Velocità e decurtazione punti sulla patente di guida
L’attività di controllo della velocità dei veicoli in circolazione, da parte degli organi di polizia stradale, non si limita ad una fattispecie normativa, ma bensì concorrono normative stradali diverse.
La prima è quella correlata al controllo elettronico della velocità mediante l’uso degli strumenti in dotazione alle Forze di polizia stradale.
L’utilizzo delle apparecchiature è normato dapprima dall’art. 142 del C.d.S. commi:
6. Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento.
6-bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno.
Cogliendo il dettato di questi due commi, relativi alla normativa stradale, si puntualizza quanto segue:
1 Gli strumenti per la rilevazione della velocità devono essere sempre segnalati preventivamente. La norma prevede che questa segnalazione vale sia per le c.d. postazioni fisse, che per quelle mobili, nonché per le rilevazioni della c.d. velocità medie (tutor).
Della presenza della segnaletica, gli organi di polizia né danno atto nel verbale indicando la distanza e il posizionamento della segnaletica. Nella sentenza Cassazione Ordinanza n. 680 del 13 gennaio 2011, è stato rilevato che in quella circostanza, il verbale di contestazione, ascritto alla violazione di cui all’art. 142 (Limiti di velocità), accertata mediante autovelox.
In essa si legge: “ … tra l’altro e segnatamente ritenendo che la mancata indicazione nel verbale della presenza del cartello di previa informazione della presenza dell’apparecchio (che sarebbe stata accertata mediante sopralluogo dal primo giudice) non incidesse sulla validità della contestazione e che peraltro, nel caso di specie, l’opponente non avesse indicato, ancor prima di “provare il suo percorso, il “tacciato” di provenienza, in funzione della dedotta assenza del cartello informativo sul tratto di strada concretamente impegnato…” di seguito: “ .. In siffatto contesto non sarebbe stato dunque, sufficiente accertare l’esistenza di un unico e qualsiasi cartello premonitore sulla strada statale, essendo necessario invece verificarne, in coerenza alle finalità perseguite della disposizione di cui all’art. 4 cit. DL. , perché l’avvertimento potesse ritenersi effettivo (come poi confermato dall’art. 2 del D.M. 15.8.07), la presenza specifica ed a congrua distanza tra la suddetta intersezione e la successiva postazione fissa di rilevazione della velocità: il relativo onere probatorio, in mancanza di attestazione fidefacente al riguardo contenuta nel verbale, incombeva sull’amministrazione opposta, trattandosi di una condizione di legittimità della pretesa sanzionatoria”.
2 Dal posizionamento della prima segnaletica di “informazione” e la postazione della strumentazione vi è un’intersezione stradale, la suddetta, deve essere ripetuta.
La Corte di Cassazione, sezione sesta civile, con l’ordinanza n. 11018/14, del 20.5.2014, ha ribadito un principio importante sul regolare posizionamento della segnaletica relativa al controllo velocità operato dalle forze di polizia con l’utilizzo di strumenti omologati.
Quando viene imposto un limite di velocità che abbassa il limite previsto per il tipo di strada, dopo ogni incrocio esso si considera come inefficace e deve essere ribadito con altro segnale, se il gestore lo desidera.
Di conseguenza, se un automobilista si trova in sequenza: segnale di limite di velocità, incrocio, autovelox, non potrà essere sanzionato per il superamento del predetto limite. Così hanno deciso gli Ermellini per un caso siffatto avvenuto in Calabria.
3 La normativa vigente, non prevede un esplicita segnaletica, ma essa può essere realizzata sia con cartellonistica stradale in modo permanente, sia con cartellonistica stradale temporanea. È possibile l’utilizzo della segnaletica luminosa con messaggi variabili, oppure utilizzando i dispositivi di segnalazione luminosa installati su veicoli in dotazione delle forze dell’ordine. Lo stesso principio vale anche per la distanza minima fra il dispositivo di rilevamento della velocità e il cartello di avviso della postazione.
Secondo una sentenza della Cassazione Civile, sez. II, sentenza 12/05/2016 n. 9770, non esiste alcuna distanza minima stabilita fra il dispositivo di rilevamento della velocità e il cartello di avviso da posizionare prima del dispositivo stesso, sia esso fisso o mobile.
Secondo la giurisprudenza della Cassazione stessa, in materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità, compiuta a mezzo di apparecchiatura di controllo, comunemente denominata "autovelox", il D.M. 15 agosto 2007, art. 2 - secondo cui dell'installazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo deve essere data preventiva informazione agli automobilisti - non stabilisce una distanza minima per la collocazione dei segnali stradali o dei dispositivi di segnalazione luminosi, ma solo l'obbligo della loro istallazione con adeguato anticipo rispetto al luogo del rilevamento della velocità, in modo da garantirne il tempestivo avvistamento.
4. per quanto attiene alla c.d. tolleranza, il regolamento di esecuzione del codice della strada, all'articolo 345, comma 2, così prevede: “Le singole apparecchiature devono essere approvate dal ministero dei Lavori pubblici. In sede di approvazione è disposto che per gli accertamenti della velocità, qualunque sia l'apparecchiatura utilizzata, al valore rilevato sia applicata una riduzione pari al 5%, con un minimo di 5 km/h. Nella riduzione è compresa anche la tolleranza strumentale. Non possono essere impiegate, per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità, apparecchiature con tolleranza strumentale superiore al 5%”.
Sull’argomento, il G.d.P. di Borgo S. Lorenzo, in data 31.12.2006, ha emesso la sentenza con la quale, ha accolto il ricorso proposto da un automobilista avverso l'ordinanza ingiunzione con cui la Prefettura di Firenze aveva respinto il ricorso amministrativo avverso un verbale elevato dalla Polizia Stradale di Firenze per la violazione dell'art. 142 comma 11 C.d.S. (circolazione alla velocità di km/h 130 superando di km/h 56 il limite massimo di velocità fissato in km/h 80).
