FURTO DI OGGETTO CUSTODITO IN AUTO
Con l’intento di proteggere il pacifico rapporto materiale tra i consociati e i beni, il fatto tipico descritto dall’art. 624 c.p. (furto) prevede la punizione di chiunque si impossessa della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene.
In tale ipotesi, talvolta ci si trova - nella pratica operativa - a dover qualificare la sussistenza o meno dell’aggravante dell'esposizione alla pubblica fede (art. 625, comma 1, n. 7, c.p.) in caso di furto di un oggetto lasciato nell'abitacolo di un automezzo parcheggiato. Infatti, in giurisprudenza alcune pronunce hanno dato diverse interpretazioni al dato letterale di quest’ultima norma...
da il Centauro n. 197