N.
300/A/1/41236/109/16/1 Roma, 4 febbraio 2005
OGGETTO:
Sentenza della Corte Costituzionale n 27/2005 — Illegittimità
costituzionale parziale del comma 2, dell’articolo 126 bis C.d.S
- Disposizioni correttive per l’applicazione della disciplina della
patente a punti.
• ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
• AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE LORO SEDI
• ALLE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA LORO SEDI
• AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA LORO SEDI
• AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA POSTALE LORO SEDI
e, per conoscenza,
• AGLI UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO LORO SEDI
• AI COMMISSARIATI DI GOVERNO
PER LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO-BOLZANO
• ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D’AOSTA
AOSTA
• ALLE DIREZIONI INTERREGIONALI DELLA POLIZIA DI STATO LORO
SEDI
• AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento
dei Trasporti Terrestri ROMA
• AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per l’Amministrazione Penitenziaria ROMA
• AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Corpo Forestale dello Stato ROMA
• AL COMANDO GENERALE
DELL’ARMA DEI CARABINIERI ROMA
• AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA
- AL CENTRO ADDESTRAMENTO POLIZIA STRADALE CESENA
1. Premessa
La sentenza della Corte Costituzionale n. 27 del 12-24 gennaio 2005,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana —
I Serie Speciale — Corte Costituzionale, n. 4 del 26 gennaio 2005,
ha dichiarato la parziale illegittimità dell’articolo 126
bis, comma 2, del Codice della Strada.
Nello specifico la Corte ha dichiarato l’illegittimità del
comma 2, dell’art. 126-bis del Codice della Strada, nella parte
in cui dispone che: <>, anziché
<>.
La sentenza, che spiega i suoi effetti dalla data di pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, avvenuta, come si
è detto, il 26 gennaio 2005, elimina, in altri termini, la possibilità
di decurtazione dei punti nei confronti dell’obbligato in solido
a cui il verbale sia stato notificato quando non è identificato
il conducente.
A corollario della decisione, la Corte ha peraltro affermato, al punto
10 delle motivazioni alla citata sentenza, che <>
L’obbligato in solido, perciò, è sempre tenuto
a fornire le generalità del conducente al momento della commessa
violazione, incorrendo nelle sanzioni previste dall’art 180, comma
8 C.d.S. se non vi provvede nei termini stabiliti.
In altri termini, la Corte, nel definire l’ambito di applicazione
del citato comma 2 dell’articolo 126 bis, ha, in definitiva, considerato
la persona fisica, intestataria di un veicolo con cui è stata
commessa una violazione, soggetta al medesimo obbligo del legale rappresentante
della persona giuridica proprietaria di un veicolo.
2. Effetti della sentenza sulla procedura di applicazione della patente
a punti
Per effetto della dichiarazione di incostituzionalità della norma
e della predetta interpretazione fornita dalla Corte Costituzionale
ed al fine di garantire il corretto funzionamento del meccanismo della
patente a punti, si rende necessario apportare i seguenti correttivi
alla procedura già in essere:
a) in tutti
i verbali notificati a partire dalla data di pubblicazione della sentenza
della Corte Costituzionale, se il conducente non è stato identificato,
al proprietario del veicolo ovvero al locatario, all’usufruttuario,
all’acquirente con patto di riservato dominio, deve essere richiesto
di fornire, all’organo di polizia che procede, entro 30 giorni,
le generalità della persona che era alla guida al momento del
fatto;
b) a partire dalla stessa data, in tutti i verbali notificati all’obbligato
in solido, deve essere precisato che, se i dati non vengono forniti
entro 30 giorni, verrà notificato un altro verbale, con cui si
applicherà a suo carico la sanzione prevista dall’art 180,
comma 8, C.d.S (pagamento di una somma da euro 357 a euro 1433).
c) come già previsto per il legale rappresentante della persona
giuridica, la sanzione di cui al comma 8, dell’art 180 C.d.S si
applica a carico della persona fisica responsabile in solido anche nel
caso in cui fornisca all’organo di polizia indicazioni che, comunque,
non consentano di risalire all’identità della persona che
si trovava alla guida al momento della commessa violazione.
3. Effetti della sentenza sulle procedure pendenti relative ad illeciti
già accertati
Dalla data della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, gli effetti
della citata sentenza si estendono a tutti i verbali di contestazione
di illeciti amministrativi per i quali non è ancora stata effettuata
la comunicazione all’Anagrafe Nazionale degli Abilitati alla Guida
gestita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Per tutti questi procedimenti, perciò, dalla data di pubblicazione
della citata sentenza, non dovranno più essere effettuate le
comunicazioni relative alle violazioni per le quali il conducente non
sia stato compiutamente identificato.
