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Notizie brevi , Circolari 14/11/2016

CONTROLLI AMMINISTRATIVI
Ministero Infrastrutture e trasporti
Circolare prot. n.23927|RU, del 27 ottobre 2016, avente come oggetto: “lmplementazione con firma digitale ed autenticazione forte nelle procedure informatiche di gestione delle operazioni di collaudo e di aggiornamento tecnico della carta di circolazione”

Con circolare prot. n.23927|RU, del 27 ottobre 2016, avente come oggetto: “lmplementazione con firma digitale ed autenticazione forte nelle procedure informatiche di gestione delle operazioni di collaudo e di aggiornamento tecnico della carta di circolazione”, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rende note alcune importanti novità per gli Studi di consulenza automobilistica, di cui all’articolo 92, codice della strada, e all’articolo 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264.
Tra l’altro, si ribadisce che dal 3 novembre 2016 gli Studi di consulenza automobilistica dovranno obbligatoriamente utilizzare gli applicativi sviluppati per gli operatori stessi per la prenotazione di una revisione/collaudo e per l’emissione o l’aggiornamento della carta di circolazione dei veicoli, mentre le tipologie di pratiche, per le quali non è ancora disponibile la relativa procedura informatica ad uso degli operatori professionali, saranno presentate con le consuete modalità.
Rimangono invariate le modalità operative degli UMC per la verifica della regolarità della documentazione a corredo delle istanze presentate dagli operatori professionali.
Nel caso in cui la prenotazione della revisione, in sede o fuori sede, sia effettuata dalla impresa che ha la disponibilità dei veicoli da revisionare, I'UMC è tenuto a verificare che la prenotazione riguardi esclusivamente veicoli di cui I'impresastessa risulti intestataria (a titolo di proprietà, di usufrutto, di acquisto con patto di riservato dominio o di leasing), anche se in via temporanea (es. locazione senza conducente). ln caso contrario, I'UMC è tenuto a respingere la richiesta di revisione. Si evidenzia infatti che il caso di specie puòconfigurare esercizio abusivo dell'attività di consulenza automobilistica, in quanto tale punibile con la reclusione fino a sei mesi ai sensi dell'art. 348 del codice penale.
 

>Leggi il testo dell circolare



Una importante circolare del MIT per gli Studi di consulenza automobilistica, di cui all’articolo 92, codice della strada, e all’articolo 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264. (ASAPS)

Lunedì, 14 Novembre 2016
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