Giovedì 21 Novembre 2024
area riservata
ASAPS.it su

GUIDA AL PATENTINO: Tutta la modulistica neccessaria per l’accertamento delle infrazioni

GUIDA AL PATENTINO:

Tutta la modulistica neccessaria per l’accertamento delle infrazioni

a cura di Maurizio Marchi

il cosidetto "patentino"

Salvo proroghe dell’ultima ora, dal primo luglio 2004 entra in vigore ‚ per i minori di anni 18 ‚ l’obbligo di avere il cosiddetto "patentino", correttamente definito "certificato di idoneita’ alla guida" come precisato dall’articolo 116/1 bis cds.

 

La normativa di riferimento

Ipotesi di infrazioni

Tutte le infrazioni ‚ trattandosi di minori degli anni 18 ‚ debbono essere contestate all’esercente la potestà:
fac simile stampato da utilizzare
schema da seguire in presenza di minori con fermo amministrativo
schema da seguire in presenza di minori senza fermo amministrativo

Il minore non è titolare di certificato di idoneità alla guida (fac simile verbale)

Il minore, pur essendone titolare:
non è in grado di esibire certificato di idoneità alla guida
esibice certificato di idoneità, ma non valido documento di riconoscimento
non esibisce certificato di idoneità alla guida, né valido documento di riconoscimento (fac simile verbale)

Fermo amministrativo:
autocertificazione per custodia (necessità maggiore età)
sigillo fermo amministrativo
verbale affidamento in custodia a depositeria autorizzata
verbale affidamento in custodia ad avente titolo
verbale rimozione sigilli
delega rimozione sigilli da inviare ad altro Comando polizia


La normativa di riferimento

Articolo 116

(...)
1-bis. Per guidare un ciclomotore il minore di eta’ che abbia compiuto 14 anni deve conseguire il certificato di idoneita’ alla guida, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, a seguito di specifico corso con prova finale, organizzato secondo le modalita’ di cui al comma 11-bis. (...)
13-bis. Il minore che, non munito di patente, guida ciclomotori senza aver conseguito il certificato di idoneita’ di cui al comma 11-bis e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro cinquecentosedici a euro duemilasessantacinque. (...)

Articolo 180

(...)
6. Il conducente di ciclomotore deve avere con sé il certificato di circolazione del veicolo, il certificato di idoneità alla guida ove previsto ed un documento di riconoscimento (...)
7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 33,60 ad Euro 137,55. Quando si tratta di ciclomotori la sanzione è da Euro 19,95 ad Euro 81,90. (...)



Ipotesi di infrazione

Conducente minore degli anni 18 che conduce ciclomotore senza avere con sé il certificato di idoneità alla guida nonostante lo abbia conseguito

Articolo 180/7 cds
Pagamento misura ridotta Euro 19,95
Da contestare all’esercente potestà

Conducente minore degli anni 18 che conduce ciclomotore che esibisce il certificato di idoneità alla guida, ma non valido documento di riconoscimento

Articolo 180/7 cds
Pagamento misura ridotta Euro 19,95
Da contestare all’esercente potestà

Conducente minore degli anni 18 che conduce ciclomotore, non titolare di certificato di idoneità alla guida, ma titolare di patente di guida A1

Nessuna sanzione

Conducente minore degli anni 18 che conduce ciclomotore, non titolare di certificato di idoneità alla guida, ma titolare di autorizzazione per esercitarsi ("foglio rosa") per la patente di guida A1

Nessuna sanzione purchè il luogo poco frequentato

Conducente minore degli anni 18 che conduce ciclomotore, non titolare di certificato di idoneità alla guida

Articolo 116/1 bis e 13/bis
Pagamento misura ridotta Euro cinquecentosedici
Sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta
Da contestare all’esercente potestà



Lettera da allegare al verbale per contestazione dell’infrazione all’esercente potestà

Bolletta N° __________

_________________, lì _______________

Registro N° __________

________________________
________________________

Si trasmette l’allegato atto per la notifica all’esercente la potestà del minore trasgressore.

In particolare trattasi di infrazione accertata secondo le modalità, tempo e luogo indicati nell’allegato atto compilato al momento dell’accertata violazione.

Conducente era: __________________________________ nato a ________________________ il ____________________ e residente a _________________________ Via________________________

VIOLAZIONE ARTICOLO: _____________________

La presente vale come contestazione nei confronti dei soggetti tenuti alla sorveglianza del minore. Il rapporto intercorrente tra il minore e la persona alla quale la presente comunicazione/contestazione viene inviata è il seguente: _________________________________________________________

La presente tiene conto della Sentenza numero 4286 del 30 novembre 2001 - depositata in Cancelleria il 26 marzo 2002 - Suprema Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile.