Per quanto riguarda, invece, gli effetti della sentenza sui provvedimenti
di decurtazione già registrati nell’Anagrafe Nazionale degli
Abilitati alla Guida di cui all’art. 226, comma 10, C.d.S. ovvero
già comunicati agli interessati, sono in corso valutazioni congiunte
con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per definire le
procedure operative necessarie a dare attuazione alla sentenza, sulla
base dei cui esiti si fa riserva di fornire ulteriori disposizioni,
appena possibile.
4. Modifiche alle direttive già impartite
Alla luce delle considerazioni sopraesposte, devono essere apportate
le seguenti modifiche alle direttive già impartite da questo
Dipartimento con le note n. 300/A/1/44248/109/16/1 del 12 agosto 2003
e n. 300/A/1/33792/109/16/1 del 14.9.2004.
4.1 Modifiche alla circolare n. 300/A/1/44248/109/16/1 del 12 agosto
2003
Nella nota n. 300/A/1/44248/109/16/1 del 12 agosto 2003, il punto 3
è sostituito dal seguente:
"3. Soggetti a cui si applica la decurtazione
La decurtazione interessa il conducente quando è identificato
al momento della contestazione. Quando questi, invece, non è
identificato, il proprietario del veicolo, entro il termine di 30 giorni
dalla notificazione del verbale di contestazione, deve fornire le generalità
di chi era effettivamente alla guida.
Quando il veicolo non è intestato ad una persona fisica ma ad
una persona giuridica, l’obbligo di indicare chi era effettivamente
alla guida al momento dell’accertamento spetta al legale rappresentante
o ad un suo delegato.
Nel caso in cui il proprietario del veicolo o il legale rappresentante
della persona giuridica ometta di fornire i dati o fornisca indicazioni
dalle quali non sia possibile risalire al conducente, non si applica
la decurtazione di punteggio nei suoi confronti. Tuttavia, in questi
casi, l’art. 126-bis C.d.S impone all’organo di polizia stradale
che non ottiene le informazioni entro il termine fissato, di procedere
all’applicazione delle sanzioni dell’articolo 180, comma 8,
C.d.S."
Nella nota n. 300/A/1/44248/109/16/1 del 12 agosto 2003, il quarto paragrafo
del punto 4 è sostituito dal seguente:
"Per l’art. 126-bis, comma 2, C.d.S, la sottrazione dei punti
non è possibile quando il conducente, quale responsabile della
violazione, non sia stato identificato. In questi casi, il verbale di
contestazione verrà notificato al proprietario del veicolo, in
qualità di obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196
C.d.S, con l’invito a far conoscere, entro 30 giorni dalla notificazione,
l’identità del conducente, al quale il verbale di contestazione
sarà successivamente notificato. Nel verbale notificato al proprietario
può essere utilizzata la seguente dizione: "La violazione
dell’art. ..... C.d.S determina la decurtazione di n. .... punti.
Entro 30 giorni decorrenti dalla notificazione del presente verbale,
la S.V. è invitata a fornire le generalità ed il numero
di patente della persona che, al momento della violazione di cui sopra,
si trovava alla guida con l’avvertenza che, ove non fornisse tali
dati, ai sensi dell’art. 126-bis, comma 2, saranno applicate a
suo carico le sanzioni previste dall’art. 180, comma 8, C.d.S.".
Nella nota n. 300/A/1/44248/109/16/1 del 12 agosto 2003, il quinto
paragrafo del punto 4 è sostituito dal seguente:
"Qualora la violazione sia commessa da un neopatentato e comporti
il raddoppio del punteggio come specificato dal precedente punto 3,
nel verbale di contestazione sarà riportato il punteggio previsto
per ciascuna violazione già raddoppiato aggiungendo: "La
decurtazione prevista per ciascuna violazione è stata raddoppiata
perché la S.V. è munita di patente da meno di 3 anni".
4.2 Modifiche alla circolare n. 300/A/1/33792/109/16/1 del 14.9.2004.
Nella nota n. 300/A/1/33792/109/16/1 del 14.9.2004, il primo paragrafo
del punto 2 è sostituito dal seguente:
" Come indicato al punto 3 della circolare n. 300/A/1/44248/109/16/1
del 12.8.2003 e secondo le disposizioni del comma 2, dell’art.
126-bis, C.d.S, come risulta riformulato per effetto della sentenza
dalla Corte Costituzionale n. 27/2005 del 12-24 gennaio 2005, nel caso
in cui il conducente non sia stato identificato al momento dell’accertamento
dell’illecito, la decurtazione di punteggio non viene attribuita
al proprietario del veicolo ma questi, entro 30 giorni dalla notifica
del verbale di contestazione, ha l’obbligo di comunicare chi era
effettivamente alla guida del mezzo al momento dell’accertamento."
Il testo coordinato delle richiamate note sarà disponibile, quanto
prima, anche nel sito internet della Polizia di Stato all’indirizzo
www. poliziadistato.it.
Gli Uffici Territoriali del Governo, che leggono per conoscenza, sono
pregati di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o Servizi
di Polizia Municipale e Provinciale.
per il Capo della Polizia
Firmato (Piscitelli)