui, viceversa, il soggetto ha voluto quel determinato risultato.
Nel caso dell’incidente stradale il soggetto agente certamente non ha voluto cagionare lesioni o addirittura il decesso della vittima, ma ciò si è verificato come conseguenza della sua condotta.
Per configurare la colpa è inoltre necessario che il fatto sia dovuto ad un imprudenza, negligenza o imperizia oppure ad una inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
Nella materia della circolazione stradale specifiche prescrizioni sono contenute nel codice della strada l’inosservanza delle quali configura un profilo di colpa. Se l’incidente si è verificato a causa dell’eccessiva velocità del veicolo, al conducente è imputabile la violazione della norma specifica del codice della strada relativa alla velocità.
Anche nel caso di colpa specifica il contenuto della colpa è il medesimo, verificandosi sempre un’imprudenza o una negligenza, in quanto è imprudente e negligente non solo colui che omette le cautele imposte dagli usi nella vita ordinaria, ma anche chi omette le cautele che sono prescritte in modo esplicito dalle norme.
La novella norma punisce solo la colpa specifica, non quella generica.
La questione è depotenziata dall’art. 140, comma 1 C.d.S “Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale”.
La Cassazione ha infatti ritenuto che, in tema di responsabilità da sinistri stradali, la Corte di Cassazione, con sentenza 13/01/2015 n. 287, è ritornata ad affrontare la vexata quaestio della responsabilità della P. A. per difetto di manutenzione di una strada aperta al pubblico transito, a cagione della quale si è verificato un sinistro, affermando il principio che l’Ente proprietario risponde, ai sensi dell’art. 2051 C.C., dell’evento pregiudizievole, riconducibile a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo il caso in cui si accerti la concreta possibilità per l’utente danneggiato di percepire o di prevedere, con l’ordinaria diligenza, la situazione di pericolo, tanto da incidere sul dinamismo causale della cosa sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all’Ente e l’evento dannoso. In questo senso, la pronuncia in rassegna richiama i noti principi in tema di responsabilità oggettiva in relazione al danno provocato dalla cosa in custodia, che comporta la imputabilità dell’evento dannoso, in capo al soggetto che esercita tale potere, salvo il caso fortuito, configurabile anche alla stregua di un comportamento del danneggiato non conforme alle regole della prudenza, tenuto conto delle circostanze del caso concreto. La fattispecie decisa con la indicata sentenza aveva riguardato la caduta di un motociclista provocata dalla presenza di terriccio e materiale alluvionale sul fondo stradale. I Giudici di merito di primo e secondo grado avevano attribuito pari responsabilità all’Ente Comunale, proprietario della strada, ed al motociclista, per il primo ravvisata nella mancata segnalazione della situazione di pericolo, per il secondo nel fatto che lo stesso viaggiasse a velocità eccessiva e trasportasse con sé una passeggera, pur essendo il mezzo omologato per una persona. Cassando la sentenza impugnata, il Giudice di legittimità ha rinviato alla Corte di Appello competente, in diversa composizione, con il compito di valutare se la condotta imprudente e negligente del motociclista, apparendo particolarmente grave, fosse idonea ad interrompere il nesso di causalità fra le condizioni della strada ed il sinistro o quanto meno a giustificare una diversa incidenza della responsabilità del Comune.
È stato tratto questo passaggio della sentenza, in quanto un altro argomento che sarà dibattuto a Cosenza, sempre nella medesima assise, è la responsabilità in capo all’ente proprietario della strada.
Appuntamento il 13 ottobre a Cosenza. (ASAPS)