MODALITA’ DI ESTINZIONE

Entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione è ammesso il pagamento in misura ridotta di Euro ____ più Euro ____ per spese (notifica e proced.) presso il Comando Polizia Municipale di ______________ sito in Via/Piazza_________________ n. ______ o a mezzo c.c.p. n. intestato a _____________________

ATTENZIONE: i termini per il pagamento scadono il _____________
Dal giorno seguente occorre pagare Euro_____

Con la legge 1 agosto 2003 n.214 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada. (Suppl. Ordinario n. 133) - testo in vigore dal: 13-8-2003", sono cambiate le modalità per presentare ricorso al Prefetto ed al Giudice di Pace.
RICORSO AL PREFETTO (stralcio articolo 203 C.d.S.)Il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell’art. 196, nel termine di giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione, da presentarsi all’ufficio o comando cui appartiene l’organo accertatore ovvero da inviarsi agli stessi con raccomandata con ricevuta di ritorno. Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l’audizione personale. Il ricorso può essere presentato direttamente al prefetto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tale caso, per la necessaria istruttoria, il prefetto trasmette all’ufficio o comando cui appartiene l’organo accertatore il ricorso, corredato dei documenti allegati dal ricorrente, nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione. Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all’art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento. Per questo verbale competente è il Prefetto di _____________.
RICORSO AL GIUDICE DI PACE (stralcio articolo 204 bis C.d.S.)Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all’articolo 203, il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell’articolo 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al giudice di pace competente per il territorio del luogo in cui è stata commessa la violazione, nel termine di sessanta giorni dalla data di contestazione o di notificazione. Il ricorso è proposto secondo le modalità stabilite dall’articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e secondo il procedimento fissato dall’articolo 23 della medesima legge n. 689 del 1981, fatte salve le deroghe previste dal presente articolo, e si estende anche alle sanzioni accessorie. Il ricorso è, del pari, inammissibile qualora sia stato previamente presentato il ricorso di cui all’articolo 203.. Per questo verbale competente è il Giudice di Pace di _________Qualora entro il predetto termine non sia stato presentato ricorso e non sia avvenuto il pagamento, il presente atto costituirà titolo esecutivo per la riscossione coatta della somma pari alla metà del massimo della sanzione edittale.

SANZIONI ACCESSORIE:
OBBLIGO DI:

|_| RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI
|_| RIMOZIONE DELLE OPERE ABUSIVE

|_| Sì
|_| No

I verbalizzanti

L’esercente la potestà

____________________
____________________

_________________________



Infrazione amministrativa con fermo amministrativo ciclomotore

compilare verbale di infrazione sul blocchetto
compilare verbale di affidamento in custodia con blocchetto
annotare i dati di un esercente potestà genitoriale (padre, madre, tutore, ecc.)

A questo punto:

Non arriva/non si rintraccia l’esercente la potestà genitoriale

 

Arriva o si rintraccia l’esercente la potestà genitoriale (EPG)

|
/

 

|
/

1 copia verbale al minore
1 copia verbale per l’ufficio

 

COMPILARE LA LETTERA PER LA CONTESTAZIONE IN DUE COPIE

|
/

 

|
/

RIENTRATI IN UFFICIO

 

1 copia lettera per l’ufficio
1 copia lettera all’EPG
1 copia verbale per l’ufficio
1 copia verbale all’EPG

|
/

 

COMPILARE LA LETTERA PER LA CONTESTAZIONE IN DUE COPIE

 



Infrazione amministrativa senza fermo amministrativo ciclomotore

compilare verbale di infrazione sul blocchetto
annotare i dati di un esercente potestà genitoriale (padre, madre, tutore, ecc.)

A questo punto:

Non arriva/non si rintraccia l’esercente la potestà genitoriale

 

Arriva o si rintraccia l’esercente la potestà genitoriale (EPG)

|
/

 

|
/

1 copia verbale al minore
1 copia verbale per l’ufficio

 

COMPILARE LA LETTERA PER LA CONTESTAZIONE IN DUE COPIE

|
/

 

|
/

RIENTRATI IN UFFICIO

 

1 copia lettera per l’ufficio
1 copia lettera all’EPG
1 copia verbale per l’ufficio
1 copia verbale all’EPG

|
/

Mercoledì, 03 Novembre 2004
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK