I rimborsi chilometrici per lavoratori dipendenti
I rimborsi chilometrici per le trasferte fuori sede dei dipendenti, possono contribuire alla composizione del reddito imponibile anche se con alcune eccezioni (risoluzione n. 92/E del 30.10.2015 Agenzia delle Entrate).
In generale, tutte le somme che il datore di lavoro corrisponde, anche a titolo di rimborso spese costituiscono, per quest'ultimo, reddito di lavoro dipendente, salvo quanto statuito dai commi 2 e seguenti dall'art. 51, 1° comma del TUIR (testo unico imposte sui redditi).
Il comma 5 dell'art. 51 TUIR, definisce il regime fiscale da applicare alle somme corrisposte nell'ipotesi in cui il dipendente sia incaricato di svolgere l'attività lavorativa al di fuori della normale sede di lavoro (trasferte o missioni).
REGIME FISCALE
Per quanto riguarda il regime fiscale da applicare ai rimborsi spese corrisposti sotto forma di identità chilometrica, l'Amministrazione Finanziaria ha chiarito che i rimborsi chilometrici erogati per l'espletamento della prestazione lavorativa in un comune diverso da quello in cui è situata la sede di lavoro, sono esenti da imposizione sempre che in sede di liquidazione, l'ammontare dell'indennità sia calcolato in base alle tabelle ACI, avuto riguardo alla percorrenza, al tipo di automezzo usato dal dipendente e al costo chilometrico ricostruito secondo il tipo di autovettura.
Se la distanza percorsa dal dipendente per raggiungere dalla propria residenza la località di missione risulta inferiore rispetto a quella calcolata dalla sede di servizio, con la conseguenza che al lavoratore è riconosciuto, in base alle tabelle ACI, un rimborso chilometrico di minori importo, quest'ultimo è da considerare non imponibile:
Se la distanza percorsa per raggiungere dalla residenza alla località di missione risulta maggiore rispetto a quella calcolata dalla sede di servizio, con la conseguenza che viene erogato un rimborso chilometrico maggiore rispetto a quello calcolato dalla sede di servizio, la differenza è da considerarsi reddito imponibile.
di R.G.