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Ecco le modifiche introdotte ad alcuni articoli del Codice della Strada con la definitiva conversione in legge degli artt. 5 e 5-bis del D.l. 30 giugno 2005, n. 115, in attesa di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

Ecco le modifiche introdotte ad alcuni articoli del Codice della Strada con la definitiva conversione in legge degli artt. 5 e 5-bis del D.l. 30 giugno 2005, n. 115, in attesa di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante "disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione. Disposizioni in materia di organico del personale della carriera diplomatica, delega al Governo per l’attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso e proroghe di termini per l’esercizio di deleghe legislative".

TESTO DEFINITIVO approvato nella seduta del Senato del 30/7/2005

Articoli 1-4
OMISSIS

ARTICOLO 5.
(Disposizioni in materia di targatura e di requisiti per la guida dei ciclomotori).

01. Al comma 2 dell’articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: " La targa è personale ", sono inserite le seguenti: " e abbinata a un solo veicolo ".

1. All’articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-ter è sostituito dal seguente:
" 1-ter. A decorrere dal 1° ottobre 2005 l’obbligo di conseguire il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori è esteso a coloro che compiano la maggiore età a partire dalla medesima data e che non siano titolari di patente di guida; coloro che, titolari di patente di guida, hanno avuto la patente sospesa per l’infrazione di cui all’articolo 142, comma 9, mantengono il diritto alla guida del ciclomotore; coloro che al 30 settembre 2005 abbiano compiuto la maggiore età conseguono il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, previa presentazione di domanda al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, corredata da certificazione medica che attesti il possesso dei requisiti fisici e psichici e dell’attestazione di frequenza ad un corso di formazione presso un’autoscuola, tenuto secondo le disposizioni del decreto di cui all’ultimo periodo del comma 11-bis ";

b) dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:
" 1-quater. I requisiti fisici e psichici richiesti per la guida dei ciclomotori sono quelli prescritti per la patente di categoria A, ivi compresa quella speciale. Fino alla data del 1° gennaio 2008 la certificazione potrà essere limitata all’esistenza di condizioni psicofisiche di principio non ostative all’uso del ciclomotore, eseguita dal medico di medicina generale.
1-quinquies. Non possono conseguire il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori i conducenti già muniti di patente di guida; i titolari di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori sono tenuti a restituirlo ad uno dei competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri all’atto del conseguimento di una patente ";

c) al comma 12, le parole: " lo affida o ne consenta la guida a persona che non abbia conseguito la patente di guida o il certificato di abilitazione professionale " sono sostituite dalle seguenti: " lo affida o ne consenta la guida a persona che non abbia conseguito la patente di guida, il certificato di idoneità di cui ai commi 1-bis e 1-ter o il certificato di abilitazione professionale ";

d) al comma 13-bis, le parole: " Il minore che, non munito di patente, guida ciclomotori senza aver conseguito il certificato di idoneità di cui al comma 11-bis è soggetto " sono sostituite dalle seguenti: " I conducenti di cui ai commi 1-bis e 1-ter che, non muniti di patente, guidano ciclomotori senza aver conseguito il certificato di idoneità di cui al comma 11-bis sono soggetti ".

1-bis. Gli istituti della revisione, sospensione e revoca della patente di guida di cui agli articoli 128, 129, 130 e 219 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, si applicano, limitatamente alla perdita ovvero alla verifica dei requisiti fisici e psichici, anche ai conducenti dei ciclomotori. Analogamente, si applicano al certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori le norme concernenti la durata di validità della patente della categoria A, di cui all’articolo 126 del medesimo decreto. La conferma di validità del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori è effettuata con le modalità stabilite dal Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

ARTICOLO 5-bis.
(Modificazioni al codice della strada)

1. Nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l’articolo 130, è inserito il seguente:
" ART. 130-bis. – (Revoca della patente di guida in caso di violazioni che provochino la morte di altre persone).
1. La patente di guida è revocata ai sensi e con gli effetti di cui all’articolo 130, comma 1, lettera a), nel caso in cui il titolare sia incorso nella violazione di una delle norme di comportamento indicate o richiamate nel titolo V, provocando la morte di altre persone, qualora la citata violazione sia stata commessa in stato di ubriachezza, e qualora dall’accertamento di cui ai commi 4 o 5 dell’articolo 186 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico pari o superiore al doppio del valore indicato al comma 9 del medesimo articolo, ai sensi dell’articolo 92 del codice penale, ovvero sotto l’azione di sostanze stupefacenti, ai sensi dell’articolo 93 del codice penale ";

b) all’articolo 208, comma 4, primo periodo, dopo le parole: " di cui al comma 2 " sono inserite le seguenti: " per consentire agli organi di polizia locale di effettuare, nelle scuole di ogni ordine e grado, corsi didattici finalizzati all’educazione stradale, imputandone la relativa spesa ai medesimi proventi ";

c) all’articolo 213:
1) al comma 2, sono premesse le seguenti parole: " Salvo quanto previsto dal comma 2-quinquies, ";

2) dopo il comma 2-quater, sono inseriti i seguenti:
" 2-quinquies. Quando oggetto della sanzione accessoria del sequestro amministrativo del veicolo è un ciclomotore o un motociclo, l’organo di polizia che procede dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto, secondo le modalità previste dal regolamento, in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi dell’articolo 214-bis, dove è custodito per trenta giorni. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Decorsi trenta giorni dal momento in cui il veicolo è fatto trasportare nel luogo di custodia individuato ai sensi dell’articolo 214-bis, il proprietario del veicolo può chiederne l’affidamento in custodia secondo le disposizioni del comma 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del comma 2-bis. Le disposizioni del comma 2-quater si applicano decorsi trenta giorni dal momento in cui il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo.
2-sexies. È sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, 170 e 171 o per commettere un reato, sia che la violazione amministrativa o il reato sia stato commesso da un detentore maggiorenne, sia che sia stato commesso da un detentore minorenne. In queste ipotesi l’autorità di polizia che accerta la violazione deve disporre il sequestro del veicolo, nonché la sua rimozione e il trasporto in apposito luogo di custodia individuato ai sensi dell’articolo 214-bis, in cui sia custodito a spese del possessore, anche se proprietario, secondo quanto previsto dalle disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili ";

d) all’articolo 214:
1) al comma 1, sono premesse le seguenti parole: " Salvo quanto previsto dal comma 1-ter, ";

2) dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:
" 1-ter. Quando oggetto della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo è un ciclomotore o un motociclo, l’organo di polizia che procede al fermo dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi
dell’articolo 214-bis, secondo le modalità previste dal regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Il documento di circolazione è trattenuto presso l’organo di polizia, con menzione nel verbale di contestazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di cui all’articolo 213, comma 2-quater, e quelle per il pagamento delle spese di custodia. ";

3) al comma 2, sono premesse le seguenti parole: " Nei casi di cui al comma 1, ";

4) al comma 8, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: " È disposta, inoltre, la confisca del veicolo ".


Mercoledì, 26 Ottobre 2005
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