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GUIDA IN STATO DI EBBREZZA: C'E' L'AGGRAVANTE DI AVER PROVOCATO IL SINISTRO ANCHE SE L'UTENTE NON HA PROVOCATO DANNI A PERSONE O COSE

Foto Blaco - archivio Asaps

 

(ASAPS) Il reato di guida in stato di ebbrezza è aggravato per aver provocato un incidente stradale anche se l'utente ha fatto tutto da solo senza danneggiare altri. Lo ha affermato il Tribunale di Bari, sentenza 5 ottobre 2016, rammentando che “in merito all'imputazione per il reato di guida in stato di ebbrezza, per la configurabilità della circostanza aggravante di aver causato un incidente è sufficiente che si verifichi l'urto del veicolo contro un ostacolo ovvero la sua fuoriuscita dalla sede stradale, senza che sia necessaria la constatazione di danni a persone o cose, per cui basta qualsiasi, purché significativa, turbativa del traffico, potenzialmente idonea a determinare danni”. Inoltre, come statuisce un altro Tribunale, quello di Ascoli Piceno (sentenza 4 ottobre 2016), a determinare la sussistenza del reato basta che l'alcool abbia determinato nel guidatore una qualunque condizione di disarmonia psico-fisica. Più precisamente secondo il Tribunale di Ascoli Piceno “il concetto contenuto nell'art. 186 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 ha un significato più ampio di quello di ubriachezza, poiché si riferisce allo stato di chi versi in una qualunque condizione di disarmonia psico-fisica, determinata da ingestione di bevande alcooliche, per cui venga a difettare la prontezza di riflessi o la valutazione delle contingenze della circolazione che costituiscono elementi indispensabili per la sicurezza della guida”.

Infine, a proposito di recenti sentenze in materia, va richiamata la decisione della Sesta Sezione penale Cassazione, n. 43894 del 13 settembre 2016 che, trattando del prelievo ematico effettuato dal sanitario per scopo terapeutico sul conducente ebbro, esclude che sia necessaria la presenza del difensore. Dice la Cassazione: “In tema di guida in stato di ebbrezza il prelievo ematico compiuto autonomamente dai sanitari in esecuzione di ordinari protocolli di pronto soccorso, in assenza di indizi di reità a carico di un soggetto coinvolto in un sinistro stradale e poi ricoverato, non rientra tra gli atti di polizia giudiziaria urgenti ed indifferibili ai sensi dell'art. 356 cpp, per cui non sussiste alcun obbligo di avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia ai sensi art. 14 delle disposizioni di attuazione del cpp”.


UT (ASAPS)

 

 

Giovedì, 22 Dicembre 2016
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