Nello stesso provvedimento così si legge: “Ciò posto, nel caso di specie si rileva che nel verbale impugnato non è stata specificata l’effettiva tolleranza dovuta per l’apparecchio di rilevamento in quanto è riportato che il conducente dell’auto di proprietà del ricorrente “circolava, considerata la tolleranza dovuta per l’apparecchio di rilevamento ad una velocità di km/h 156 eccedendo di km/h 56 il limite massimo di velocità stabilito dalla legge, per tale categoria di veicolo, in km/h 80”.
5 Quindi, le apparecchiature destinate al controllo della velocità, devono essere conformi al modello approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: le norme concernenti l'approvazione dei prototipi delle apparecchiature per il rilevamento della velocità dei veicoli e delle modalità del loro impiego sono contenute nel decreto 29 ottobre 1997, del Ministero dei Lavori Pubblici che, in particolare, ha previsto un doppio regime, a seconda che l'approvazione dell'apparecchiatura sia stata rilasciata prima o dopo il 1° gennaio 1981.
Inoltre, oltre al dettato già riportato di cui al comma 6bis dell’art. 142 d.lgs. 285/92, l’art. 345. Regolamento di Attuazione, - Apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità, al comma 1, così prevede: “Le apparecchiature destinate a controllare l'osservanza dei limiti di velocità devono essere costruite in modo da raggiungere detto scopo fissando la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accertabile, tutelando la riservatezza dell'utente”.
A questo proposito, la sentenza del Tribunale Civile Caltanissetta 15/11/2015, ha confermato quanto disposto dall’art. 142 comma 6bis, che così stabilisce: “Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno.”
Nella sentenza si apprende che:
1 Venendo al merito del gravame, l’appellante censura la decisione del giudice di prime cure, in quanto:
– avrebbe omesso “ogni statuizione” in ordine al dedotto occultamento dell’autovelox; – avrebbe ritenuto idonea la segnaletica relativa alla presenza dell’autovelox stesso;
– avrebbe omesso ogni statuizione in ordine alla dedotta nullità del verbale, imputabile al fatto che la contravvenzione sarebbe stata contestata da agenti diversi da quelli che gestivano l’autovelox.
2 Si osserva peraltro che non rileva, in senso contrario, il disposto degli artt. 43 comma 6 del D.lgs. 285/1992 e 183 del D.P.R. 495/1992, citati da parte appellante, in quanto le menzionate disposizioni (concernenti la visibilità e la riconoscibilità degli agenti del traffico) sono volte (oltre che a tutelare l’incolumità degli agenti stessi) ad assicurare la corretta percezione delle prescrizioni dagli stessi impartite (si rinvia, in proposito, all’intestazione e al primo comma del citato art. 43: “Segnalazioni degli agenti del traffico. Gli utenti della strada sono tenuti ad ottemperare senza indugio alle segnalazioni degli agenti preposti alla regolazione del traffico”).
3 Nel caso di specie, sebbene la postazione di autovelox fosse non del tutto visibile ai veicoli in transito (in quanto collocata sul ciglio della carreggiata e all’interno di una piazzola di sosta a sua volta delimitata da una fitta vegetazione), la sua presenza risulta, comunque, adeguatamente segnalata ai veicoli in transito dalla menzionata segnaletica verticale; in particolare si osserva che l’odierno appellante, anche in ragione della sua non elevata velocità di percorrenza (rilevata, come da verbale, in 66 Km/h), è stato posto perfettamente posto nelle condizioni, di adeguare per tempo la propria condotta di guida.
I limiti di velocità attualmente in vigore nelle strade italiane, sono dettati dall’art. 142 comma 1 del d.lgs. 285/92, che così prevede. “Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocità massima non può superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi segnali. Sulle autostrade a tre corsie più corsia di emergenza per ogni senso di marcia, dotate di apparecchiature debitamente omologate per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, gli enti proprietari o concessionari possono elevare il limite massimo di velocità fino a 150 km/h sulla base delle caratteristiche progettuali ed effettive del tracciato, previa installazione degli appositi segnali, sempreché lo consentano l'intensità del traffico, le condizioni atmosferiche prevalenti ed i dati di incidentalità dell'ultimo quinquennio. In caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, la velocità massima non può superare i 110 km/h per le autostrade ed i 90 km/h per le strade extraurbane principali.”
Di conseguenza, chi supera i suddetti limiti, incorre nella sanzioni di cui ai commi:
7. Chiunque non osserva i limiti minimi di velocità, ovvero supera i limiti massimi di velocità di non oltre 10 km/h, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 169.
8. Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 169 a euro 679.
9. Chiunque supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 532 a euro 2.127. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi.
9-bis. Chiunque supera di oltre 60km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 829 a euro 3.316. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
Da ribadire che ai sensi dell’art. 126 bis del C.d.S., - Patente a punti, all'atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, subisce decurtazioni stabilite dalla tabella allegata al già citato articolo.
Nel caso di specie, sono così riassunte:
Art. 142 limiti di velocità:
Comma 8 punti 3
Comma 9 punti 6
Comma 9-bis punti 10
Nel caso in cui il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, ovvero il proprietario del veicolo, altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornire i dati richiesti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 286 a euro 1.142.
La comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri avviene per via telematica.
* Consigliere Nazionale ASAPS
Un ripasso sul “conto” dei punti da pagare per le varie ipotesi di superamento dei limiti di velocità. (ASAPS)