Stabile organizzazione personale. Quando scattano le tasse
Un’importante sentenza della Corte di Cassazione delinea in modo organico gli indizi presuntivi e i requisiti necessari a stabilire la “stabile organizzazione di persone” che operano all'estero, ma che, di fatto, si configura operante nel nostro paese.
A spiegarlo, in ogni sfaccettatura, è la sentenza n. 1120/2013 della Corte di Cassazione secondo cui, una stabile organizzazione di personale estero, si configura in Italia e quindi è soggetta alle normative fiscali del nostro Paese.
INDIZI PRESUNTIVI
La Corte Suprema, ha accolto la tesi dell'Agenzia delle Entrate secondo la quale, se ci sono segnali evidenti quali: contratti stipulati e consumati in Italia; domicilio fiscale sul territorio Italiano; legale rappresentante e commissario ad acta della società con residenza e domicilio in Italia; contribuente intestatario di conti corrente e dossier titoli presso aziende di credito Italiane, su cui transitano poste dipendenti dall'attività della società estera, di misura economicamente rilevante, può considerarsi, nel loro insieme, una stabile organizzazione operante in Italia.
Per gli Ermellini, può dunque essere dedotta da elementi rivelatori nel loro insieme, una “stabile organizzazione” la quale sussiste se una persona fisica o giuridica, opera in veste di agente dipendente per conto di un'impresa, esercitando il potere di concludere contratti per l'impresa stessa in uno Stato contraente (art. 5, par. 5 modello OCSE 2010), a meno che l'attività non sia preparatoria e ausiliaria.
REQUISITI
Accanto al requisito soggettivo, (agenti dipendenti), la stabile organizzazione di persone deve contare anche su un requisito oggettivo che si realizza quando l'agente conclude contratti a nome dell'impresa (autonomia e rappresentanza).
Requisito soggettivo: un agente è dipendente se non è autonomo giuridicamente ed economicamente dall'impresa e se non esercita, per essa, un'attività che normalmente opererebbe come propria. In pratica, non si sobbarca rischi imprenditoriali, non ha autonomia sull'attività svolta e le esercita per un unico proponente, da cui dipende economicamente:
Requisito oggettivo: un agente è dipendente se esercita in maniera abituale il potere di sottoscrivere contratti in nome dell'azienda con poteri di rappresentanza, anche se non li firma materialmente e anche se non sono a nome dell'impresa, purché la obblighino economicamente. E' infine necessario che le operazioni alla base dei contratti, afferiscano al business dell'azienda e non siano semplici operazioni interne o collaterali.
R. G.
Fisco (ASAPS)